Tar Lazio: uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite massimo di volumetria previsto dall'art. 39, comma 1 della legge 724/1994, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima costruzione da considerarsi in senso unitario.
Nella sentenza 1402/2022 dello scorso 7 febbraio del Tar Lazio si dibatte sui dinieghi delle richieste di concessione in sanatoria di quattro unità abitative poste rispettivamente al piano terra e al piano mansarda di due distinti fabbricati per un totale di mc. 1.247,30, per superamento del limite volumetrico di mc. 600 previsto dalla legge regionale di riferimento (Lazio).
Le unità immobiliari risultavano identificate al NCEU per:
Il comune aveva motivato il no ritenendo che le unità immobiliari non fossero tutte destinate a prima abitazione e fossero tutte riconducibili ad un’unica struttura, "in quanto di proprietà di un unico soggetto".
Secondo il ricorrente, tra l'altro:
Si contesta, quindi, il presupposto dell’unitarietà dell’immobile nel quale insistono le diverse unità immobiliari oggetto di altrettante distinte domande di condono ed il presupposto dell’erroneità del limite volumetrico applicato, che non avrebbe tenuto conto della destinazione a prima casa di (alcune tra) esse.
Il TAR, quanto alla natura unitaria dell’immobile nel suo complesso, ricorda che - come da 'passata' giurisprudenza - “Uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite massimo di volumetria previsto dall' art. 39, comma 1 della Legge n. 724/1994 , dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima costruzione da considerarsi in senso unitario (nel caso di specie, parte ricorrente aveva realizzato in assenza di titolo abilitativo 44 box auto per cui venivano presentate tre distinte domande di condono e il Comune le rigettava per superamento del limite di 750 mc fissato dall' art. 39 della Legge n. 724/1994 da parte dei tre interventi abusivi complessivamente considerati).” (T.A.R. , Napoli , sez. II , 17/02/2020 , n. 742; cfr. anche, ex multis, T.A.R. , Palermo , sez. II , 20/04/2015 , n. 987; T.A.R. , Roma , sez. II , 02/02/2015 , n. 1865; T.A.R. , Roma , sez. II , 17/05/2013 , n. 4991).
La natura unitaria o meno dell’immobile e delle rispettive abitazioni in esso ricomprese va apprezzata, naturalmente, secondo un giudizio casistico da condursi volta per volta in base ai dati di fatto: nel caso di specie, il provvedimento impugnato è chiaro nel ritenere tale condizione in presenza
Quanto al limite volumetrico da applicarsi che, secondo parte ricorrente, dovrebbe essere pari a mc 900 trattandosi di “di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza”, si osserva che tale previsione (art. 2, comma 1, nr. 1 della LR 12/2004) è riferita all’unica abitazione che costituisca prima casa, non già ad un immobile che, sia pure unitario, è articolato in più unità indipendenti solo una delle quali è adibita a prima casa; inoltre, quest’ultima condizione è prevista in favore della prima casa “del richiedente” e non di terzi soggetti (come, nel caso di specie, la persona titolare dell’abitazione in una seconda ed ulteriore unità immobiliare).
Pertanto:
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