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Bonus Ristrutturazioni: il familiare convivente può prendere l'agevolazione?

L’agevolazione per le ristrutturazioni, nella misura del 50% o del 36%, può essere fruita anche da un familiare che viva stabilmente con il proprietario o con chi detiene l’immobile oggetto dei lavori. È necessario, però, che l’interessato dichiari con autocertificazione di essere convivente e che sostenga personalmente la spesa. La coabitazione deve risultare già presente all’avvio degli interventi edilizi.

Il Bonus Ristrutturazioni, madre di tutte le agevolazioni edilizie, può essere fruito dal familiare convivente non proprietario dell'immoble per il quale si beneficia della detrazione?

A questa, gettonatissima domanda ha risposto di recente l'Agenzia delle Entrate nella "Posta di Fisco Oggi", confermando che la detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art.16-bis del TUIR (sia essa del 50 o del 36% per quanto riguarda il 2025) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento

 

Familiare convivente e Bonus Ristrutturazioni: le regole

Il Fisco precisa che:

  • per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • per beneficiare della detrazione è sufficiente che il familiare attesti, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere convivente, ed è necessario che il medesimo sostenga direttamente la spesa;
  • la convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.

 

Bonus Ristrutturazioni: tutti i possibili beneficiari

Ricordiamo, in merito, che come indicato dall'Agenzia delle Entrate possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all'IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • il convivente di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

 

Bonus Ristrutturazioni: 50 o 36%? La situazione

Per le spese sostenute nell'anno corrente (2025), l'agevolazione è:

  • del 50% se riguardano le prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • del 36% sulle altre case (dalla seconda casa in poi).

Per quel che riguarda i prossimi due anni, cioè il 2026 e 2027, la detrazione scende rispettivamente al 36% se si tratta di spese sostenute per interventi eseguiti su prime case, e al 30% negli altri casi, in virtù appunto del 'decalage' che era già stato previsto per il Bonus Ristruttutrazione dal 2028 al 2033.

 

Bonus Ristrutturazioni: i tipi di interventi agevolabili

Gli interventi edilizi che possono 'prendere' il Bonus Ristrutturazioni sono quelli previsti dall'articolo 3 del Testo Unico Edilizia:

  • ristrutturazione edilizia;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo.

Una condizione è che i lavori siano effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

No agli interventi di manutenzione ordinaria, che però rientrano tra quelli detraibili se effettuati in condominio. Si tratta dei lavori di finitura, riparazione, rinnovamento, o della tinteggiatura di pareti, sostituzione di infissi e serramenti, ecc.

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