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Appalti: la società non può essere esclusa dalla gara per errori formali, se vi pone rimedio

Se un operatore economico commette un errore formale su costi della manodopera o sugli oneri di sicurezza ma vi pone rimedio, la Stazione appaltante non può escluderlo dalla gara. Lo stabilisce Anac.

La Stazione appaltante deve concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell'offerta, ma non può escludere l'operatore dalla gara

In un parere di precontenzioso Anac ha chiarito che l’operatore economico che commette un errore formale sui costi della manodopera o sugli oneri di sicurezza, non può essere escluso dalla gara se fornisce chiarimenti e giustificativi che dimostrano che le voci sono state tenute in debita considerazione nell’offerta economica presentata.

Questo in risposta ad un Comune campano che chiedeva lumi su un appalto piuttosto consistente (8 mln e 400mila euro) riguardante la concessione in project financing della progettazione esecutiva ed efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione.

L’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto che la Stazione appaltante è tenuta a valutare gli ulteriori elementi forniti dal Raggruppamento temporaneo di imprese in sede di verifica dell’anomali dell’offerta, e a concludere il procedimento con un giudizio di congruità o non congruità dell’offerta presentata.

Quello che non deve fare è escludere l’operatore economico dalla gara, sulla base dei principi di tassatività delle cause di esclusione, e di proporzionalità dell’azione amministrativa.

In allegato è possibile scaricare e visualizzare il parere di ANAC in formato PDF.

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