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Abusi edilizi, stato legittimo e Superbonus: se il comune mette in guardia dal rischio di incentivi illegittimi

Il comune può segnalare al privato la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio di trovarsi esposti, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione

Segnaliamo una particolare sentenza del Tar Campania dello scorso 5 maggio che ha per protagonista dei lavori edilizi per la riqualificazione energetica con Superbonus annesso.

Abusi edilizi, stato legittimo e Superbonus: se il comune mette in guardia dal rischio di incentivi illegittimi

Tra avviso del comune e CILA Superbonus

L'oggetto del contendere è un atto comunale di inibizione dei lavori, "nelle more degli accertamenti istruttori da espletare", in quanto il deposito della relazione energetica paventato dalla proprietaria dell'edificio in ristrutturazione non costituisce assenso da parte dell'ente all'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sullo stesso. Il comune, nello stesso documento, avvisa che eventuali incentivi economici potranno essere percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi eseguiti saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo disposizioni di legge, nonché di ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente.

Ricevuto questo 'atto' particolare, la proprietaria presenta ricorso lamentando la violazione dell’art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 del 17.07.2020, giacché la presentazione della CILA (cd. CILA Superbonus) non richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 380/2001: l’attestazione del titolo abilitativo (licenza edilizia del 1969) legittimerebbe di per sé la realizzazione dell’intervento.

La licenza edilizia relativa all’immobile sarebbe atto legittimo e conforme alle previsioni urbanistiche vigenti all’atto del suo rilascio e la posizione assunta dall’Amministrazione sarebbe, dunque, meramente dilatoria.

 

Tra SCIA e relazione energetica cosa c'entra la CILA Superbonus?

Il Tar Napoli respinge il ricorso, riepilogando i fatti: per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria, relativi all’immobile, il comune aveva già inibito l’esecuzione dei lavori (richiesti con SCIA nel 2020), osservando che persistevano dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato, come già evidenziato in occasione della presentazione di una precedente SCIA del 2018 (più specificamente, sussistevano perplessità in relazione all’autenticità di uno degli elaborati grafici prodotti dall’interessata a corredo delle pratiche).

La ricorrente presentava quindi al Comune resistente relazione energetica di cui al comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/2005, al fine di effettuare i lavori di manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso al Superbonus 110% per interventi di efficienza energetica.

E' qui che si inserisce l'atto della sentenza in parola, con il quale il comune osservava che “ad oggi non risultano essere state concluse le attività istruttorie finalizzate a verificare l’autenticità del grafico come rivenuto nel fascicolo di cui alla licenza n. 34 del 1969, e che pertanto permangono i dubbi sulla sua idoneità a legittimare la conformità urbanistica del fabbricato e ritenuto per quanto sopra rappresentare che il deposito della relazione in oggetto, nelle more delle verifiche sulla autenticità dell’elaborato grafico di cui precedentemente, non può costituire implicito assenso da parte di questo ente sulla legittimità degli incentivi economici statali ai quali si vorrebbe accedere e che, pertanto in caso di accertati esistenti illeciti urbanistici sarebbero stati percepiti illegittimamente”, comunicando, altresì, che: "eventuali incentivi economici statali ricevuti potranno essere ritenuti percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo le ordinarie procedure di legge".

 

Qui c'è solo un avvertimento

Con l’atto impugnato, quindi, il comune ha solamente segnalato all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere inibitorio.

In realtà, quindi, il comune "ha fatto un favore" alla signora, segnalandole il potenziale rischio e precisando che non è di certo la relazione energetica a dimostrare lo stato legittimo dell'edificio, che non serve per la CILA Superbonus, ma serve per evitare di dover restituire - con gli interessi - i benefici fiscali indebitamente ottenuti...

 

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