Alcune considerazioni dell'ingegner Vincenzo Domenico Venturi sullo stato di fatto dopo la pubblicazione della Circolare n. 633/STC/2019 che prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali di esecuzione e di certificazione delle prove in situ sulle strutture e costruzioni esistenti.
Mi occupo di diagnostica strutturale da oltre trent’anni e come molti altri non ho potuto che salutare con sollievo e soddisfazione la pubblicazione della legge 55 del 16 giugno 2019 che, con l’emendamento al comma 2 dell’art. 59 del DPR n° 380/2001, introduceva, finalmente, alla lettera cbis, la figura del “laboratorio prove in situ su strutture e costruzioni esistenti”.
In tal modo poneva fine, era questo l’augurio, a quel contesto senza regole rappresentato fino ad allora dalla diagnostica strutturale, contesto nel quale operavano, senza alcuna discriminante, tanto le migliori eccellenze nazionali che i c.d. “one man company”.
Due parole su questi soggetti, ben noti a tutti gli addetti ai lavori, perché in grado di alterare, solo con la loro presenza, le corrette regole del mercato e della leale concorrenza; nella gran parte dei casi non possiedono alcun requisito specifico, che non sia il generico titolo di studio, ma sono in grado di acquisire o di drenare commesse, pubbliche e private, con modalità non sempre trasparenti e/o deontologicamente corrette.
A favore di costoro, in una battaglia di retroguardia culturale, si è schierato l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma che ha difeso, con un ricorso al TAR, la facoltà dei singoli professionisti, quindi ingegneri elettronici, chimici, meccanici, elettrotecnici, gestionali, ambientali, idraulici, trasporti, civili,..…., ad eseguire le attività sperimentali di diagnostica strutturale, a prescindere dalla effettiva competenza ed esperienza, dall’organizzazione, dal possesso e dalla efficienza delle attrezzature, dalla qualificazione e dalla disponibilità del personale che esegue le prove.
In tal modo l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ha, di fatto, sdoganato la deregulation del settore, legittimando, nella sua forma peggiore, la pratica del “subappalto” che, come in questo caso, quando non è disciplinato da alcuna regola rappresenta, come chiunque abbia conoscenza della gestione e della conduzione dei lavori, la forma più opaca e meno trasparente di erogazione di un servizio o di una prestazione.
A seguire solo due esempi di quanto accade oggi, il primo (foto 1) è il prelievo di calcestruzzo (carota) quasi per l’intero spessore di un pilastro (30 cm x 30 cm), la cui sezione resistente é stata ridotta a poco più dei due terzi di quella originaria e del quale, dopo il carotaggio, non è stata ripristinata la continuità; la seconda (foto 2) è il ripristino di un prelievo di calcestruzzo (carota) eseguito con schiuma poliuretanica.
Non ci sarebbe bisogno di alcun commento ma ritengo che episodi come questi non sono solo riconducibili all’assenza di operatori qualificati, i laboratori, ma piuttosto sono ascrivibili all’assenza di professionisti, qualificati e formati, in grado di progettare e dirigere le indagini sperimentali in situ.
Ma veniamo alla circolare n° 633/STC/2019 “Criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai Laboratori per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti” che rappresenta lo strumento su cui poggia il citato comma 2, lettera cbis, e disciplina, nel più ampio processo di verifica strutturale del patrimonio edilizio, infrastrutturale e storico esistente, i requisiti minimi di accesso alla autorizzazione in un settore di primaria importanza, quello dei laboratori prove in situ.
In sintesi la circolare n° 633/STC/2019 prescrive le procedure di gestione delle attività sperimentali di esecuzione e di certificazione delle prove in situ e garantisce le migliori condizioni di qualità, affidabilità, indipendenza e terzietà nella erogazione dei servizi di esecuzione e di certificazione delle prove in situ.
L’autorizzazione ad eseguire e certificare le prove in situ è articolata in tre settori indipendenti:
Settore “A”: Prove su strutture in calcestruzzo armato normale, precompresso e muratura
prove obbligatorie:
prove facoltative:
Settore “B”: Prove su strutture metalliche e composte
prove obbligatorie:
prove facoltative:
Settore “C”: Prove dinamiche su strutture - facoltativo
prove facoltative:
Dove per prove facoltative si intende che il laboratorio può richiedere l’estensione dell’autorizzazione a svolgere e certificare le singole prove richiamate nel relativo elenco.
La stesura della circolare n° 633/STC/2019, ha risentito certamente della esperienza maturata in quasi 50 anni, le prime autorizzazioni sono del 1975, nei settori “materiali strutturali” e “terre e rocce”, rispettivamente previsti alla lettera a ed alla lettera c del comma 2 dell’art. 59 del DPR n° 380/2001, dove l’autorizzazione “certifica” la conformità del laboratorio ai principali requisiti: qualità dei locali; efficienza delle attrezzature; tarature periodiche; terzietà ed indipendenza disciplinati nelle relative circolari n° 7617/STC/2010 e n° 7618/STC/2010.
La circolare n° 633/STC/2019 si è discostata dalle circolari n° 7617/STC/2010 e n° 7618/STC/2010 nel definire i requisiti per il personale che, nei due casi precedenti, consistono nel semplice possesso del titolo di studio, laurea o diploma ad indirizzo tecnico, e che nella circolare n° 633/STC/2019 è stato sostituito da un percorso formativo specifico per ciascun metodo di prova, documentato e certificato da un Organismo a sua volta certificato da ACCREDIA.
La regola che vorrebbe che, quando l’obiettivo è la sicurezza e la pubblica incolumità, tutti gli attori del processo, dal progetto dell’intervento e delle indagini, all’esecuzione delle indagini e dell’eventuale intervento di recupero strutturale, debbano essere in possesso di specifici e qualificanti requisiti è stata in parte disattesa vuoi per il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma ma anche per la pigrizia delle amministrazioni periferiche nel recepire l’istanza rappresentata dal comma 2, lettera cbis dell’art. 59 del DPR n° 380/2001 che li solleciterebbe a richiedere ai soggetti che operano nel campo della diagnostica strutturale di dimostrare almeno il possesso dei requisiti prescritti nella circolare n° 633/STC/2019.
Per non dimenticare, e vorrei dire come monito, ricordo alcuni degli eventi, quelli di maggiore impatto mediatico, che hanno colpito le “opere d’arte” della nostra rete viaria negli ultimi 10 anni:
Il comune denominatore dei tragici eventi che ho richiamato può essere ricondotto all’assenza di una gestione, competente e qualificata, delle “opere”, alla individuazione ed al monitoraggio delle criticità e, quando necessario, alla verifica delle residue condizioni di sicurezza.
Proprio per questo, è opportuno dare evidenza al fatto che, sia pur con qualche ritardo, il MIMS, con l’obiettivo di garantire la sicurezza d’uso e la pubblica incolumità nell’esercizio di ponti, viadotti e gallerie della rete autostradale nazionale, le cosiddette “opere d’arte”, con il decreto del 12/04/2022 “Approvazione del piano di riparto delle risorse per l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo complementare al PNRR – Missione 3”, ha stanziato, per i prossimi 4 anni e fino al 2026, la somma complessiva di € 450.000.000,00 individuando in ANAS s.p.a. e nelle società autostradali che operano in regime di concessione i soggetti attuatori del programma che prevede l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale nazionale del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT) di 1° livello finalizzato alla “attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei rischi per 12.000 opere d’arte…” e “la strumentazione di 6.500 delle suddette 12.000 opere d’arte.”
Nello specifico, è opportuno che il MIMS chiarisca, più rapidamente possibile ed in considerazione del termine del 31 ottobre 2022 per la approvazione dei piani delle attività, cosa si deve intendere per “opera d’arte”.
Per chi scrive è palese che, considerando che si deve quantificare un importo da attribuire per:
la definizione di “opera d’arte” non può riferirsi al ponte o al viadotto genericamente inteso ma deve riferirsi, ovviamente, alla sua parte elementare ovvero alla campata.
Ciò per la semplice ragione che le prestazioni, le attività e le forniture richieste hanno un peso diverso se devono essere applicare ad un viadotto da 120 campate piuttosto che ad un cavalcavia!!
Con queste premesse, è evidente che i soggetti interessati dai “piani di attività” debbano dimostrare di possedere specifiche competenze, che, limitatamente ai laboratori prove in situ autorizzati, sono i requisiti “certificati” dal rilascio della autorizzazione da parte del MIMS-CSLLPP.
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