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Caro prezzi materiali - Fondo opere indifferibili: pubblicato il decreto attuativo per le compensazioni

Il decreto del 1° febbraio 2023 del MIT disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo opere indifferibili (per il caro materiali) di cui all’art.26 comma 6-quater del DL 50/2022, da parte delle stazioni appaltanti, che poi a cascata compenseranno i maggiori costi alle imprese.

Per le compensazioni del caro prezzi materiali il Governo, con la recente Legge di Bilancio 2023, ha liberato in totale 1.6 miliardi (1.1 per il 2023, 500 milioni per il 2024) ma le tempistiche per riceverle, da parte delle imprese, rischiano di essere piuttosto lunghe.

Lo si evince dal contenuto del decreto del 1° febbraio 2023 del MIT - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo scorso, che disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo opere indifferibili di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge 50/2022 (DL Prezzi).

Il perimetro di riferimento

L'art.1 inquadra il perimetro di tutti i tipi di appalti che rientrano nell'applicazione del Fondo (art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del DL 50/2022), tra i quali

  • gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonchè agli accordi quadro di cui all'art. 54 del Codice Appalti, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • gli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del DL 50/2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Accesso alle risorse tramite richiesta telematica

Il primo passo lo devono compiere i soggetti tenuti all'applicazione del Codice Appalti, relativamente ai contratti di cui all'art. 26, commi 6-bis e 6-ter del DL 50/2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo art. 26 del DL 50/2022 (cioè le stazioni appaltanti), che chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, e secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino 31 gennaio 2024.

Le tempistiche per la presentazione delle istanze

Le finestre temporali indicate dal decreto per presentare l'istanza sono 4:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Esame delle istanze ed erogazione risorse

Il Ministero, di conseguenza, esamina le istanze e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

I pagamenti - alle stazioni appaltanti - avvengono poi entro 30 giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme.

Solo al termine della procedura le stazioni appaltanti procederanno alle compensazioni alle imprese.

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