Edilizia | Semplificazione
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La tormentata ricerca della Semplificazione in edilizia

Diciamola tutta: il decreto-legge non è lo strumento più adeguato per una riforma di tal fatta.

Il più volte annunciato Decreto Semplificazioni è Legge. 

Già in questa affermazione si coglie un’insanabile contraddizione terminologica e concettuale (un ossimoro): come può un decreto essere legge?

Formalmente (per formazione) è un decreto, ma ha forza di Legge: dunque per gli effetti è una Legge. Non definitiva ma Legge.

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La valenza di un Decreto Legge

Non è però una legge Parlamentare, ma emanata dall’Esecutivo con una procedura (questa sì, semplificata) che il nostro ordinamento giustifica “per motivi di urgenza”. Il Parlamento la “confermerà o la modificherà” entro sessanta giorni per cui è una Legge sì, ma da prendere con la dovuta cautela perché tra un po’ potrebbe non esistere più, o non esistere più così com’è, e per questo abbiamo parlato di legge “transitoria”.

Chiamiamolo allora correttamente col suo nome: Decreto-Legge che bene dimostra la sua ambivalente natura: Decreto (perché è un provvedimento frutto del Governo); Legge perché ciononostante ha forza di Legge.

Questo è bene precisarlo perché, non so per quale arcano motivo – forse per una ormai pervasiva smania di malintesa abbreviazione/semplificazione -, lo si continua a chiamare semplicisticamente decreto col rischio di scambiare (come si dice) la lana con la seta.

Non è per pignoleria, ma per capire di cosa stiamo parlando. Anche perché di questo provvedimento sentiamo parlare da un po’ e già ad inizio mese di luglio sono circolate “bozze” (per così dire “di lavoro”) che non avevano alcuna efficacia e neppure alcuna ufficialità non essendo ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e, anzi, essendo solo (si diceva) “approvate salvo intese” (di chi poi?); formulazione, quest’ultima, venuta di moda in questi ultimi periodi che altro non fa che alimentare il chiacchiericcio (e la confusione) su ciò che potrebbe essere, ma ancora non è e chissà poi se lo sarà.

Ci siamo astenuti dal commentare il nulla (il forse possibile) per un fatto di economicità (e di “semplificazione” mentale) e bene abbiamo fatto (visto che qualche modifica rispetto alla Bozza è intervenuta), ma ci accingiamo a farlo oggi che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 è consolidato finalmente in un testo formale (ed efficace) in Gazzetta Ufficiale. Dunque è Legge. Transitoria, ma Legge.

E’ vero che commentare qualcosa di transitorio potrebbe apparire (o fors’anche essere) fatica sprecata, ma l’attesa è stata tanta ed in effetti la sua applicazione appare effettivamente urgente per le ricadute sull’economia del momento, che pare utile accingerci comunque ad una sua disamina che vada al di là della semplice enumerazione delle innovazioni che contiene.

Per prepararci alla sua conversione e, magari, dare qualche suggerimento migliorativo.

 

Modifiche strutturali del DL SEMPLIFICAZIONE

Anche perché nonostante sia un provvedimento d’urgenza nella sostanza non è come il “Cura Italia” (d.l. n. 18 dello scorso marzo) che aveva contenuti contingenti e provvisori, ma le sue disposizioni (tranne alcune) si pongono come modifiche stabili (“a regime”) dell’attuale disciplina mirate alla “semplificazione”.

Semplificazione che si propone di diventare motore dell’economia puntando sul miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, finalmente liberata dai vincoli della burocrazia (?); pubblica amministrazione che viene di nuovo invocata come lo snodo necessario della ripresa economica e degli investimenti sia pubblici (nella capacità di attivarli) sia privati (nella più snella formalità di consentirli).

Sul primo aspetto (quello degli appalti pubblici) pare essersi appuntata l’attenzione prevalente dei commentatori e del mondo imprenditoriale privato (quello rappresentato in categorie) che è certamente quello più diretto, ma il decreto legge si occupa anche dell’iniziativa privata diffusa - la cosiddetta edilizia “privata” - che pure è motore di investimenti, ma non è rappresentata da categorie se non da quelle dei professionisti.

 

Parliamo di edilizia

Ci occuperemo di questo ultimo aspetto che – almeno nei contenuti principali – è trattato all’articolo 10, il quale apporta modifiche non transitorie al Testo Unico dell’Edilizia e che condensa in un unico articolo ben 14 interventi su altrettanti articoli del DPR 380/01. Si tratta, come ben si vede, di una corposa rivisitazione che sarebbe velleitario ritenere di poter affrontare tutta d’un fiato riportando l’elencazione delle modifiche senza approfondirne le implicazioni e le interconnessioni che invece esistono e sono anche rilevanti.

La complessità della materia e le ricadute di ogni singola disposizione sono tali che la disamina va presa in pillole per poterla assimilare, per cui suddivideremo i commenti in più articoli, per temi; sforzandoci di farne un’analisi asettica, scevra dalle gratuite enfatizzazioni o pregiudiziali riserve mentali cui viene abitualmente sottoposto un provvedimento del genere.

Critiche ce ne saranno, ma si spera risultino costruttive e utili, semmai, a correggere le smagliature in occasione della sua traduzione in Legge Parlamentare.

Già in esordio non possiamo però non rilevare due aspetti peculiari di metodo (che poi incide sul risultato):

 

… Semplificazione e Burocrazia: l’eterna e rituale lotta tra il Bene e il Male

Da tempo ormai immemore si parla di semplificazione in edilizia (almeno dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso) e tutte le volte che il Legislatore ha messo mano a provvedimenti con questo intento gli effetti non sono stati quasi mai quelli dichiarati e attesi; lo dimostra il fatto che, ad intervalli più o meno regolari, si sono succeduti sempre altri provvedimenti “correttivi” con lo stesso fine. Tralasciando interventi settoriali e marginali, l’ultima riforma organica in edilizia (che almeno presumeva di essere tale) si è avuta a fine 2016 col d.lgs.222 e poi con la legge n. 55 del 2019 (anch’essa di conversione di un d.l., il cosiddetto Sblocca Cantieri).

A meno di quattro anni dal primo e a meno di un anno dal secondo provvedimento di legge l’attuale articolo 10 del nuovo d.l. interviene ancora sugli stessi argomenti ….

Per cui quando il comma 1 dell’articolo 10 esordisce autodichiarando che le proprie disposizioni sono emanate: “Al fine di semplificare e accelerare le procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini ….” il lettore non si appassiona più di tanto e quando poi, nella relazione di accompagnamento al Senato, si legge che “E’ essenziale rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana…” appare evidente che si tratta delle (purtroppo ormai solite) dichiarazioni di circostanza in assenza di una effettiva e più costruttiva autocritica.

La Burocrazia è l’orami usurata “foglia di fico” dietro cui nascondere le altrui e le proprie inefficienze. Senza che mai gli si dia un volto.

Perché, chi è la burocrazia? La Burocrazia ha una duplice faccia: il complesso delle leggi/il complesso degli uffici e allora bisogna intendersi.

Se per burocrazia si intende l’insieme delle norme che regolano un determinato settore allora la responsabilità è di chi ha fatto quelle norme. E l’affermazione in bocca al Legislatore è un atto d’accusa a sé stesso.

Se per burocrazia si intende l’apparato pubblico che quelle norme non sa (o non vuole) mettere in pratica (per ignavia, per incapacità, per perversione, …) allora cambiare la norma non serve; bisogna cambiare l’apparato. Il Legislatore incida su quello e lasci stare la norma di settore.

Ecco perché l’ennesima legge di semplificazione suscita nell’operatore qualche diffidenza.

Il tema della semplificazione è molto serio e come tale andrebbe affrontato con serenità d’animo e con consapevolezza dei problemi, aspetti che di solito vengono meno in provvedimenti d’urgenza, assunti gioco-forza sotto la spinta dell’emotività e dell’emergenza che portano ad una compulsività che è sentimento incongruo con la riflessione organica di un provvedimento che, se vuol essere di vera semplificazione, deve essere strutturale.

Diciamola tutta: il decreto-legge non è lo strumento più adeguato per una riforma di tal fatta.

 

… e il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia?

Il secondo aspetto che un po’ disorienta l’operatore è che proprio in quest’ultimo periodo (complice lo stato di emergenza?) è tornata alla ribalta la revisione del Testo Unico dell’Edilizia (organica questa volta) da tempo annunciata e ora ri-annunciata come imminente.

Come si pongono le (rilevanti) innovazioni del d.l. 76/2020 con il Nuovo Testo Unico dell’Edilizia? Sono un’anticipazione organica di quello o ci troveremo a breve ad una ennesima innovazione (semplificazione?).

A forza di semplificare in continuazione non consentiamo mai alla norma di consolidarsi per poterne esaminare gli effetti e continuiamo ad agire sull’emergenza.

Ricordi il Legislatore che le norme per poter essere applicate correttamente hanno bisogno di essere capite, assimilate e (perché no?) condivise da quella Burocrazia che tutte le volte tiriamo in ballo per giustificare i fallimenti dei provvedimenti assunti.

Il che sarà anche in parte vero, ma buona tecnica legislativa è dare certezza nella semplicità e nella continuità.

Corruptissima re publica plurimae leges”: così la vedeva Tacito, ma non assumo responsabilità delle opinioni altrui (la traduzione non è difficile anche per chi non sa il latino).

 

 


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Ermete Dalprato

Professore a c. di “Laboratorio di Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

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