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Autorizzazioni sismiche ai tempi dello Sblocca Cantieri: la guida speciale della Regione Marche

La Regione Marche ha pubblicato una linea guida su come applicare il nuovo art 94-bis (sub judice del DL 32/2019 - Sblocca Cantieri) del dpr 380/2001 in tema di sismica

Autorizzazioni sismiche: le regole della Regione Marche con lo Sblocca Cantieri

Sappiamo molto bene che le autorizzazioni sismiche sono 'cose delicate', che ogni Regione ha un regolamento a parte e che, dulcis in fundo, il decreto Sblocca Cantieri ha stravolto le carte in tavola, modificando non poco in materia di sismica e costruzioni in zone sismiche.

Sblocca Cantieri: cos'è cambiato in materia di autorizzazioni sismiche

In virtù di quanto previsto dall'art.3 del decreto-legge 32/2019, attualmente al vaglio del Parlamento per la conversione in legge - i liberi professionisti dovranno scegliere di volta in volta se chiedere l’autorizzazione o se limitarsi al deposito del progetto agli Uffici della Regione.

L'art.3 - Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche - modifica infatti il Testo Unico Edilizia, a partire dall'introduzione del corposo art.94bis, che va a inserire l’obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla rilevanza dell’intervento strutturale.

Insomma, l'autorizzazione sismica non va più richiesta in base al 'dove si va a costruire', ma in base al 'cosa' e al 'come'. Una discrezionalità - che dovrà essere chiarita in aposite linee guida 'nazionali' ma che, inizialmente e anche poi, sarà per la gran parte in capo al professionista tecnico che assevera i lavori - che porterà inevitabilmente a responsabilità più alte.

La Regione Marche regolamenta le nuove autorizzazioni sismiche

Ecco perché la linea guida - comunicazione urgente della Regione Marche in merito può rappresentare una traccia anche per le altre regioni: dopo aver riepilogato le principali disposizioni dell'art.3 dello Sblocca Cantieri, si evidenzia che non prevedendo il decreto alcun termine di differimento per la sua applicazione (che è, cioè, immediata), gli uffici Tutela del Territorio della Regione continueranno ad accettare pratiche di deposito per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art.3 ("minore rilevanza" e "privi di rilevanza"), mentre per gli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità provvederanno al rilascio dell'autorizzazione sismica nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

In seguito all'eventuale conversione in legge del decreto, poi, la Regione:

  • modificherà la legge regionale n.1/2018 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche");
  • si doterà di specifiche elencazioni, per l'individuazione degli interventi che, dal punto di vista strutturale, ricadono nelle diverse categorie di cui sopra, le quali possono essere di supporto sia per gli uffici tecnici interni che dei professionisti esterni, nelle more delle previste linee guida del MIT.

Discrezionalità o regole sicure? Aspettando le linee guida 'nazionali'

Leggendo attentamente il nuovo art.94bis del dpr 380/2001, ci accorgiamo di una distinzione evidente:

 

  • a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
  • b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazionie gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Sarà il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata, a definire le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'art.93, che quale disciplina la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche - legge n. 64 del 1974, articoli 17 e 19).

Il dpr 380/2001 rivisto

In calce alla comunicazione nella Regione Marche, infine, è disponibile il testo del Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e del Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolare prescrizioni per le zone sismiche del dpr 380/2001, 'corretti' con le nuove disposizioni dello Sblocca Cantieri.

LA COMUNICAZIONE-LINEA GUIDA DELLA REGIONE MARCHE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO PDF

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