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Pergotenda vera o presunta tale? Se copre solamente le scale è edilizia libera. Il caso particolare

Tar Roma: non serve il permesso per la pergotenda realizzata in giardino, se la struttura risponde solo alla funzione di sostenere l'elemento di copertura

Lo abbiamo detto e scritto "millemila" volte: non tutte le pergotende sono uguali e, soprattutto, non tutte le pergotende sono veramente pergotende.

La maggior parte delle volte ci troviamo di fronte a tettoie o gazebi 'camuffati' da pergotende e pertanto abusi edilizi, se realizzati senza permesso di costruire, ma nel caso della sentenza 12151/2020 del Tar Roma no, stavolta il ricorso è accolto in quanto la struttura può effettivamente rientrare nel novero dell'art.art. 6 comma 1 del dpr 380/2001, attività di edilizia libera.

La pergotenda vera

Una pergotenda di "5 metri x 1" non fissa ma ritraibile e che assolve ad una funzione di copertura delle scale di accesso al piano interrato, con ancoraggio alla parete del fabbricato ed in parte alla ringhiera delle scale, non è una nuova costruzione e pertanto non è assogettata al rilascio del permesso di costruire, in quanto attività edilizia libera.

Il Tar Roma aggiunge che, anche in esito all'esame delle produzioni fotografiche in atti, tale struttura si ritiene preordinata ad assolvere essenzialmente ad una funzione di protezione dagli agenti atmosferici, connotandosi in termini di accessorietà, cui si associa il carattere ritrattile della tenda.

La sentenza, quindi, è interessante perché chiarisce il concetto preciso di pergotenda: ai fini di questa 'vera' classificazione occorre che l'opera principale sia costituita dalla tenda quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda. In tali casi, infatti, l'attività può essere ricondotta nel novero dell'edilizia libera, integrando la pergotenda un arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del dpr 380/2001.

Tra l'altro, nel caso di specie, la copertura della pergotenda in questione non presenta elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio integrante la creazione di nuovo volume o superficie.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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