Il decreto-legge n.17/2022 "Bollette ed Energia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
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Dopo il Decreto Antifrodi 2, arriva in Gazzetta Ufficiale anche l'altro importante provvedimento varato dal Governo di recente, ribattezzato "Enegia" o "Bollette". Il decreto-legge 17/2022, pubblicato nella G.U. n.50 del 1 marzo 2022 e in vigore dal 2 marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le norme introdotte mirano a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego. Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
NB - Anche questo decreto-legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.
L’intervento si divide in due parti:
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni in corso:
Inoltre, viene ampliato l’ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo nuovo competenze e si incrementa il fondo per l’adeguamento dei prezzi, inserendo specifiche norme in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici in essere.
Infine, il decreto prevede stanziamenti a favore delle Regioni, in particolare per far fronte alle maggiori spese relative alla crisi pandemica, e ai Comuni che stanno affrontando l’aumento dei costi per l’illuminazione.
Ecco un recap delle singole misure specifiche di maggior interesse per il mondo dei professionisti tecnici, delle imprese di costruzione, degli appalti e dell'ambiente.
Sostituendo il comma 5 dell'art.7-bis del d.lgs. 28/2011, si dispone che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonchè nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal d.lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'art.136, comma 1, lettere b) e c), dello stesso d.lgs. 42/2004, individuati ai sensi degli artt. da 138 a 141 del medesimo Codice.
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall'art.9 del presente decreto.
Toccando l'art. 22 comma 1 lett. a) del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l'adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante
Integrando l'art.25 comma 6 del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore, con apposito decreto del MITE:
L'art.25 rimpingua il Fondo ex art.1-septies, comma 8, del decreto-legge 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021 (Sostegni 1), per fronteggiare, nel primo semestre dell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di 150 milioni per l’anno 2022.
Non solo: il provvedimento si interseca evidentemente con quanto già indicato sul tema nel DL Sostegni-Ter e, per le finalità di cui sopra, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone che entro il 30 settembre 2022, il MIMS procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Di fatto, si tratta delle 'nuove' regole per la compensazione (in aumento o diminuzione) dei materiali da costruzione.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo di cui sopra. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con
proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
Per rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del PNRR, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021.
Il Ministero dell’interno, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2022, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.
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