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Superbonus 110%: cosa si può fare ad oggi? Conviene iniziare i lavori? Riepilogo sul Superbonus del DL Rilancio

In attesa della conversione in legge del Decreto Rilancio, resta in vigore la versione del DL 34/2020 pubblicata lo scorso 19 maggio in Gazzetta Ufficiale, cioè quella, che consente la possibilità di benficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110% fino al 31 dicembre 2021. Cosa si può fare ad oggi

La conversione in legge del Decreto Rilancio consente la possibilità di beneficiare di Ecobonus e Sismabonus maggiorati al 110%, cd. Superbonus, fino al 31 dicembre 2021. Cosa si può fare?

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (18 luglio 2020) della legge di conversione del Decreto Rilancio (legge 77/2020, di conversione del DL 34/2020) il Superbonus 110% diventa definitivamente operativo. L’art. 119 del Decreto Rilancio ha definito infatti gli interventi, le condizioni di accesso, i beneficiari e le condizioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali potenziate al 110% (c.d. Superbonus) relative agli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e miglioramento sismico (Sismabonus), oltre che per l'istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Ma cosa possiamo effettivamente fare da subito, in attesa della pubblicazione di alcuni documenti che ancora non si sono visti?

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Superbonus: servono circolare del Fisco, decreto prezzi e decreto del MISE, ma si può già iniziare

Per la piena operatività servono due documenti ancora non pubblicati:

  • le disposizioni attuative dell'Agenzia delle Entrate (circolare);
  • decreto interministeriale sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi (cd. decreto prezzi), su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni;
  • un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio (17 agosto), che stabilirà le modalità attuative e di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati. Al momento abbiamo una bozza di decreto che abbiamo approfondito ma sarà aggiornata con le modifiche recenti.

Per l'Ecobonus e il Sismabonus potenziati al 110%, il decreto Rilancio parla di "spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021".

NB - i lavori si potevano già cominciare anche prima, perché non è la data di inizio lavori che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate ma la data effettiva del pagamento.

Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale).

Beneficiari

Potranno beneficiarne:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Quindi, riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Come usufruire del Superbonus 110

Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno;
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.

I professionisti sono chiamati a rilasciare le attestazioni e obbligati a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni: il fine ultimo è quello di garantire ai propri clienti (e al bilancio dello Stato) il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

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