Ristrutturazione | Gestione del cantiere
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Attenzione! Cantiere abbandonato e ristrutturazione bloccata: il committente ha diritto al risarcimento

In caso di ristrutturazione bloccata perché l’impresa risulta inadempiente o abbandona il cantiere, cosa può fare il proprietario? Una recente sentenza del Tribunale di Napoli chiarisce quando l’abbandono del cantiere e i ritardi ingiustificati configurano grave inadempimento, permettendo la risoluzione del contratto d’appalto e il recupero delle somme versate.

Ristrutturazione bloccata: cosa fare contro l’impresa?

Molto spesso i proprietari degli immobili sentono la necessità, per svariati motivi, di ristrutturare la propria abitazione. Si affidano quindi a un’impresa con la quale si dovrebbe instaurare un percorso congiunto che conduca al miglioramento dei propri spazi abitativi.
Eppure, sempre più spesso, ci si trova ad affrontare situazioni spiacevoli: lavori che procedono a rilento, cantieri abbandonati senza preavviso, somme versate che sembrano svanire nel nulla.

Il rapporto tra committente e appaltatore è disciplinato dal contratto d’appalto, richiamato dall’articolo 1655 del codice civile, secondo il quale “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”
Si crea quindi un vincolo giuridico preciso tra committente e appaltatore ove quest’ultimo si obbliga a compiere un’opera o un servizio in cambio di un importo monetario stabilito, assumendosi la responsabilità del risultato finale nonché i rischi di impresa.

Ma cosa succede concretamente quando un'impresa edile lascia un appartamento a metà, tra macerie e lavori incompiuti?
Quali sono i diritti del proprietario e quali tutele offre il nostro ordinamento?

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli offre risposte concrete a questi interrogativi, tracciando un quadro chiaro delle responsabilità dell’appaltatore inadempiente.

 

Ristrutturazione sospesa: quando scatta la risoluzione del contratto

Un proprietario di un’unità immobiliare affida a un’impresa di costruzioni i lavori di ristrutturazione totale del proprio appartamento.

Il contratto d'appalto, firmato a settembre 2022, prevedeva la conclusione dei lavori entro il 25 dicembre dello stesso anno.

Fin dalle prime settimane, però, l’esecuzione degli interventi viene caratterizzata da continue e ingiustificate interruzioni e nonostante i ripetuti solleciti del committente, l’impresa procede a rilento. Entro fine novembre, l’azienda riesce soltanto ad eseguire alcuni lavori, fino a quando a fine anno, l’impresa abbandona definitivamente il cantiere, lasciando l’appartamento in pessime condizioni.
Quindi il committente cita in giudizio l’impresa e il Tribunale dopo aver esaminato la documentazione, raccolto le testimonianze, ha ritenuto provato il grave inadempimento dell’appaltatore.

Secondo il giudice “deve affermarsi che la convenuta (ditta appaltatrice, nda) si è resa gravemente inadempiente rispetto agli impegni assunti con il contratto (...) e che a causa del suo inadempimento il contratto si è risolto. Alla risoluzione del contratto deve accompagnarsi la restituzione della somma versate all’appaltatore che si presenti eccedente rispetto al valore dei lavori. (...) Spetta all’attore la restituzione dell’importo di euro 800,00 versato al primo direttore dei lavori posto che l’attività svolta dallo stesso non ha fornito nessuna utilità concreta ed il pagamento del compenso ha integrato una voce di danno per l’attore.”
Il giudice dichiara la risoluzione del contratto per inadempimento condannando l’impresa alla restituzione di parte della somma al proprietario, importo calcolato sottraendo dal totale versato il valore stimato dei lavori effettivamente eseguiti.
Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il diritto alla restituzione del compenso pagato al primo direttore dei lavori, ritenendo che la sua attività non abbia fornito alcuna utilità concreta al committente per via dell’abbandono del cantiere da parte dell'impresa.

Il messaggio è chiaro:

l’abbandono ingiustificato di un cantiere e il mancato rispetto degli impegni contrattuali costituiscono un grave inadempimento che legittima la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate, al netto del valore dei lavori effettivamente realizzati.

In conclusione, è importante documentare accuratamente ogni fase dei lavori (contabilità dei lavori), conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati (certificati di pagamento) e agire tempestivamente attraverso diffide formali quando l’impresa manifesta comportamenti inadempienti.

 

Scarica la sentenza in allegato

 

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