Abuso edilizio, niente nuovo permesso senza demolizione: arrivano tutti i chiarimenti
L’articolo analizza il principio secondo cui, in presenza di abuso edilizio, la demolizione dell’opera abusiva è obbligatoria prima di poter richiedere un nuovo permesso di costruire. Attraverso la sentenza del TAR Liguria n. 381/2025, viene chiarito che non è ammesso alcun procedimento autorizzativo fondato su una situazione edilizia irregolare, nemmeno se il progetto prevede la rimozione dell’abuso.
Abuso edilizio: perché la demolizione è obbligatoria prima di un nuovo permesso di costruire
Il tema delle strutture abusive purtroppo è molto diffuso e troppo spesso si pensa che il problema si possa risolvere con la presentazione di un nuovo progetto che preveda la demolizione dell’opera irregolare o la sostituzione dell’opera con una conforme alle norme.
Questa scorciatoia non è percorribile in quanto non si può costruire su una situazione di illegalità, nemmeno se il nuovo progetto prevede di eliminarla.
Chi ha realizzato un abuso edilizio deve prima ripristinare la legalità violata, demolendo quanto costruito illegittimamente, e solo successivamente può presentare una nuova richiesta di permesso e non esistono corsie preferenziali che consentano di sanare e ricostruire con un unico iter.
L’amministrazione non può avviare alcun procedimento autorizzativo che si innesti su una situazione irregolare poiché sarebbe come voler costruire sulle fondamenta di un illecito, legittimando di fatto una condizione che la legge impone di rimuovere.
Un caso emblematico di questa problematica è stato recentemente affrontato dal TAR della Liguria con la sentenza n. 381/2025 che ha respinto il ricorso di una società proprietaria di un locale commerciale a Sanremo.
Vediamo il caso…
Dehors abusivo: prima la demolizione, poi il permesso di costruire
La vicenda riguarda un dehors gestito da una società, la particolarità era quella che la struttura fosse stata realizzata senza le necessarie autorizzazioni edilizie e paesaggistiche, occupando in parte suolo pubblico e in parte terreno di proprietà privata. L'amministrazione comunale già nel 2003 aveva emesso un’ordinanza di demolizione, in seguito alla quale la società aveva presentato un’istanza di condono edilizio, alla quale però aveva successivamente rinunciato nel 2009, impegnandosi esplicitamente a rimuovere il manufatto abusivo.
Tuttavia nel novembre 2018 in seguito ad un sopralluogo comunale veniva accertato che il dehors fosse di fatto ancora presente, nonostante l’impegno assunto anni prima. La situazione si è complicata ulteriormente perché pochi mesi prima la società aveva presentato una nuova istanza per ottenere il permesso di costruire con l’obiettivo di demolire la struttura abusiva e realizzarne una nuova, leggermente più piccola (circa 20 metri quadrati), meno impattante sul territorio e occupante il solo suolo di proprietà. A questo punto, il Comune di Sanremo ha assunto una posizione ben precisa, respingendo l’istanza nel 2019 ed emettendo, poco dopo, anche una nuova ordinanza di demolizione della struttura abusiva.
Di contro la società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, il quale ha chiarito che “(…) la legale rappresentante pro tempore della Società ricorrente aveva comunicato di rinunciare all’istanza di condono edilizio avente ad oggetto il manufatto in questione, contestualmente dichiarando che avrebbe proceduto “nel più breve tempo possibile alla rimozione del dehors come da ordinanza a firma del Dirigente del Settore Territorio prot. n. 3734 Reg. ord. 111 del 27 febbraio 2003”. Posto che si tratta della medesima opera abusiva e che non risultano successive manifestazioni di volontà di segno diverso da parte della ricorrente, essa non ha interesse a conseguire l’annullamento dell’ingiunzione demolitoria avente ad oggetto il manufatto che si era spontaneamente impegnata a rimuovere. (…) Infatti, laddove sia stata accertata l’esistenza di un immobile abusivo non sanato né condonato, il presupposto di assentibilità di qualsiasi intervento su di esso è rappresentato dal preventivo ripristino della legalità violata, non potendo ammettersi alcun procedimento che si innesti su una situazione di per sé irregolare. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dapprima ripristinare lo stato dei luoghi, in ottemperanza all’ordine di demolizione del 2003 nonché all’impegno espressamente assunto al riguardo, e, ove del caso, presentare in un secondo momento la richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo dehors.”
La società non aveva quindi interesse ad impugnare l’ordinanza di demolizione avendo già dichiarato nel 2009 di voler rimuovere spontaneamente il manufatto. Quanto al diniego del permesso di costruire, il Tribunale ha sostenuto la decisione del Comune in quanto basata sulla presenza di un immobile abusivo non sanato, precisando che prima di qualsiasi nuovo intervento edilizio occorre ripristinare la legalità violata. Non si può costruire su una situazione irregolare, nemmeno se il progetto prevede di eliminare l’abuso preesistente.
La sequenza corretta sarebbe stata questa:
- prima demolire il dehors abusivo ottemperando all'ordinanza del 2003 (nonché al proprio impegno assunto nel 2009);
- poi eventualmente presentare una nuova richiesta di permesso per costruire un nuovo dehors, questa volta conforme alle norme urbanistiche e a quelle paesaggistiche.
Questa sentenza è un avvertimento per tutti coloro che, trovandosi in una situazione di abuso edilizio, pensassero di poter “sanare” la situazione semplicemente presentando un nuovo progetto che prevedesse contestualmente la demolizione dell’opera irregolare.
La strada da seguire è, invece, un’altra:
Prima si rimuove l’abuso!
Poi si chiede il nuovo permesso.
Scarica la sentenza in allegato
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Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.
Titoli Abilitativi
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