Consiglio di Stato: se viene provata la data di realizzazione del manufatto in periodo anteriore al 1967, l’ordinanza di demolizione impartita deve essere annullata.
Gli indizi devono ritenersi precisi, gravi e concordanti, facendo risultare provata l’epoca di realizzazione dell'opera.
C'è un anno 'spartiacque' per quel che riguarda il permesso di costruire delle opere nelle aree esterne al centro urbano ed è il 1967.
In quell'anno, infatti, fu varata la legge 765, che all'articolo 10 prevede l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano, andando a modificare nello specifico l'art.31 della legge 1150/1942.
Prima del 1967, quindi, per determinate opere - ripetiamo, fuori dal centro urbano - non era necessario richiedere (ed ottenere) il permesso di costruire/licenza edilizia.
La sentenza 570/2022 dello scorso 27 gennaio del Consiglio di Stato tratta proprio questo argomento e va a ribaltare il Tar competente, che aveva dato ragione ad un comune e torto a un privato, in merito all'ordinanza di demolizione impartita per una baracca a forma rettangolare ed orizzontale in legno chiusa lateralmente da lamiere zincate, con copertura ad una sola falda in lamiere zincate, avente una superficie coperta di mq 19,00 ed una volumetria di mc 41,00 circa, realizzata senza permesso di costruire.
La proprietaria dell'opera edilizia ricorreva al Tar, rilevando che tale manufatto fosse stato realizzato prima dell’introduzione, per le aeree esterne al centro urbano, dell’obbligo di ottenere il permesso di costruire. Ma il Tar rigettava il ricorso ritenendo che "non fosse stato fornita tale prova".
Si arrivava quindi in Consiglio di Stato, che ribaltava il tutto accogliendo il ricorso della signora.
Perché?
Palazzo Spada osserva subito che l'obbligo del rilascio della licenza edilizia per le costruzioni realizzate anche al di fuori del perimetro del centro urbano è stato introdotto dall’art. 10 della legge 765/1967, che ha modificato l’art. 31 della legge 1150/1942 (tra le altre, Cons. Stato, sez. II, 5 febbraio 2021, n. 1109). Prima del 1967 non era necessario munirsi di un previo titolo abilitativo.
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’onere di dimostrare che le opere realizzate rientrino «fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto» (Cons. Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8475; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2018 n. 1391). Tale prova può essere data anche per presunzioni che devono essere precise gravi e concordanti.
Nella specie, la parte ha addotto una serie di indizi che, valutati complessivamente, possono ritenersi precisi, gravi e concordanti, facendo risultare provata l’epoca di realizzazione del manufatto, e cioè:
Alla luce di questi elementi probatori, essendo stata provata la data di realizzazione del manufatto in periodo anteriore al 1967, l’appello va accolto e l’ordinanza di demolizione va annullata.
News Vedi tutte