Bonus edilizi per demo-ricostruzione: servono titolo che accerti il possesso e consenso del proprietario
Il detentore dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione per Bonus Ristrutturazioni a condizione che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori.
Quali titoli/requisiti deve possedere un contribuente detentore dell'immobile per beneficiare del Bonus Ristrutturazioni?
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta 112 del 23 maggio 2024, in seguito al quesito nel quale si chiede la possibilità di accedere alla detrazione di cui all’articolo 16 bis del TUIR (Bonus Ristrutturazioni) per le spese sostenute per la demolizione del fabbricato collabente e della sua ricostruzione su altra area di sedime in conformità al titolo edilizio e, in caso di risposta affermativa «quali siano i dati catastali e i soggetti da indicare nella dichiarazione dei redditi nonché le relative modalità di inserimento».
Si tratta, quindi, del Bonus Ristrutturazioni che fino al 31 dicembre 2024 è pari al 50% delle spese con massimale di 26 mila euro.
Bonus Ristrutturazioni: rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione
In primis, il Fisco ricorda che sono ammessi alla detrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, con esclusione degli interventi di nuova costruzione, e anche gli interventi di demolizione e ricostruzione "di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico".
Bonus edilizi: i requisiti per accedere alla detrazione
Per quanto attiene i requisiti soggettivi necessari per accedere alla detrazione, le Entrate ribadiscono che, come evidenziato da ultimo con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/E, la stessa spetta ai contribuenti che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Il detentore dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili può fruire della detrazione a condizione che sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell'immobile risulti da un atto regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.
La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Nel caso di specie, in cui in forza del predetto contratto di compravendita regolarmente registrato l'Istante «si obbliga a demolire il fabbricato descritto al Catasto fabbricati al Foglio [...], con il consenso espresso dei venditori», potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis del TUIR essendo assicurata la disponibilità giuridica e materiale del fabbricato collabente oggetto degli interventi agevolabili.
LA RISPOSTA 112-2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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