Ecobonus
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A caccia di bonus e detrazioni fiscali: tutto sui lavori per il risparmio energetico (Ecobonus ordinario)

Analisi delle detrazioni fiscali per gli interventi che determinano un risparmio energetico, previste dall’articolo 1 commi da 344 a 349 della Legge 296/2006

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In materia di lavori di efficientamento energetico, sottolineaimo in primis che la Legge di bilancio 2020 (art.1, comma 175 legge 160/2019) ha prorogato al 31 dicembre 2020 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus ordinario). La detrazione si opera non solo dall’IRPEF ma anche dall’IRES.

La percentuale della detrazione della spesa sostenuta varia tuttavia dal 50% al 65% a seconda dei tipi di intervento e delle caratteristiche dell’eventuale impianto sostituito.

La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali era già stata prorogata dalla legge di bilancio 2018 fino al 31 dicembre 2021. Per questi ultimi interventi sono state riconosciute percentuali di detrazione più elevate quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Quando poi gli interventi condominiali di riqualificazione sono effettuati su edifici situati in zone sismiche 1-2-3 e finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, le percentuali di detrazione sono ulteriormente aumentate (cd. Ecosismabonus).

NB - gli aspetti relativi al Superbonus 110% del DL Rilancio sono stati già affrontati in separata sede, qui si esaminano i punti chiave delle detrazioni ordinarie per i lavori di risparmio energetico.

Gli interventi ammessi

Il beneficio consiste nella detrazione dall’Irpef e dall’Ires per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare le principali detrazioni sono riconosciute per:

  • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  • miglioramento termico dell’edificio;
  • installazione di pannelli solari;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Detrazioni: le percentuali

Le rate annuali, tutte di pari importo, sulle quali distribuire la detrazione sono sempre 10. Le percentuali invece cambiano a seconda del tipo di intervento.

  • 65% delle spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020, per interventi su singole unità immobiliari;
  • 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di:
    • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
    • acquisto e posa in opera di schermature solari;
    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno di classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
    • per le caldaie a condensazione, la percentuale di detrazione si innalza al 65% nel caso in cui, oltre a rientrare almeno nella classe A, siano dotate di sistemi di termoregolazione evoluti le cui caratteristiche sono dettagliatamente indicate dai provvedimenti di riferimento;
  • 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per:
    • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti e con il limite massimo di euro 100.000 (per godere del beneficio è necessario che gli interventi effettuati portino ad un risparmio di energia primaria almeno pari al 20%);
    • interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi e altre caratteristiche indicate dai provvedimenti di riferimento;
    • acquisto e la posa in opera di generatori di aria calda a condensazione.

NB - la data di effettivo pagamento (cd. criterio di cassa) è quella alla quale fare riferimento per la corretta applicazione della percentuale di detrazione e per il limite massimo di spesa per le persone fisiche, gli esercenti arti o professioni e gli enti non commerciali. Quindi non conta quando sono stati iniziati gli interventi, conta la data del pagamento.

NB 2 - conta invece la data di ultimazione della prestazione (criterio di competenza) per le imprese individuali, le società e, in genere, gli enti commerciali, indipendentemente dalla data del pagamento.

I condomini

Le percentuali per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali sono più alte:

  • 70% se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso;
  • 75% se gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica).

Queste maggiori detrazioni riguardano le spese effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

NB - le detrazioni aumentano all’80% della spesa sostenuta se i lavori comportano anche il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore e all’85% se la riduzione è di due o più classi di rischio sismico. In entrambi i casi, il limite massimo di spesa detraibile è di euro 136.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio condominiale.

Soggetti ammessi

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti o professioni;
  • contribuenti che conseguono reddito d’impresa (ma solo per i fabbricati dagli stessi utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale);
  • associazioni tra professionisti;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

NB - sono ammessi sia i titolari di diritti reali sull'immobile, sia i condomini, sia i soggetti che conducono in locazione e i comodatari, oltre che i familiari conviventi col possessore

Non cumulabilità

La detrazione per la riqualificazione energetica non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionale (ad esempio non è cumulabile con la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Cessione del credito

Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, in luogo della detrazione, la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef.

Le regole per la cessione del credito sono diverse tuttavia a seconda che il contribuente sia fiscalmente incapiente (e cioè rientri tra i contribuenti che si trovano a dover pagare un’imposta sui redditi inferiore alla spesa detraibile o a non dover pagare imposta, cd no tax area) ovvero non lo sia.

Quali edifici rientrano?

Gli interventi di riqualificazione energetica ammessi alla detrazione devono essere effettuati su edifici o loro parti purché già esistenti, appartenenti a qualunque categoria catastale, compresi i fabbricati rurali e gli immobili strumentali all’esercizio dell’impresa. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita con la sua iscrizione in Catasto o con la richiesta di accatastamento o con il pagamento dell’IMU.

Gli interventi sono ammessi anche su edifici classificati in categoria F2 (unità collabenti). Non sono pertanto agevolabili gli interventi effettuati su immobili in corso di costruzione.

La documentazione necessaria per la detrazione

Servono:

  • l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato che consenta di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In alcuni casi specificamente indicati, questo documento può essere sostituito da una certificazione del produttore o del direttore dei lavori;
  • l'attestato di prestazione energetica (APE) redatto ovviamente dopo la fine dell’intervento di riqualificazione. L’attestato non è richiesto tuttavia per tutti gli interventi ammessi al beneficio;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato negli allegati del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007).

Per nessuno degli interventi di riqualificazione energetica è prevista una comunicazione preventiva di qualunque genere.

Al contrario, una volta effettuati i lavori, il contribuente deve trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla comunicazione di fine lavori per via telematica (attraverso il sito dell’Enea):

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica;
  • la scheda informativa di cui al D.M. 19 febbraio 2007.

La detrazione nel trasfertimento di immobile

Come specificato in dettaglio nello studio n. 20-2020/T del Consiglio del Notariato:

  • la detrazione non si trasferisce all’acquirente quando è usufruita dal detentore dell’immobile il quale ha sostenuto la relativa spesa (ad esempio conduttore o comodatario) il quale continua ad avere diritto al beneficio anche se, con il trasferimento, venisse meno la detenzione dell’immobile;
  • stessa cosa nel caso in cui le spese siano state sostenute dal familiare convivente del proprietario dell’immobile trasferito, dal convivente more uxorio e dal componente dell’unione civile;
  • avvenuto il trasferimento della proprietà dell’immobile, per individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, in mancanza di apposita pattuizione fra le parti, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre dell’annoin cui si opera la detrazione;
  • se non diversamente indicato nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di interventi di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione spettano all’acquirente. Questa regola si applica per ogni tipo di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito. Pertanto troverà applicazione non solo alla vendita, ma anche alla permuta, alla datio in solutum, alla transazione, al trasferimento in sede di separazione o di divorzio, alla donazione e, per le ragioni indicate nella parte del presente lavoro alle ipotesi di recupero del patrimonio edilizio, anche alla divisione;
  • nel caso di trasferimento dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero agli eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile

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