Condoni e Sanatorie
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Ampliamento abusivo: no al Condono in presenza di vincolo idrogeologico

Il condono edilizio non può sanare interventi realizzati in violazione del vincolo idrogeologico, che impone distanze minime dai corsi d’acqua pubblici. Il TAR Liguria, con la sentenza n. 901/2025, conferma il diniego di condono per un ampliamento abusivo, sottolineando che la normativa idrogeologica, attiva fin dal Regio Decreto 523/1904, ha carattere dichiarativo: anche corsi d’acqua non ancora iscritti negli elenchi ufficiali sono soggetti alla tutela.

Condono edilizio e vincolo idrogeologico: quando la sanatoria non è possibile

Il condono, strumento di sanatoria con il quale si cerca di regolarizzare opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, presenta limiti invalicabili quando le opere abusive sono state realizzate in presenza di vincoli idrogeologici.

La disciplina del vincolo idrogeologico affonda le sue radici nel Regio Decreto n. 523/1904, che all’articolo 96, lettera f) cita testualmente: “(…) Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”.
Quindi viene stabilito un limite minimo di dieci metri dal piede degli argini per scavi e fabbriche in prossimità di corsi d’acqua.
Tale limite ha un suo perché in quanto vuole tutelare la sicurezza idraulica del territorio e prevenire situazioni di pericolo derivanti dalla vicinanza di manufatti ai corsi d’acqua.

Bisogna fare una precisazione, il Regio Decreto n. 1775/1933 definiva pubbliche le acque aventi attitudine ad uso di pubblico generale interesse, prevedendone l’iscrizione in appositi elenchi provinciali.
In seguito con il DPR n. 238/1999 viene stabilito all’art. 1 che Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne. Ai sensi dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera e non è soggetta a licenza o concessione di derivazione, ferma l'osservanza delle norme edilizie e di sicurezza e di altre norme speciali per la realizzazione dei relativi manufatti, nonché delle discipline delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque. Per le acque pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e al presente regolamento non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, può essere chiesto il riconoscimento o la concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.”
Tutte le acque sotterranee e superficiali, anche se raccolte in cisterne, sono oggigiorno state qualificate come pubbliche. Restano escluse le cisterne per la raccolta di acqua piovana a servizio di fabbricati e fondi agricoli. Inoltre, per le acque appartenenti alle categorie di pubblico interesse non ancora registrate ufficialmente negli elenchi delle acque pubbliche, è possibile richiedere uno specifico riconoscimento o concessione secondo il vecchio regio decreto del 1933.
Il termine per questa richiesta è di un anno.

Si ricorda infine che il vincolo idrogeologico rappresenta un limite insuperabile alla condonabilità degli interventi realizzati in violazione delle distanze minime dai corsi d’acqua.
Tale problematica viene affrontata dal TAR della Liguria che fornisce degli importanti chiarimenti in merito.

 

Condono edilizio e vincolo idrogeologico: il TAR Liguria conferma il diniego

Il TAR della Liguria con la sentenza n. 901/2025 mette un punto fermo al rapporto tra condono e vincolo idrogeologico, rigettando un ricorso presentato contro il Comune per il diniego di condono edilizio inerente ad un ampliamento abusivo.

Nel 1985 il padre dei ricorrenti aveva presentato un’istanza di condono ma questa era stata respinta dal Comune nel 2019. Di contro, i ricorrenti (successori del de cuius) hanno prontamente contestato il rigetto, sostenendo che sull’area non sussistesse alcun vincolo di inedificabilità assoluta legato alla presenza di corsi d’acqua.

Secondo il Tribunale, il diniego del condono è invece pienamente legittimo, infatti “(…) dal provvedimento impugnato si comprende chiaramente la ragione del diniego di condono, consistente nella ritenuta realizzazione delle opere sanande in violazione del limite minimo di 10 metri di distanza dal canale “*** ***”, imposto dal vincolo idrogeologico previsto dalla legge in presenza di acque pubbliche. (…) (N)el caso di specie, l’esondazione del canale non rappresenta solo un pericolo, ma si è già in concreto verificata (nel 2011, con emissione di ordinanza contingibile ed urgente da parte del Comune), il collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo che il Tribunale ha espresso in passato, secondo cui, ai fini del vincolo idrogeologico è irrilevante la mancata iscrizione del corso d'acqua negli appositi elenchi delle acque pubbliche, stante il carattere dichiarativo e non costitutivo di detti elenchi (…). Ne consegue che il regime vincolostico sull’area circostante il canale “*** ***” deve ritenersi in essere, come correttamente affermato dal Comune, fin dal 1904.”
Quindi la decisione del comune che ha comportato il provvedimento comunale non si basa su presupposti astratti, ma sul rispetto del vincolo idrogeologico, che impone una distanza minima di 10 metri dal piede degli argini dei corsi d’acqua pubblici. Pur non essendo il Canale incluso negli elenchi ufficiali delle acque pubbliche prima del 1999, il TAR ha ribadito che la tutela idrogeologica ha carattere dichiarativo, di conseguenza la normativa sul vincolo era già applicabile fin dal 1904.
Inoltre, essendo l’area soggetta ad un rischio reale di esondazione, come dimostrato dall’evento del 2011, la mancata iscrizione del corso d’acqua negli elenchi provinciali non è un motivo tale da non far sussistere la validità del vincolo.

Conseguenza?

L’abuso non è sanabile tramite condono.

Tale sentenza è molto importante in quanto evidenzia che il condono edilizio non può essere concesso in presenza di opere realizzate in violazione del vincolo idrogeologico, anche quando il corso d’acqua non è formalmente ancora iscritto negli elenchi ufficiali.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

Keywords: condono edilizio, vincolo idrogeologico, ampliamento, distanze minime, corsi d’acqua, RD 523/1904, RD 1775/1933. DPR 238/1999, acque pubbliche.

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