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CAM 2022: in GU il testo dei Criteri Ambientali Minimi per progettazione e realizzazione in edilizia

I nuovi CAM per l'edilizia: erano da tempo attesi e il 6 di agosto sono andati - con qualche anticipo rispetto alle attese - in Gazzetta Ufficiale. Ecco il testo completo.

CAM: in GU il testo dei Criteri Ambientali Minimi per progettazione e realizzazione


Il testo in Gazzetta Ufficiale dei nuovi CAM per l'edilizia

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

Se ne parlava da tempo e giravano bozze più o meno ufficiali, che avevano stimolato numerose discussioni, soprattutto sul tema degli incentivi.

Ora, con l'uscita in GU, ci saranno 120 giorni per l'entrata in vigore (4 dicembre 2022) e di conseguenza sarà abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

La revisione - su cui Ingenio pubblicherà presto un approfondimento commentato - si è resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono, come recita il decreto, "di migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti.

 


Scheda del decreto sui CAM PROGETTAZIONE

Entrata in vigore nuovi CAM Edilizia

I nuovi Criteri entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quidi, il primo (progettazione) il 4 dicembre 2022 ed i secondo (rifiuti) il 3 dicembre 2022.

Decreto CAM Progettazione

Con il primo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto stesso:

  • per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
  • per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
  • per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le stazioni appaltanti possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai criteri «2.3.2 - Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di cui all’allegato al decreto stesso.

Sostituzione vecchi CAM

Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”


 

Cosa sono i CAM

Il termine CAM è entrato ormai da alcuni anni nell'edilizia e costruzioni, anche se il settore non ne ha compreso fino in fondo l'importanza e le potenzialità.

Come spiega lo stesso Ministero, “i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

In altre parole, quindi, i Criteri Ambientali Minimi favoriscono l'attuazione di un green public procurement, cioè di un mercato degli appalti improntato alla sostenibilità ambientale e caratterizzato da un duplice obiettivo: da un lato contribuire al raggiungimento degli obiettivi green previsti dall’UE e dal nostro Paese; dall’altro promuovere l'innovazione tecnologica, assicurando l’accesso al mercato degli appalti pubblici ad aziende sempre più qualificate, che fanno dell'innovazione e della sostenibilità i pilastri su cui investire e crescere.

 

L'ambito di applicazione di CAM per l'Edilizia ed esclusioni

Nel testo del decreto sono indicati gli ambiti in cui i CAM devono essere applicati e le specifiche esclusioni.

Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici (NDR - in questo momento si sta correndo per completarne la revisione), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies).

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per:

  • i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”
  • ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici”
  • “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i regolamenti, qualora più restrittivi.

A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); piani e regolamenti comunali; ecc.

 

Edifici vincolati

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali si deduca la non applicabilità degli stessi.

 

Contrasto tra provvedimenti

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che determinano la non applicabilità dello stesso.

 

CAM: si premiano gli esperti

Al punto "2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti" si prevede un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 45, per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all’art. 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario del progetto o far parte del gruppo di progettazione.

E al punto "3.2.6 Capacità tecnica dei posatori" viene attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti nella posa dei materiali da installare.

In questo caso la verifica della soddisfazione avviene tramite la presentazione dei profili curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.

 

BIM ed ESG

E si prende in considerazione anche il Building Information Modeling: nei casi di bandi di progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

Ovviamente sono considerati anche gli ESG: Al capitolo "2.7.4 Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)" si prevede un punteggio premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).

 


Approfondimenti

In questi giorni saranno pubblicati alcuni approfondimenti tecnici sui singoli punti. 

 


Testo decreto CAM

In allegato viene riportato il testo completo del decreto

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