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Bonus edilizi e Decreto Antifrodi, scoppia il problema dei prezzari DEI: senza riferimento esplicito cosa si fa?

Rischio caos e blocco dei cantieri a causa di un mancato riferimento esplicito, da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare chiarificatrice del DL Antifrodi, ai prezzari DEI per tutti i bonus diversi dal Superbonus 110%

E caos fu. Non sono bastate le FAQ e neanche la 'supercircolare', a fugare i dubbi di operatori e contribuenti sulle novità introdotte, in materia di bonus edilizi, dal DL Antifrodi (157/2021).

In particolare, l'ANCE ha evidenziato - in una nota pubblicata sul suo sito - che la circolare 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi ai bonus edilizi post DL 157/2021, sembra escludere la possibilità per gli operatori di ricorrere ai prezzari Dei per attestare la congruità delle spese per tutti i bonus diversi dall’ecobonus anche al 110%.

“Se così fosse, sarebbe una grave lacuna che rischia di gettare ancora una volta i contribuenti e le imprese nel caos, con il rischio di  bloccare o ritardare gli interventi”, ha commentato il Presidente dell’Associazione Costruttori, Gabriele Buia, che chiede “un chiarimento immediato e un riferimento esplicito agli unici prezzari aggiornati attualmente disponibili sul mercato”.

Secondo Buia, serve “un chiarimento immediato sulla possibilità di utilizzo dei prezzari Dei, permettendo così a imprese e cittadini di riprendere la pianificazione degli interventi edilizi con strumenti adeguati”.


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L'ansia dei prezzari DEI e il mancato riferimento esplicito

Ma vediamo da dove nasce questa problematica.

La circolare 16/E/2021 evidenzia che l'art.1, comma 1, lett. b), del Decreto Antifrodi ha modificato l’art.121 del DL Rilancio, prevedendo che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’art.119, comma 13-bis. Atteso che i tecnici abilitati «asseverano la congruità delle spese sostenute», si ritiene che tale nuova attestazione debba certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori come descritti sui documenti di spesa ovvero nei capitolati (ove presenti); in altri termini, tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme.

A pag.8, la circolare 16/E/2021 recita così: "Per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6 agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a tali interventi".

Insomma, i prezzari DEI qui non ci sono...

 

Bonus edilizi, scoppia il problema dei prezzari DEI: senza riferimento esplicito cosa si fa?

I prezzari per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus)

Pertanto, per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, si fa riferimento:

  • al DM 6 agosto 2020 (DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi), nel caso di interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020;
  • ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell’art.119, per quelli con data di inizio lavori antecedente.

Riassumendo, si possono usare - secondo la circolare - questi prezzari:

  1. Decreto MISE “Requisiti” 6 agosto 2020;
  2. decreto MITE (ancora non pubblicato);
  3. prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, listini ufficiali o listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

 

I prezzari per gli altri interventi, Sismabonus compreso

Per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico (cioè per ottenere il Sismabonus), l’attestazione della congruità della spesa è resa secondo i criteri previsti, in via residuale, dal citato art.119, comma 13-bis, del DL Rilancio.

Quindi torniamo sopra (punto 3 dell'elenco puntato).

 

Acquisto case antisismiche

Con particolare riferimento all’acquisto di case antisismiche, si ricorda che la detrazione di cui al comma 1-septies dell’art.16 del DL 63/2013 è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall’impresa in relazione agli interventi agevolati.

Non va, pertanto, attestata la corrispondente congruità delle spese neanche a seguito della modifica normativa del DL Antifrodi.

 

E il prezzario DEI?

Effettivamente, nella circolare delle Entrate non si fa riferimento esplicito ai prezzari DEI.

Nello specifico, i prezzari sono 6 e ognuno (sezione) è dedicato a una specifica tipologia di lavori (Impianti Tecnologici, Nuove Costruzioni, Recupero Ristrutturazione Manutenzione, Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente, Impianti Elettrici, Architettura Interior Design). Ogni sezione è aggiornata ogni 6 mesi.

L’aggiornamento semestrale è necessario per seguire l’evoluzione dei prezzi soggetti a variazioni per aumenti delle materie prime, di particolari condizioni di mercato, di particolari contingenze normative o fiscali, oltre che conoscere nuovi materiali e nuove voci di opere compiute.

Nelle more della conversione in legge del DL 157/2021, quindi, sarebbe utile fornire una chiara indicazione, confermando o meno l’utilizzabilità dei prezzari DEI per Eco, Sismabonus e per gli altri bonus ristrutturazioni e Facciate (come ha chiesto ANCE), in modo da non rischiare di bloccare i lavori...