Superbonus | Riqualificazione Energetica
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Superbonus 110% e riqualificazione energetica, bozza decreto: requisiti tecnici, adempimenti e massimali di costo

Il decreto attuativo del MISE definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente, del Bonus Facciate e del Superbonus 110% del DL Rilancio (art.119 commi 1 e 2)

La bozza di decreto attuativo del MISE - che sarà rivista in base alle modifiche apportate in sede di conversione in legge al DL Rilancio - definisce, nello specifico, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente, del Bonus Facciate e del Superbonus 110% del DL 34/2020 (art.119 commi 1 e 2)

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NB - Questa BOZZA allegata del decreto attuativo del MISE non solo non è in vigore ma, siccome si riferisce alla prima versione del DL 34/2020, sarà ovviamente aggiornata alle tante novità previste dalla conversione in legge del DL Rilancio, per la quale abbiamo già pubblicato svariati approfondimenti.

Torniamo al decreto attuativo del MISE. Si tratta di un documento fondamentale - alla stregua della circolare dell'Agenzia delle Entrate ancora non uscita - relativo ai requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle detrazioni fiscali per:

  • le spese sostenute per interventi di efficienza energetica sul patrimonio edilizio esistente;
  • del Bonus Facciate;
  • del Superbonus 110% del DL Rilancio (art.119 commi 1 e 2), compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

NB-2: la bozza, con particolare riferimento agli interventi riferibili all'involucro, parla soltanto di parti orizzontali o verticali, mentre l'art. 119 come modificato in Parlamento richiama anche le parti inclinate e il tetto.

In attesa della versione revisionata e definitiva, il provvedimento può risultare utile esclusivamente per prendere visione dei tantissimi adempimenti richiesti e per la tabella B allegata al decreto, contenente i massimali specifici di costo per gli interventi eseguibili, dalla quale sono rilevabili i valori differenziati.

Tipologia e caratteristiche degli interventi

  • a) interventi di riqualificazione energetica globale di cui al comma 344 dell'art.1 legge 296/2006, eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
  • b) interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, di cui al comma 345 dell'art.1 legge 296/2006, di cui ai commi 2, lett. a) e b), 2-quater e 2-quater.1 dell'art.14 DL 63/2013, di cui al comma 220 dell'art.1 legge 160/2019 e di cui all'art.119 comma 1 DL Rilancio (34/2020), che possono riguardare:
    • strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti);
    • sostituzione finestre comprensive di infissi;
    • posa in opera di schermature solari;
    • parti comuni di edifici condominiali, con interesse dell'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda / che conseguano almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3, 4 dell'Allegato 1 del decreto linee guida APE;
    • gli stessi interventi di cui sopra, realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 con passaggio ad una classe/ a due o più classi di rischio inferiori, come stabilito dal decreto MIT 58/2017;
    • Bonus Facciate: strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente lorda degli edifici ubicati nelle zone A e B del DM 1444/1968;
    • isolamento dell'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda (art.119 comma 1 lettera a del DL Rilancio);
  • c) interventi di installazione di collettori solari di cui all'art.1 comma 346 legge 296/2006;
  • d) interventi riguardanti impianti di climatizzazione invernali e produzione di acqua calda sanitaria, che possono riguardare svariate tipologie (si veda il dettaglio nella bozza);
  • e) installazione e messa in opera di dispositivi di building automation.

Importante: ai fini dell'applicazione dell'art.119 comma 2 DL Rilancio, le date di inizio e fine lavori degli ulteriori interventi di cui all'art.14 DL 63/2013 sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e fine dei lavori di cui al comma 1 dell'art.119 stesso. Ove possibile, questi interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto Relazioni Tecniche.

Limiti delle detrazioni

Le detrazioni fiscali si applicano con le percentuali, i valori di detrazione/spesa massima ammissibile e il numero di quote annuali su cui ripartire le detrazioni riportate nell'Allegato B del presente decreto.

NB - nel caso in cui uno degli interventi di cui all'art.2 consista nella mera prosecuzione di interventi della stessa categoria iniziati in anni precedenti sullo stesso immobile, per calcolare il limite massimo di detrazione, si considerano anche le detrazioni 'pregresse'.

Soggetti ammessi alle detrazioni

  • a) persone fisiche, enti e soggetti ex art. 5 TUIR, non titolari di reddito di impresa, che sostengono le spese;
  • b) soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese;
  • c) IACP ed enti similari.

Gli adempimenti richiesti

L'elenco dell'articolo 6 è davvero corposo. Tra i tanti adempimenti, segnaliamo:

  • deposito in comune di una relazione tecnica;
  • asseverazione rilasciata da tecnici abilitati che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti;
  • presenza dell'attestato di prestazione energetica (Ape) conforme ai contenuti indicati in allegato (allegato «C»);
  • obbligo di eseguire i pagamenti a mezzo bonifici tracciabili;
  • trasmissione all'Enea, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, dei dati indicati nella scheda descrittiva allegata (allegato «D»).

Massimali di costo

In merito agli interventi che beneficiano del Superbonus 110% e per quelli che prevedano la redazione, da parte del tecnico abilitato, dell’asseverazione, il tecnico abilitato deve asseverare il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in linea con i seguenti criteri:

  • i costi per tipologia di intervento sono più bassi o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  • in mancanza, i prezzi vanno determinati analiticamente, attraverso un procedimento che consideri tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.

Si evince, quindi, l'ipotesi di tetti variabili per gli interventi di riqualificazione energetica. Ad esempio, la spesa ammissibile e stimata per il cappotto orizzontale varia da 100 a 250 euro al metro quadrato, mentre l'installazione di caldaie a condensazione da 180 a 200 euro a kwt.

Altre indicazioni

All’asseverazione è allegata la relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi.

Beneficiano della detrazione gli oneri relativi alle prestazioni professionali collegate alla realizzazione degli interventi, gli oneri per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici (APE) e per l’asseverazione, che vanno calcolati sulla base del decreto 17/06/2016 del Ministero della Giustizia (DM Parametri Bis).

Riguardo agli interventi per i quali l’asseverazione è sostituibile con una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’importo massimo dei bonus fiscali o della spesa massima ammissibile si calcola secondo i massimali di costo propri di ciascuna tipologia di intervento, di cui all’allegato I al decreto.

LA BOZZA DI DECRETO (NON IN VIGORE, DA AGGIORNARE) E LA TABELLA B (QUADRO DI SINTESI INTERVENTI) SONO SCARICABILI IN FORMATO PDF

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