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Ampliamento del piano interrato con tamponatura portico tramite vetrata: senza permesso di costruire si demolisce

Consiglio di Stato: l'ampliamento del piano interrato dell’edificio adibito ad abitazione per una superficie di 29 metri quadri, nella tamponatura, tramite vetrata, di una parte del portico al piano terra dell’edificio adibito ad abitazione, è abusivo senza il previo rilascio di un titolo abilitativo

Per 'una volta' non ci occupiamo di sanatorie o condoni, ma del caso della realizzazione di alcune opere edilizie senza il necessario permesso di costruire e, quindi, abusive con la conseguente ordinanza di demolizione del comune.

Ampliamento del piano interrato con tamponatura portico tramite vetrata: senza permesso di costruire si demolisce

L'oggetto del contendere

Il caso specifico, trattato dal Consiglio di Stato nella sentenza 7744/2022 del 6 settembre, è relativo all'ordinanza di demolizione comunale per opere abusive consistenti nell’ampliamento del piano interrato dell’edificio adibito ad abitazione per una superficie di mq. 29, nella tamponatura, tramite vetrata, di una parte del portico al piano terra dell’edificio adibito ad abitazione, nella variazione prospettica dovuta alla realizzazione di una pensilina al piano interrato adiacente alla porta d’accesso all’immobile, di una struttura in legno per il ricovero di autoveicoli e di altra struttura metallica destinata a ricovero camper.

Nel ricorso di primo grado gli appellanti, che contestano la sentenza del TAR competente, avevano dedotto la violazione degli artt. 3 e 7 della legge 241 del 1990 per mancanza di adeguata motivazione e omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione degli artt. 36 e 37 del dpr 380/2001, dell’art. 6 della legge regionale n. 21 del 2009 sul cd. Piano casa, sostenendo che gli interventi edilizi in questione avrebbero potuto essere realizzati mediante denuncia d’inizio attività (oggi SCIA)e non previa acquisizione del permesso di costruire.

 

Il Piano Casa preusspone l'esistenza di opere autorizzate

Secondo i giudici di primo grado l’ordinanza di demolizione è congruamente motivata, rende percepibile al destinatario del provvedimento le ragioni ad essa sottese, i presupposti di fatto e i motivi di diritto in ragione dei quali l’amministrazione comunale ha ritenuto di dover adottare la sanzione demolitoria.

Anche la doglianza concernente la mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata perché per costante insegnamento giurisprudenziale in materia di illeciti edilizi l’apporto partecipativo del privato deve ritenersi privo di utilità, stante il preminente interesse dell’amministrazione procedente al ripristino immediato della legalità violata.

Con riferimento alle asserite violazione degli articoli 36 e 37 del dpr 380 del 2001 e delle disposizioni del “piano casa” (l. reg. n. 21/2009) il TAR ritiene infondate tali doglianze, in quanto il piano casa presuppone l’esistenza di opere autorizzate; nel caso concreto mancava l’autorizzazione prima dell’esecuzione delle opere edilizie espressamente menzionate nella ordinanza di demolizione, con l’inapplicabilità dei benefici previsti dal cosiddetto “piano casa” ad edifici ritenuti, come nel caso di specie, abusivi.

 

Opere abusive portano a illecito edilizio

Palazzo Spada osserva che, nel corso dei sopralluoghi, sono state accertate diverse opere costruite dagli appellanti in assenza di qualsiasi titolo abilitativo rilasciato dal Comune, consistenti nell’ampliamento del piano interrato dell’edificio adibito ad abitazione per una superficie di mq. 29, nella tamponatura, tramite vetrata, di una parte del portico al piano terra dell’edificio adibito ad abitazione, nella variazione prospettica dovuta alla realizzazione di una pensilina al piano interrato adiacente alla porta d’accesso all’immobile, nella realizzazione di una struttura in legno per il ricovero di autoveicoli e di altra struttura metallica destinata a ricovero camper, per cui, contrariamente all’assunto degli appellanti, il Giudice di prime cure ha correttamente rilevato che in materia di illeciti edilizi l’apporto partecipativo del privato deve ritenersi privo di utilità, stante il preminente interesse dell’amministrazione procedente al ripristino immediato della legalità violata”.

Infatti, l’ordinanza di demolizione impugnata ed il predetto verbale di sopralluogo in essa richiamato danno atto del contrasto delle opere costruite in area ricadente in zona sismica 3 e che esse sono assoggettate al regime autorizzativo, di cui all’art. 3, comma primo, lett. e.1) del dpr 380/2001, per cui integrano gli estremi dell’illecito edilizio.

 

 

L'ordinanza di demolizione non richiede una comunicazione 'preventiva'

Il Consiglio di Stato legittima inoltre l'operato del comune, in quanto la tesi degli appellanti si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale l'attività di repressione degli abusi edilizi attraverso l'ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, sez. VI, 11/05/2022 n. 3707/2022; id. 13/01/2022, n. 233; id. 27.09.2021 n. 6490/2021; id. 19/08/2021, n. 5943; id. 30/11/2020, n. 7525), nella misura in cui la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare un esito differente; pertanto non coglie nemmeno nel segno la censura sulla mancata notifica del verbale di sopralluogo.

Conclusivamente sul punto, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, l’ordinanza di demolizione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale.


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