Bonus facciate | Facciate Edifici
Data Pubblicazione:

Bonus Facciate: se paga tutto uno solo condomino, può prenderlo per tutti i lavori agevolabili

Agenzia delle Entrate: è possibile fruire, in qualità di condomino, del Bonus Facciate per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali che si sostengono in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini

Bonus Facciate in condominio: se paga uno solo...

Se un solo condomino paga tutti i lavori di ristrutturazione delle facciate dell'edificio, può prendere 'da solo' il Bonus 90%.

Lo ha confermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 628 del 28 settembre, con la quale ha risposto positivamente al quesito di una fondazione sulla possibilità di fruire, in qualità di condomino, del bonus facciate per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente e accettato negli atti di compravendita con tutti gli altri condomini.

In questo particolare caso, l'impegno all'esecuzione dei lavori, a propria cura e spese, risulta dal rogito di compravendita (e non da una formale delibera dell'assemblea di condominio) ed è stato rinnovato nei successivi atti di cessione delle unità abitative.

Si chiede quindi se, in qualità di condomino, può fruire del bonus facciate per l'intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnato a sostenere e se può provvedere personalmente, in luogo dell'amministratore del condominio, agli adempimenti legati all’ottenimento dell’agevolazione.

Bonus Facciate: se paga tutto uno solo condomino, può prenderlo per tutti i lavori agevolabili

Ripartizione delle spese, assemblee condominiali, atti di compravendita: come funziona?

Prima di tutto le Entrate chiamano la circolare n. 24/2020, che seppur in riferimento al Superbonus, ha precisato che per la fruizione di tale agevolazione, ai fini della ripartizione della spesa vale la regola dei millesimi indicata dal codice civile.

Tale misura indicata dall’articolo 1123 cc, nel caso prospettato dall’istante, si può ritenere rispettata avendo tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, acconsentito all'esecuzione dei lavori a spese dell'istante.

Ai fini della applicazione dell'agevolazione in esame, si può considerare rispettata la previsione di cui al citato articolo 1123, avendo tutti i condomini, attraverso gli atti di compravendita, acconsentito all'esecuzione dei lavori a spese dell'istante. Ciò, anche in mancanza di una deliberazione assunta dall'assemblea di condominio, in quanto l'atto pubblico di compravendita quale "dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata" (cfr. pronuncia citata) può validamente rappresentare la convenzione di cui al citato articolo 1123 del codice civile, garantendo l'unanimità in merito all'esecuzione dei lavori e al sostenimento della spesa da parte di un solo condomino.

Con riguardo al quesito n. 2, la citata circolare n. 2/E del 2020, ha chiarito, per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, che gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus facciate possono essere effettuati da uno dei condomini "a ciò delegato" o dall'amministratore del condominio. Pertanto, l'istante potrà provvedere agli adempimenti connessi alla fruizione dell'agevolazione, a condizione che lo stesso sia stato "a ciò delegato".

LA RISPOSTA 628/2021 DEL FISCO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi

Bonus facciate

Con il topic "Bonus facciate" raccogliamo le news e gli approfondimenti che riguardano questo incentivo per l'edilizia.

Scopri di più

Facciate Edifici

News e approfondimenti relativi alle facciate degli edifici: isolamento termico e acustico, efficienza energetica, patologie edili e interventi di conservazione per immobili preesistenti.

Scopri di più