Assicurazione Professionale
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Assicurazione professionale e asseverazioni, in caso errore attenzione al vincolo di solidarietà

Nel primo articolo ho affrontato il tema della garanzia asseverazioni, nel secondo delle garanzie a cui bisogna prestare attenzione, qui affronterò il tema della responsabilità solidale fra tecnici, che cosa significa, quali implicazioni ha dal punto assicurativo e come gestire i rapporti tra tecnici per ridurre i rischi.


Responsabilità solidale cos’è?

Per comprendere che cos’è dobbiamo fare riferimento al Codice civile e più precisamente agli artt.:

1292 Nozione di solidarietà: L'obbligazione è in solido, quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità, e l'adempimento da parte di uno, libera gli altri. Il danneggiato può agire anche nei confronti di uno solo dei responsabili.

2055 Responsabilità solidale: Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

1299 Regresso tra condebitori: Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

Se uno di questi è insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

 

Assicurazione professionale e asseverazioni, in caso errore attenzione al vincolo di solidarietà

 

Quali risvolti per i professionisti? Facciamo un esempio....

Proviamo a capirlo con un esempio, in un intervento di efficientamento energetico operano un progettista, un direttore dei lavori, un certificatore energetico e un asseveratore.

Tutti e 4 sono obbligati per la medesima prestazione (intervento di efficientamento), supponiamo per ipotesi che il progettista sbagli il dimensionamento del cappotto (lo so è improbabile) e quindi non si arrivi al “salto” delle 2 classi, di chi è la responsabilità e di conseguenza chi dovrà risarcire il danno?

D’istinto viene da pensare che l’errore è stato fatto dal progettista e quindi sarà lui a dover risarcire. In realtà anche gli altri tre dovranno rispondere del danno perché anche secondo la giurisprudenza consolidata, le loro competenze ed esperienze avrebbero dovuto consentirgli di capire che il calcolo era errato ponendovi rimedio.

Volutamente non ho inserito l’impresa installatrice perché la solidarietà tra imprese e professionisti implica ulteriori rischi per questi ultimi e sarà oggetto di un altro articolo.

 

Come si può tutelare il professionista?

Prima di affrontare il tema assicurativo è opportuno valutare alcune misure da mettere in atto al fine di ridurre il rischio, magari per molti saranno banali ma è bene ricordarle (nelle imprese strutturate si chiama “mitigazione del rischio”:

  1. Opera solo con tecnici di cui si conoscono competenze e professionalità, lo so che è difficile rinunciare ad incarichi magari anche per lavori importanti, ma in questo modo ci si espone a maggiori rischi e come intuibile a restare con il cerino in mano.

  2. Non collaborare con tecnici che hanno un numero eccessivo di incarichi, perché non riusciranno a dedicare tempo sufficiente ad ogni cantiere aumentando la probabilità di errore.

  3. Valuta la possibilità di fare eseguire l’asseverazione a un ente certificato, oltre a trasferire il rischio specifico l’affiancamento fin dalla fase preliminare ridurrà la probabilità di commettere errori, si riduce la parcella ma anche il rischio di essere chiamati a risarcire danni.

  4. Verifica le polizze assicurative degli altri professionisti, per evitare di sentirsi dire che la garanzia non c’è, che il limite di indennizzo è basso o peggio che non è assicurato. Certo non è la tua attività, fatti assistere da un professionista specializzato.

Messe in atto queste misure non resta che valutare se la propria polizza assicurativa comprende o meno il vincolo di solidarietà.

La maggior parte delle polizze prevede il pagamento del danno riferito alla quota di responsabilità dell’assicurato e in polizza troverai una clausola simile a quella riportata di seguito:

La garanzia è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare, in via solidale, dal rapporto con altri professionisti non assicurati con la presente polizza.

ATTENZIONE

Perché la polizza risponda anche della parte di danno derivante da vincolo di solidarietà devi trovare una clausola scritta più o meno così:

Fermo restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni di POLIZZA, in caso di responsabilità solidale dell’ASSICURATO con altri soggetti gli ASSICURATORI risponderanno di tutto quanto dovuto dall’ASSICURATO; è fatto salvo per gli assicuratori il diritto di regresso nei confronti di eventuali TERZI corresponsabili.

Perché la maggior parte delle polizze non comprende la responsabilità solidale?

Gli assicuratori calcolano il premio dell’assicurato in base al “rischio” ovvero fatturato e attività che svolge il professionista, comprendere la solidarietà nella responsabilità civile professionale significa esporsi al pagamento di risarcimenti per soggetti di cui non si conosce l’attività svolta e non è nemmeno stato incasso un premio.

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