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Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa): proroga al 30 settembre 2019 anche per i forfettari

Agenzia delle Entrate: rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio

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C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Lo ha chiarito la risoluzione n.64/E dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto delle novità introdotte dall’art.12-quinquies del decreto-legge 34/2019 (Decreto Crescita) appena convertito in legge.

ISA: per chi vale la proroga

Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.

ISA: termini di versamento

I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.