Consiglio di Stato: il completamento funzionale deve essere inteso nel senso che la costruzione, anche se non completamente ultimata, deve essere idonea alle funzioni cui l’opera è destinata.
In materia di condono edilizio (con regole, come ben sappiamo, che si intersecano ma spesso non collimano con quelle per la sanatoria ex art.36 dpr 380/2001), segnaliamo e analizziamo la sentenza 3806/2022 dello scorso 16 maggio del Consiglio di Stato, inerente un ricorso contro un provvedimento di diniego della domanda di sanatoria sull’istanza di condono edilizio presentata per un fabbricato.
Secondo il comune e il Tar competenteche aveva appunto negato il condono:
Secondo il privato:
Palazzo Spada accoglie il ricorso partendo dal primo motivo presentato, e affermando che, a norma dell’articolo 43, comma 5, l. 47/85 «possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie».
Nel caso di specie le opere non erano state ultimate per effetto del provvedimento di sequestro del 1999 legato al procedimento penale poi concluso con decreto di archiviazione del 2004. E agli effetti dell’applicabilità dell’art. 43 della l. 47/85 occorre considerare anche i provvedimenti provenienti dalla magistratura penale in quanto emessi per diretta o specifica repressione dell’abuso.
Per quel che attiene l’ambito di operatività dell’art.43, comma 5, della legge 47/85, applicabile al caso di specie, il Collegio aderisce al principio già espresso dalla Sezione nella sentenza 09/01/2014, n. 39: «l'art. 43, comma 5, l. 28 febbraio 1985, n. 47 non impiega la dizione di costruzioni o opere ultimate, vale a dire un manufatto completo almeno al rustico, privo solo delle finiture, ma la diversa nozione di strutture realizzate, che può dirsi verificata anche se difettano le tamponature esterne, nei termini in cui questo risultato consenta comunque di percepire la concreta fisionomia del manufatto e la sua destinazione, cioè di identificare nei tratti essenziali l'opera da sanare e completare».
Nella fattispecie oggetto di giudizio, dalla documentazione versata in atti emerge la sussistenza dei presupposti prescritti dall’art. 43 comma 5 cit.
Al piano seminterrato risultavano realizzati, oltre alla struttura di cemento armato, i muri perimetrali di tompagnatura esterna, i tramezzi divisori interni e la pavimentazione con getti di calcestruzzo, mentre al piano rialzato risultava realizzata la struttura in cemento armato formata dal getto di 20 pilastri in cemento armato e solaio di copertura.
Ergo: il fabbricato era ormai ben individuabile nella sua concreta fisionomia e nella sua effettiva destinazione d’uso di edificio residenziale. Assunta tale conformazione, l’edificio era sotto tale profilo condonabile.
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