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Non sono tutte recinzioni: il muro di contenimento in blocchetti prefabbricati richiede il permesso di costruire

Tar Salerno: il muro di cinta o di contenimento necessita del permesso di costruire, differenziandosi dalla semplice recinzione

Ancora una volta ci imbattiamo in una sentenza che fa chiarezza sulla differenza tra le semplici recinzioni e i muri (di cinta o di contenimento), vista l'importanza dell'argomento.

Il Tar Salerno nella sentenza 1644/2020 dello scorso 12 novemrbe, infatti, ha chiarito che:

  • la semplice recinzione ha caratteristiche tipologiche di minima entità (serve solo per delimitare la proprietà) e non necessita del permesso di costruire (è attività edilizia libera);
  • il muro di cinta (o di contenimento) necessita invece del permesso in quanto non ha natura pertinenziale, essendo un'opera dotata di specificità ed autonomia soprattutto in relazione alla funzione assolta, consistente nel sostenere il terreno al fine di evitarne movimenti franosi in caso di dislivello, originario o incrementato.

Ne deriva che serve il permesso di costruire per cinque muri di contenimento in blocchetti prefabbricati in cls di cm. 40 x 20 x 20, con sovrastante cordolo in cls di spessore variabile da cm. 20 a cm. 30, aventi le seguenti dimensioni:

  • muro n. 1), lunghezza mt. 5.50 ed altezza mt. 1,45;
  • muro n. 2), lunghezza mt. 12,00 ed altezza variabile mt. 1,30/ mt. 0,20;
  • muro n. 3), lunghezza mt. 5,80 ed altezza mt. 1,80;
  • muro n. 4), lunghezza mt. 4,50 ed altezza mt. 1,80;
  • muro n. 5), lunghezza di m. 27,50 ed altezza di mt. 1,80.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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