Abusi edilizi e terzo condono: niente sanatoria per le nuove costruzioni in zone vincolate
Il Tar Lazio, in una recente sentenza, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità o meno di condonare una nuova costruzione abusiva realizzata in zona sottoposta a vincolo
Non sono sanabili le opere che “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
E' piuttosto chiaro, l'assunto del Tar Lazio nella recente sentenza 10916/2021 del 25 ottobre: il condono edilizio non si può fare per le nuove costruzioni in zona vincolata.
Il chiosco della discordia
In questo caso, si tratta di un chiosco realizzato in area vincolata.
La giurisprudenza ha già chiarito che il condono previsto dalla legge del 2003 (terzo condono, art.32 comma 27 legge 269/2003) è applicabile solo alle opere di minore rilevanza indicate ai numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), non potendo essere sanate le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato (ex plurimis, Tar Napoli, n. 5218/20).
Nel caso di specie, l’opera abusiva costituisce una nuova costruzione, realizzata nel 2002 e quindi posteriore al vincolo paesaggistico, che deriva dal fatto che il chiosco si trova a meno di 300 metri dalla linea di battigia (art.142 d.lgs. 42/2004), come peraltro ammesso dai ricorrenti.
Il silenzio-assenso non si forma sulle domande di condono
In aggiunta, il Tar ricorda che il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio non può formarsi, nel caso in cui l’opera sia soggetta a vincolo ambientale, e manchi il parere dell’autorità preposta a tale vincolo (CDS n. 4880 del 2021).
Perciò, nel caso di specie la circostanza che il Comune abbia provveduto a distanza di 8 anni dalla domanda non comporta la formazione del titolo tacito.
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