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Nuovo Codice Appalti, a che punto siamo? Le osservazioni di Regioni e ANAC al testo all'esame del Parlamento

Sia l'ANAC che le Regioni chiedono svariate modifiche al testo di Nuovo Codice Appalti attualmente al vaglio del Parlamento: si va dal RUP agli affidamenti diretti sotto soglia, dalla qualificazione delle stazioni appaltanti al conflitto di interessi, dai prezzari regionali al cottimo fiduciario

La Riforma del Codice Appalti a che punto è? C'è margine per ulterori correzioni e modifiche all'ultimo testo approvato dal Consiglio dei Ministri?

La risposta è positiva, nel senso che al momento la versione del nuovo Codice Appalti vidimata dal Governo il 16 dicembre 2022, che era stata già rivista da Consiglio di Stato e MIT, e che è stata trasmessa alla Camera il 10 gennaio 2023, è al vaglio del Parlamento.

Le tempistiche

Da più parti si chiede la proroga dell'entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che si è reso disponibile a prendere in considerazione l'ipotesi di 'posticipare' la data che però, al momento, è indicata proprio dal testo di Riforma all'articolo 229, in virtù dl quale:

  • il nuovo Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023;
  • dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 50/2016) con applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Vedremo, in corso d'opera, se quella data sarà spostata o rimarrà tale.

Le recenti osservazioni

Di recente, sul Nuovo Codice Appalti sono intervenute sia l'ANAC che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, formulando la prima alcune osservazioni con proposte di modifiche (ben 37), la seconda un parere articolato con osservazioni su ogni singolo articolo del nuovo provvedimento.

L'ANAC chiede modifiche per affidamenti diretti, conflitto di interesse, appalto integrato

Le questioni di particolare rilievo, per l'ANAC, sono 4 (anche se, in totale, le osservazioni con richiesta di modifica sono ben 37):

  • il ripristino dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (articolo 23);
  • la necessità di non depotenziare la disciplina del conflitto di interessi (articolo 16);
  • la criticità degli affidamenti diretti, o con procedura negoziata senza bando, dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie (articolo 50);
  • la soglia per la qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 62 e 63, allegato II.4.).

Sul conflitto di interessi, l'ANAC segnala che il nuovo articolo 16, che va a sostituire il vecchio art.42 del d.lgs. 50/2016, riduce lo spazio applicativo della norma e appare in contrasto rispetto alla definizione contenuta nelle Direttive europee. Di conseguenza, l’ambito applicativo del conflitto di interesse in relazione ai contratti pubblici, campo particolarmente soggetto a rischi di corruzione, risulta più ristretto di quello previsto per i procedimenti amministrativi ordinari. In particolare, non sussiste alcun obbligo dichiarativo (anche di insussistenza delle situazioni di conflitto)
che costituisce il principale strumento di emersione/gestione dei conflitti.

In tal senso, si richiedono svariati correttivi.

Per quel che riguarda, poi, il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, secondo l'Autorità, a prescindere dalle scelte che si faranno per delimitare l’ambito di applicazione dell’istituto, sarebbe auspicabile che venissero costituite, in tutto il territorio italiano, a livello regionale, provinciale o dei comuni capoluogo, degli specifici di centri di competenze, prevedendo l’assunzione di giovani tecnici ed altri esperti, in grado di affiancare e supportare soprattutto i piccoli comuni nello svolgimento delle attività connesse all’applicazione del codice.

Per gli affidamenti diretti sotto soglia - da sempre campo 'minato' in materia di appalti pubblici -, l'ANAC osserva che l'articolo 50 comma 1 stabilisce un notevole innalzamento sia delle soglie per l’affidamento diretto che di quelle per la procedura negoziata senza bando, nell’ottica di attuare la massima semplificazione delle procedure.

Ribadendo che la soglia attuale di 140 mila euro, soprattutto con riferimento agli affidamenti diretti di servizi e forniture, secondo ANAC è idonea ad assorbire la maggior parte degli acquisiti posti in essere soprattutto dai piccoli comuni, si auspica che le suddette soglie vengano ridimensionate.

ANAC suggerisce, pertanto, almeno per affidamenti diretti di importo superiore alla soglia di 40.000 euro, in ossequio alla norma di cui sopra che la stazione appaltante pubblichi sul proprio sito istituzionale la determina a contrarre - o atto equivalente -, dando conto delle ragioni della scelta dell’affidatario e introducendo qualche minimo riferimento al confronto competitivo, almeno sotto il profilo della comparazione dei prezzi.

In relazione alle procedure negoziate senza bando ANAC ritiene che, a fronte del notevole innalzamento delle soglie - soprattutto in relazione all’affidamento di lavori - sarebbe opportuno, anche in questo caso, compensare l’ampliamento della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dei contraenti con una maggiore trasparenza, tramite l’introduzione dell’obbligo di pubblicazione sul sito della stazione appaltante dell’avviso dell’avvio della procedura negoziata.

Infine, "si ritiene che, in applicazione del principio di auto-organizzazione amministrativa (esplicitato dall’articolo
7 dello schema di codice), alla stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, debba essere sempre consentito di ricorrere alle procedure ordinarie anche sotto soglia, qualora le caratteristiche del mercato di riferimento inducano a ritenere preferibile un ampio confronto concorrenziale e che sia, pertanto, opportuno prevedere la possibilità generalizzata di indire una procedura ordinaria (es. aperta) in luogo della procedura negoziata, qualora tale soluzione appaia la più idonea a soddisfare le esigenze dell’amministrazione
".

Il parere (con emendamenti) delle Regioni

Anche la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è espressa sul Nuovo Codice Appalti, esprimendo parere favorevole con la formulazione di alcuni emendamenti prioritari, riepilogati in un documento ad hoc, che riguardano in particolare:

  • gli investimenti PNRR PNC che devono seguire la normativa attuale tracciata dal DL semplificazione;
  • la nomina del RUP a tempo determinato;
  • la revisione dei prezzi anche per i servizi e le forniture;
  • la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali;
  • i prezzari regionali;
  • l’introduzione del cottimo fiduciario;
  • la qualificazione di diritto delle regioni (salvo diverso avviso della Commissione europea);
  • la qualificazione per i soggetti aggregatori sia per i servizi e le forniture che per lavori;
  • la rimodulazione dei poteri sanzionatori di ANAC in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti che, dalle interlocuzioni, risultano accoglibili.

Inoltre, si chiede di proseguire il confronto sugli ulteriori temi, sempre inseriti tra quelli prioritari (es.
conferenza dei servizi, sub-appalto) sui quali ancora non si è raggiunta una condivisione.


LE OSSERVAZIONI CON RICHIESTE DI MODIFICHE DI ANAC E REGIONI SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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