Abusi edilizi senza permesso o SCIA: in zona vincolata si demolisce di default
Per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette porzioni di territorio, configurandosi legittimo l'esercizio del potere repressivo demolitorio in ogni caso, a prescindere.
Attenzione agli abusi edilizi in zona vincolata perché se sono realizzati senza titolo abilitativo, non fa differenza l'autorizzazione necessaria (ad esempio SCIA o permesso): scatta la demolizione automatica a prescindere dal fatto che servisse 'questo' o 'quel' permesso, anche perché in zona tutelata, senza autorizzazione paesaggistica, si demolisce di default.
Lo ricorda, ed è un principio piuttosto importante, il Tar Campania nella sentenza 2862/2024 del 7 aprile, riferita al ricorso contro l'ordinanza di demolizione ingiunta da un comune per alcune opere abusive realizzate presso l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente.
Abusi edilizi in zona vincolata: le opere illecite
Nello specifico, si tratta della realizzazione, presso un’unità immobiliare per civile abitazione, in assenza di titolo edilizio e in area soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali, di alcune opere consistenti nella differente distribuzione degli spazi interni e nella chiusura di un vano porta nella muratura portante, oltre che nella realizzazione di una tettoia con struttura portante in ferro di circa 3,60 mq. di superficie e nell'installazione di un cancelletto in legno alto circa un metro.
Per questo motivo, era scattata l'irrogazione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del dpr 380/2001, della sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione delle costruzioni abusive.
Interventi minori: si può evitare la demolizione?
Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che:
- gli interventi abusivi contestati non erano soggetti al preventivo rilascio di permesso di costruire, ma a semplice SCIA, avendo comportato variazioni non essenziali agli originari titoli edilizi rilasciati negli anni cinquanta del secolo scorso, con conseguente inesistenza di aggravio dei parametri di carico urbanistico;
- l'accertata diversa distribuzione degli spazi interni, non riguardando parti strutturali dell'immobile, rientra nella categoria della manutenzione straordinaria non sottoposta al rilascio di alcun titolo edilizio né di alcuna autorizzazione paesaggistica, ma semmai al regime della CILA, con conseguente inappropriatezza dell’irrogata sanzione demolitoria.
Abusi edilizi in zona tutelata: il tipo di titolo abilitativo non fa differenza
Il TAR entra nel merito ricordando subito che anche ammettendo che le opere fossero soggette a SCIA, risulterebbe comunque appropriata la comminatoria della sanzione demolitoria.
Infatti, l'art. 27 comma 2 del dpr 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe sufficiente la mera SCIA, imponendo, viceversa, di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano state realizzate senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.
Difatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio in aree paesaggisticamente vincolate, come quella di specie, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette porzioni di territorio, configurandosi legittimo l'esercizio del potere repressivo demolitorio in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio (SCIA o permesso di costruire) ritenuto più idoneo e corretto per procedere all'edificazione in zona vincolata.
Per questi interventi, comunque, serviva il permesso di costruire
Tra l'altro - precisano i giudici amministrativi - per quegli interventi sarebbe comunque servito il permesso di costruire, in quanto:
- riguardo alla diversa distribuzione degli spazi interni, non può essere invocata la categoria della manutenzione straordinaria, giacché tale intervento ha fatto parte di un insieme sistematico di opere che ha dato luogo anche alla chiusura di un vano porta e alla realizzazione di una tettoia, le quali, modificando l'aspetto dell'edificio e i prospetti sull'area esterna, hanno determinato l'attrazione di tutti i lavori eseguiti nell'ambito della ristrutturazione edilizia, con conseguente inapplicabilità del regime della CILA;
- guardando agli interventi in questione in base alla loro intrinseca consistenza, va escluso anche che possa parlarsi di opere di ristrutturazione edilizia rientranti nel regime della SCIA, dal momento che tale tipologia di opere, quando comporti modificazione dei prospetti all'interno di consistenze immobiliari sottoposte a vincolo paesaggistico, come appunto avvenuto nella fattispecie, richiede il preventivo rilascio del permesso di costruire, come prescritto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del dpr 380/2001, il che rende ancora più appropriata la sanzione demolitoria irrogata ai sensi dell'art. 27 comma 2 cit.
Il collegamento tra autorizzazione paesaggistica e titoli abilitativi
Vale la pena richiamare, infine, quanto affermato sullo stesso tema da Tar Catania nella sentenza 21/2025, cioè che in zona vincolata qualsiasi tipo di opera edilizia richiede l'autorizzazione paesaggistica, anche se per la sua realizzazione bastasse una semplice SCIA.
Infatti:
- qualsiasi intervento che alteri l'aspetto esteriore dei luoghi in zone vincolate richiede l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004.
- l'assenza di tale autorizzazione comporta l'illegittimità dell'intervento, anche se realizzato con titoli edilizi come SCIA o DIA.
Detto diversamente, in mancanza dell'autorizzazione paesaggistica il Comune non può rilasciare il titolo edilizio, qualunque esso sia.
L'autorizzazione paesaggistica è quindi un requisito preliminare per il rilascio di qualsiasi titolo edilizio in zona vincolata e in sua mancanza, quand'anche rilasciato, il titolo edilizio non è valido né efficace.
LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO
Abuso Edilizio
L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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