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Bonus Barriere Architettoniche: non si trasferisce all'erede

In assenza di specifiche disposizioni, la detrazione per Bonus Barriere Architettoniche non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese, e neppure in caso di cessione dell'immobile.

Sappiamo che alcuni bonus edilizi si trasferiscono agli eredi, permettendo a chi diventa proprietario di un immobile per il quale è ancora disponibile una determinata agevolazione fiscale di beneficiare delle rate residue della detrazione stessa: funziona così, ad esempio, il Bonus Ristrutturazioni che sappiamo essere stato 'pesantemente' rimodulato a partire dal 2025.

E' la stessa cosa per il Bonus Barriere Architettoniche? L'Agenzia delle Entrate, in una recente risposta pubblicata sulla 'Posta di FiscoOggi', risponde negativamente.

 

Bonus Barriere Architettoniche: cos'è, percentuali, tipi di interventi, tetti di spesa

Si tratta - chiarisce il Fisco - di una detrazione dall’imposta lorda del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Aggiungiamo che la detrazione, prevista dall'art.119-ter del DL Rilancio (34/2020), va portata in diminuzione dell'imposta dovuta nell'anno di sostenimento delle spese e, per quelle sostenute a partire dal 2024, è ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 4-bis, comma 4, del DL n. 39/2024).

Tra le tipologie di interventi agevolabili, segnaliamo:

  • l'installazione di ascensori, montacarichi, elevatori esterni all'abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari;
  • la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave.

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.

La detrazione del 75% sulle spese sostenute è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità unifamiliari dentro edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Il Bonus Barriere non si trasferisce!

Arriviamo dunque alla risposta dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità di trasferire il bonus: in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese. Niente detrazione, quindi, per l'erede che acquisisce la titolarità dell'immobile.

Il Fisco aggiunge che la detrazione non si trasferisce neanche in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento in quanto, in tale caso il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate (cfr. circolare n. 17/2023).

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