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Coronavirus: le FAQ ufficiali del Governo su spostamenti, lavoro, autonomi, merci, Università

Decreto #iorestoacasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo. Ecco alcune risposte agli interrogativi più frequenti dopo il varo del provvedimento che ha istituito in tutta Italia la "zona protetta"

Decreto #iorestoacasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo aggiornate al 13 marzo 2020. Ecco alcune risposte agli interrogativi più frequenti dopo il varo del provvedimento che ha istituito in tutta Italia la "zona protetta"

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Il Governo - e, di riflesso, il MIT - ha fornito una pagina ufficiale con le FAQ aggiornate sull'Emergenza Coronavirus, nello specifico in riferimento sia al DPCM 9 marzo 2020, che ha allargato a tutto il territorio nazionale le misure di massima restrizione per il contenimento del Covid-19 (tutta Italia è zona protetta), che al DPCM 11 marzo 2020, l'ultimo della serie, che ha ulteriormente ristretto il perimetro chiudendo bar, ristorantio e svariate altre attività commerciali. Vediamo le risposte di maggior interessi per professionisti tecnici, mondo delle costruzioni ed edilizia.

Decreto 11 marzo 2020: cosa cambia

La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell'11 marzo è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione (bar, pub, pizzerie, ristoranti, pasticcerie, gelaterie etc.) e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste. In particolare, restano aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità o di servizi alla persona che sono elencati negli allegati 1 e 2, consultabili in fondo alla pagina delle FAQ.

Inoltre, sempre fino al 25 marzo, il decreto prevede che i Presidenti delle Regioni possano ridurre i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, per effettuare le dovute sanificazioni e assicurare i livelli essenziali di servizio. Allo stesso modo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti potrà disporre la cancellazione o la riduzione dei servizi di trasporto via pullman, treno, aereo o nave.

Le zone: non ci sono zone rosse ma solo un'unica zona protetta

Per effetto del DPCM del 9 marzo le regole sono uguali su tutto il territorio nazionale e sono efficaci dalla data del 10 marzo e sino al 3 aprile. Non esistono più, quindi, zone rosse. Le limitazioni che erano previste nel precedente dpcm del 1° marzo (con l’istituzione di specifiche zone rosse) sono cessate.

Spostamenti

  • si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali. Si deve comunque essere in grado di provarlo, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato;
  • è comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il bene di tutti;
  • è previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus;
  • i divieti e le raccomandazioni valgono anche per gli spostamenti all’interno del proprio comune, ivi comprese le regole dettate per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di lavoro o di salute ovvero di necessità, nonché per il rientro alla propria abitazione.

Le comprovate esigenze lavorative

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?

“Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al lavoro, anche tramite l’autodichiarazione vincolante o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.


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Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle pagine più utili, e la modulistica da utilizzare.

Trasporti

  • non è prevista nessuna limitazione per il trasporto merci. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci;
  • tutti i corrieri e gli autotrasportatori possono circolare e scaricare merci.

Lavoro

  • la modalità di “lavoro agile” (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori. Lo svolgimento del lavoro in modalità agile è previsto fino al 25 marzo 2020, ossia per il periodo in cui è prevista l’applicazione delle misure straordinarie disposte dal DPCM 11 marzo 2020;
  • se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Cantieri

  • il DPCM 11 marzo 2020 non ha imposto alcuna limitazione alle attività lavorative che si svolgono nei cantieri. Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto raccordo con le autorità sanitarie locali; particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che si svolgono al chiuso;
  • laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale. Al riguardo, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate.
  • i lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di residenza/domicilio;
  • nell’ipotesi in cui un lavoratore impiegato in un cantiere, rientrato nel luogo di propria residenza/domicilio per la fruizione di un periodo di congedo o riposo, decida di non tornare presso la sede di cantiere senza che sussista alcun impedimento di carattere sanitario, debitamente certificato, tale decisione dovrà considerarsi quale autonoma scelta del lavoratore che, seppur dettata da comprensibile preoccupazione per il pericolo di contagio, sarà valutata dall’impresa appaltatrice alla luce delle disposizioni contrattuali.

Università

Nel periodo sino al 3 aprile 2020, è sospesa la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, tenendo conto, in particolare, delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Non è sospesa l’attività di ricerca.

Per quel che riguarda sessioni di esami e sedute di laurea, potranno essere svolti ricorrendo in via prioritaria alle modalità a distanza o comunque adottando le precauzioni di natura igienico sanitaria ed organizzative indicate dal dpcm del 4 marzo; nel caso di esami e sedute di laurea a distanza, dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità.

Riunioni

  • le assemblee condominiali sono vietate, a meno che non si svolgano con modalità a distanza, assicurando comunque il rispetto della normativa in materia di convocazioni e delibere;
  • vietate anche le assemblee per il rinnovo  di organi elettivi in scadenza delle associazioni.

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