Abuso Edilizio
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Abusi edilizi: quando sussiste la prescrizione del reato edilizio?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 37512/2025 richiama e puntualizza i principi in base ai quali si sancisce come l’ultimazione delle opere sia fondamentale per identificare la data della prescrizione, ma anche come l’estensione della normativa antisismica sia vincolante per le strutture metalliche.

Abusi edilizi e reato permanente

Quando si parla di abusi edilizi ci si confronta con una problematica che coinvolge non solo aspetti urbanistici e ambientali, ma anche rilevanti profili penali attribuibili ai vari attori di un processo edilizio.
Infatti non è raro osservare la costruzione di opere senza le necessarie autorizzazioni anche in zone sismiche, dove l’assenza di specifiche precauzioni di sicurezza costituisce un reato qualificato e definito come “permanente”.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la corretta determinazione del momento in cui un’opera può considerarsi ultimata. Non basta che un immobile sia abitato o che le utenze siano attive, infatti l’ultimazione di una struttura richiede il completamento di tutti i lavori di rifinitura, interni ed esterni.

Diventa essenziale richiamare gli articoli 64 e 65 del DPR 380/01:

• l’art. 65 del DPR380/2001 regola la denuncia dei lavori e la documentazione finale per le opere edilizie realizzate con materiali come il conglomerato cementizio armato (c.c.a.) ordinario o precompresso ed a struttura metallica;
• l’art. 64 del DPR380/2001 riguarda la progettazione, direzione, esecuzione e responsabilità delle opere in conglomerato cementizio armato e strutture metalliche.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 37512/2025, offre un quadro completo di questi principi, confermando la condanna di due imputati per reati edilizi e fornendo importanti chiarimenti sulla natura permanente degli abusi edilizi e sulla corretta identificazione del momento in cui sia avvenuta l’ultimazione delle opere.

 

Abusi edilizi in zona sismica: niente prescrizione senza ultimazione dei lavori

I due imputati della sentenza della Corte di Cassazione sono stati condannati per aver realizzato opere edilizie abusive in zona sismica senza le necessarie autorizzazioni.
I due imputati erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Catania per aver realizzato tali opere in violazione del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001), anche se in seguito la Corte d’appello di Catania aveva riformato parzialmente la decisione, riducendo la pena.

Determinante è stato il sopralluogo nel 2018 in base al quale è stato rilevato che le opere non fossero ancora completate.

Gli imputati sostenevano che i termini per l'opposizione fossero decorsi e quindi i reati dovessero essere prescritti ma i giudici chiariscono che “(…) il reato di costruzione abusiva ha natura permanente per tutto il tempo in cui continua l'attività edilizia illecita, ed il suo momento di cessazione va individuato o nella sospensione di lavori, sia essa volontaria o imposta ex auctoritate, o nella ultimazione dei lavori per il completamento dell'opera o, infine, nella sentenza di primo grado ove i lavori siano proseguiti dopo l'accertamento e sino alla data del giudizio (…). Questa Corte ha, inoltre, affermato che deve ritenersi ultimato solo l'edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità (Sez. 3, n. 40033 del 18/10/2011, Cappello, Rv. 250826) al punto che anche l'uso effettivo dell'immobile, se pure accompagnato dall'attivazione delle utenze e dalla presenza di persone al suo interno, non è sufficiente al fine di ritenere "ultimato" l'immobile abusivamente realizzato, coincidendo l'ultimazione con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (…). Ed allora, considerando la data del sopralluogo - 7.7.2018- il termine prescrizionale quinquennale massimo sarebbe maturato il 7.7.2023; il termine, quindi, non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di primo grado in data 19.6.2023 (…).”
I reati edilizi hanno natura permanente e la loro consumazione si protrae fino al completamento dell’opera o alla sospensione definitiva dei lavori. Un edificio può considerarsi ultimato solo quando è concretamente funzionale e possiede tutti i requisiti di agibilità. Anche la semplice attivazione delle utenze o l’uso effettivo dell’immobile non sono sufficienti a considerare l’opera “ultimata” se mancano ancora lavori di rifinitura come intonaci e infissi.

L’abuso edilizio è un reato penale permanente, la cui consumazione si protrae per tutto il tempo in cui continua l’attività edilizia illecita, sino all’ultimazione dei lavori o alla sospensione definitiva degli stessi. La permanenza materiale dell’opera abusiva non è sufficiente a prolungare la permanenza del reato.
La prescrizione decorre solo dal momento in cui il reato cessa, quindi se l’opera non viene completata o sanata, il reato è considerato ancora in corso, inoltre esso è indipendente dall’eventuale rilascio di una sanatoria, che ha effetti estintivi ma non incide sulla cessazione della permanenza. Anche quando l’immobile è completato, in assenza di sanatoria e permanenza degli illeciti, restano comunque possibili gli interventi repressivi di natura amministrativa.
La prescrizione può essere sospesa o interrotta da atti del procedimento giudiziario, come indagini, udienze o rinvii, e da misure cautelari o sequestri, facendo sì che il termine non scada anche dopo molti anni. Per questo, abusi realizzati decenni prima possono non essere prescritti e quindi ancora perseguibili. La Cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della condotta o dall’intervento dell’autorità, non dalla data di costruzione o dalla violazione iniziale.
Resta fermo che la prescrizione del reato penale non sana né legittima l’opera abusiva, che rimane soggetta ai provvedimenti amministrativi, inclusi gli ordini di demolizione.

 

Normativa antisismica: quando la presenza di strutture metalliche può far scattare i reati edilizi

Gli imputati contestavano anche l’applicazione degli articoli 64 e 65 del Testo Unico dell’Edilizia, sostenendo che le opere non fossero in cemento armato ma realizzate con blocchi di Poroton e travi in ferro.
A questo punto i giudici chiariscono che “la sfera di applicabilità degli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 non riguarda unicamente le opere che siano al tempo stesso costituite da cemento armato e struttura metallica, sì che sarebbe necessaria la coesistenza di entrambi gli elementi onde configurarsi la sussistenza dei reati relativi, essendo evidente, atteso il richiamo del legislatore alle opere in struttura metallica, che la disposizione è diretta a regolare anche, singolarmente, le opere che, non composte di cemento armato, possiedano una struttura metallica; sotto il profilo della ratio della disposizione, la sufficienza anche della sola struttura metallica si spiega in ragione della potenziale pericolosità di essa derivante dal materiale impiegato e della conseguente necessità che anche in tal caso vengano adottate le particolari precauzioni da adottare in fase di costruzione in zona sismica (…). Ne consegue che, nella specie, il riferimento nella sentenza impugnata alle caratteristiche dell'opera realizzata come opera a struttura metallica (l'opera pur non essendo realizzata in cemento armato presentava travi in ferro) è del tutto sufficiente a far ritenere integrati i reati di cui al capo b) dell'imputazione.”.
Gli artt. 64 e 65 d.P.R. n. 380/2001 si applicano non solo alle opere in cemento armato, ma anche a quelle dotate comunque di struttura metallica, anche se non appartenenti alla categoria del conglomerato cementizio armato.
Il semplice utilizzo di travi in ferro con funzione portante è sufficiente a configurare una “struttura metallica” soggetta alla disciplina antisismica, indipendentemente dal fatto che sia presente o meno l'accoppiamento col calcestruzzo (conglomerato cementizio armato).

La sentenza della Cassazione ribadisce due principi fondamentali:

  • la natura permanente dei reati edilizi, la cui prescrizione decorre solo dal completamento effettivo dell’opera;
  • l’applicabilità rigorosa della normativa antisismica anche alle sole strutture metalliche.

Inoltre la decisione sottolinea l’importanza della tutela della sicurezza nelle costruzioni in zone sismiche senza nessuna interpretazione riduttiva. 

 

Scarica la sentenza in allegato

 

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Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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