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Bonus Ristrutturazioni all'erede: niente da fare se la casa è in locazione

Le detrazioni relative alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico si trasmettono esclusivamente all'erede che detenga materialmente e direttamente il bene

Le detrazioni per il Bonus Ristrutturazioni sono trasmissibili all'erede solamente se esso detiene materialmente il bene. In caso contrario, cioè possesso del bene dato in locazione, non da diritto a beneficiare delle detrazioni relative alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Tutto questo è stato chiarito dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la pronuncia n. 130 del 23 marzo 2023, dove si sottolinea che, in caso di successione ereditaria, il possesso mediato dell’immobile non costituisce il presupposto legittimante la titolarità del diritto alla detrazione da parte del de cuius.

Bonus Ristrutturazioni all'erede: quali requisiti servono?

La Corte di Giustizia piemontese sottolinea che trova applicazione l’art. 16-bis comma 8 del TUIR, secondo cui, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette esclusivamente all’erede che detiene materialmente e direttamente il bene.

In base a tale ragionamento la CGT ha quindi accolto l’appello dell’Ufficio delle Entrate, rilevando che il possesso mediato del bene locato non integra il presupposto legittimante della detenzione materiale e diretta prescritto dalla norma in questione per la detraibilità delle spese di ristrutturazione di un immobile.

Alloggi locati a terzi: cosa succede a livello di 'detenzione' del bene

L'attuale proprietario è subentrato nella proprietà dell'immobile quale erede del precedente proprietario, che su detto immobile aveva eseguito lavori di recupero e ristrutturazione sul patrimonio edilizio (tetto, ascensore) incidenti sulle parti comune del palazzo.

L'Ufficio sostiene che, essendo gli alloggi dell'immobile locati a terzi (come del resto già prima della successione), l'erede non ne avrebbe, a lettura dell'art. 16 cit. il "possesso o detenzione" richiesti dalla norma e legittimanti la possibilità di portare le spese sostenute, nei limiti dì legge (36%) in detrazione.

In primo grado la CPT aveva dato ragione all'erede, sottolineando che tra le prerogative ammesse dal legislatore in favore del dominus rientra quella dì concedere il bene in godimento ad un soggetto terzo, ad esempio attraverso un contratto di locazione.

L'articolo 1571 del codice civile definisce la locazione come quel contratto in forza del quale "una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".

Con l'instaurarsi del rapporto giuridico patrimoniale tra locatore e conduttore, o locatario, si assiste, oltre che ad una limitazione fisiologica delle modalità di impiego dell'oggetto in capo al primo, ad una momentanea scissione tra potere astratto sulla res, discendente direttamente dal diritto di proprietà, e potere di fatto sulla stessa, che l'articolo 1140 c.c. individua come situazione possessoria.

Ma è lo stesso codice ad ammettere tale eventualità, nella parte in cui prevede che "si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione" (art. 1140 c.c., secondo comma).

Pertanto, il titolare della cosa locata risulta, per un verso, proprietario legittimo dì quest'ultima, per l'altro, possessore "mediato": tale è l'ipotesi che ci occupa peraltro con riguardo alle singole unità abitative in cui l'erede potrebbe a buon diritto dimostrare il "possesso " degli immobili de quibus e quindi vantare il diritto scaturente dall'art. 16 TUIR.

Il possesso mediato non consente la detrazione

Per la CGT invece non è così: la norma fiscale ha chiaramente inteso limitare il beneficio della detrazione fiscale per i lavori realizzati nelle parti comuni dell'edificio ai soli detentori "materiali e diretti" del bene, in ipotesi il contribuente ove avesse avuto oltre la proprietà anche la residenza nell'abitazione.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate sulla rivista "FiscoOggi", il contribuente, pur mantenendo il “possesso mediato” degli immobili locati, non conserva in alcun modo la “detenzione materiale e diretta – specificamente richiesta dalla legge – di tali immobili, la quale, semmai, spetta ai soli conduttori degli stessi in virtù del vincolo contrattuale originariamente intercorso fra questi e il de cuius.


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