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Attestazioni SOA per le imprese nei lavori privati con bonus edilizi: regole diverse dai lavori pubblici

I requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

La qualificazione SOA obbligatoria per le imprese edili in cantieri privati con bonus edilizi non segue le stesse regole dei lavori pubblici.

Lo ha precisato - e il chiarimento è molto importante - la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella risposta n.1 del 20 marzo 2023, dove sono arrivate le delucidazioni interpretative sull'articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022 che ha introdotto l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.

Attestazioni SOA nei cantieri Superbonus: obbligo dal 1° gennaio ma periodo transitorio fino al 30 giugno 2023. Le regole

Dallo scorso 1° gennaio 2023 è in vigore un obbligo molto importante per le imprese edili: in virtù di quanto previsto dalla Legge "Taglia Prezzi" (51/2022, di conversione del DL 21/2022), solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.

La legge prevede, in ogni caso, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

In pratica:

  • l'obbligo di richiedere la SOA è scattato dal 1° gennaio 2023, ma, fino al prossimo 30 giugno basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione;
  • dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare.

Il nuovo requisito si applica indistintamente a tutti i cantieri 'protagonisti' di bonus edilizi, quindi non solo quelli con lavori che portano al Superbonus, ma anche:

  • Ecobonus classico;
  • Sismabonus classico;
  • Bonus Ristrutturazioni;
  • Bonus Facciate;
  • Bonus barriere architettoniche.

Per i bonus sopracitati, il nuovo requisito scatta nel caso si proceda a fruire del bonus tramite sconto in fattura o cessione del credito, mentre nel caso del Superbonus, l'obbligo vige sempre.

Lavori privati: regole diverse rispetto ai lavori pubblici

La Commissione speciale dei Lavori Pubblici, nel documento sopracitato, che alleghiamo in calce all'articolo, precisa che il riferimento all’art. 84 del d.lgs. 50/2016 è un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione.

"Lo scopo sostanziale della norma - si legge nel chiarimento - non deve essere quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire".

Questo tipo di interpretazione - conclude la Commissione - vuole anche favorire l'attività di verifica posta in capo al committente (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.

Categorie SOA coerenti coi lavori oggetto di bonus edilizi

In definitiva, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma basta accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l'ottenimento dell’attestato di qualificazione.

Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento).

Inoltre, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.


LA RISPOSTA N.1/2023 DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO DEL CSLLPP E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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