Data Pubblicazione:

APE: anche il Piemonte si adegua alla nuova normativa

Con la Delibera regionale n. 38 del 24 settembre 2015, in vigore dal primo ottobre 2015, entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di sulla certificazione energetica degli edifici per la regione PIEMONTE.

Con la Delibera regionale n. 38 del 24 settembre 2015, in vigore dal primo ottobre 2015, entrano in vigore le nuove disposizioni  sulla certificazione energetica degli edifici per la Regione PIEMONTE.
 
Anche il Piemonte, quindi, uniforma la propria normativa in materia energetica a quella nazionale.
 
Il provvedimento, in attuazione del d.lgs. 192/2005 in materia di rendimento energetico nell’edilizia, del DPR 75/2013 diretto a disciplinare i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, del DM 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39 comma 1, lett. g) e i) e 40 della l.r. 3/2015, disciplina:
a. l’adozione di un sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera a) e a bis) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
b. le modalità di svolgimento del corso di formazione e aggiornamento ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del DPR 75/2013 e s.m.i.;
c. le modalità per l’accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione ai sensi ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera e) e dell’art. 5 del DPR 75/2013 e s.m.i.;
d. il Sistema Informativo regionale per la Prestazione Energetica degli Edifici (di seguito denominato SIPEE) utile anche al fine di monitorare l’impatto del sistema di certificazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera d) del DPR 75/2013 e s.m.i.
 
Soggetti abilitati al rilascio dell’APE
La normativa regionale stabilisce che per essere abilitati all’attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici, oltre al possesso dei requisiti previsti dal Dpr 75/2013, bisogna essere iscritti nell'"Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica”.
I  tecnici, inoltre devono essere abilitati, nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla legislazione vigente, all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici ed essere iscritti al relativo ordine o collegio professionale, ove esistente.
 
Corsi di formazione e aggiornamento
Sui corsi di formazione e aggiornamento la normativa regionale specifica innanzitutto quali soggetti possono organizzare tali corsi, in che modo (programma, modalità, ecc.) e quali caratteristiche devono avere i docenti dei corsi.
Tra le indicazioni relative ai corsi di aggiornamento si specifica che tutti soggetti iscritti all'Elenco regionale dei certificatori dovranno  frequentare entro l'1 ottobre 2016 un corso di aggiornamento di 10 ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del DPR n. 75/2013 e s.m.i..
 
Attestato di prestazione energetica
Al quarto punto della delibera regionale si affrontano invece gli “ASPETTI METODOLOGICI E OPERATIVI PER LA REDAZIONE DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA”.
Secondo la normativa regionale l’attestazione di prestazione energetica deve essere richiesta, a spese del costruttore,  proprietario o detentore dell’immobile, ad un soggetto inserito nell’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati.
Il tecnico abilitato dopo aver dichiarato innanzitutto l'assenza di conflitto di interessi, potrà dare inizio alla procedura di valutazione che consisterà nello svolgimento di un complesso insieme di operazioni, tra le quali:
1) l’esecuzione di una valutazione standard (asset rating) finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell’edificio e degli eventuali interventi di riqualificazione energetica che risultino economicamente convenienti; tale valutazione comprende:
a) il reperimento dei dati di ingresso, relativi alle caratteristiche climatiche della località,
alle caratteristiche dell’utenza, all’uso energetico dell’edificio e alle specifiche caratteristiche dell’edificio e degli impianti, avvalendosi, se disponibile, della documentazione progettuale, della documentazione tecnica e dell’attestato di qualificazione energetica;
b) la determinazione degli indicatori della prestazione energetica globale e parziale mediante l’utilizzo delle metodologie previste dalle linee guida nazionali per l’emissione di Attestati di prestazione energetica;
c)l’individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti di costi?benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
2) la classificazione dell’edificio in funzione del parametro di valutazione Epnren tot e della scala di valutazione della classificazione energetica degli edifici come definiti dalle Linee guida nazionali;
3) la compilazione, l’apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica dell’attestato prenotato.
 
Il SIPEE
La Regione Piemonte, nell'ambito della Rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), ha realizzato un Sistema informativo per la prestazione energetica degli edifici (denominato SIPEE) condiviso con il sistema informativo nazionale (SIAPE), georiferito e collegato con il Sistema informativo relativo agli impianti termici. Il SIPEE contiene l'Elenco dei certificatori e la raccolta degli attestati di prestazione energetica.

L’accesso al SIPEE avviene mediante una sezione del portale Sistema Piemonte ed è regolato sulla base delle caratteristiche e delle credenziali dei soggetti che vi accedono.

L’accesso al SIPEE
è previsto per diverse tipologie di utenza.
Ai professionisti consente di effettuare:
a) la prenotazione dei codici alfanumerici degli attestati di prestazione energetica;
b) la compilazione e l’invio degli attestati di prestazione energetica a cura del certificatore;
c) la validazione ed archiviazione degli attestati di prestazione energetica;
d) l’annullamento e/o la sostituzione degli attestati di prestazione energetica già rilasciati;
e) il rilascio di copie dell’attestato di prestazione energetica;
f) ricerche di attestati e visualizzare il dettaglio dei dati in essi contenuti.
Alla Pubblica amministrazione consente di effettuare:
a) il trattamento statistico dei dati, anche ai fini del monitoraggio e delle analisi di cui
all’articolo 10 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;
b) l’estrazione degli attestati di prestazione energetica per le attività di controllo;
c) l’interscambio dei dati con il livello nazionale mediante il dialogo applicatvo con il SIAPE.
Ai notai, al fine di espletare i loro compiti in occasione di compravendite di immobili, consente di effettuare delle ricerche e di scaricare l’originale dell’attestato con la relativa ricevuta di invio.
E’ inoltre consentito a tutti i cittadini l’accesso libero senza autenticazione per poter consultare l’Elenco dei professionisti.
 
SCARICA LA NORMATIVA REGIONALE