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Carpenteria metallica: i documenti che deve verificare il Direttore Lavori a seconda dei casi A-B-C

Carpenteria metallica: i documenti che deve verificare il Direttore Lavori a seconda dei casi A-B-C

La tracciabilità dei prodotti in carpenteria metallica per le costruzioni e i compiti del DL

I materiali ed i prodotti strutturali che compongono le opere di carpenteria metallica devono rispondere ai requisiti riportati al capitolo 11 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

>> Per approfondire l'argomento leggi l'articolo di Antonio Occhiuzzi (Direttore ITC-CNR) "Identificazione e qualificazione di materiali e prodotti per uso strutturale secondo le NTC 2018" 

Il "Produttore" diventa il "Fabbricante" 

carpenteria metallicaL’attuale normativa del 2018 (Decreto 17 gennaio 2018 n°42 del 20/02/18) mantiene l’impostazione data nelle precedenti norme (NTC2008) specificando meglio e aggiornando alcuni riferimenti generali quali il richiamo al Regolamento sui Prodotti da Costruzione UE 305/2011 al posto della Direttiva 89/106 e la sostituzione della dicitura “Fabbricante” al posto di “Produttore”.

Infatti, la norma attuale indica che i materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

  • Identificati univocamente a cura del fabbricante.
  • Qualificati sotto la responsabilità del fabbricante.
  • Accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione. 

Identificazione e qualificazione del materiale: i tre casi e le novità 

Per quanto riguarda l’identificazione e la qualificazione del materiale permangono i tre casi precedenti (A-B-C) con le seguenti novità. 

Il caso A: necessaria la "Dichiarazione di Prestazione" oltre alla Marcatura CE 

Nel caso A i riferimenti alla Direttiva 89/106 (CPD) e ai DPR 246/93 e 499/97 sono stati sostituiti con quelli del Regolamento sui Prodotti da Costruzione UE 305/2011. La norma sottolinea che la fornitura dei prodotti rientranti in questa categoria deve essere corredata dalla “Dichiarazione di Prestazione”, oltre che dalla marcatura CE. Questa modifica non è soltanto formale, il fabbricante, nel redigere la “Dichiarazione di Prestazione” o la documentazione di qualificazione, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate.

Attenzione alla versione della normativa armonizzata per la realizzazione del prodotto: vale l'ultima versione aggiornata 

Le nuove norme tecniche (NTC 2018) includono un paragrafo che chiarisce quale versione della normativa armonizzata per la realizzazione del prodotto è da considerarsi obbligatoria:

“……Omissis… Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato ……Omissis…”;

aspetto questo che la precedente norma aveva lasciato in sospeso. 

Il caso B: il caso della non applicabilità della Marcatura CE 

Qualche novità anche per il caso B, ossia quando non sia applicabile la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 305/2011. Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici continua ad essere l’organismo per il rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai rientranti nel caso B.

Alcuni aggiornamenti sono stati inseriti nel punto 11.3.1.2, dove vengono identificati i controlli di produzione in stabilimento e le procedure di qualificazione

Si riduce il numero di prodotti in carpenteria metallica rientranti nel Caso B 

Da sottolineare che per quanto riguarda la carpenteria metallica i prodotti rientranti nel caso B sono sensibilmente ridotti, giacché la quasi totalità di prodotti che prima venivano realizzati nei “Centri di Trasformazione”, con la pubblicazione della norma armonizzata UNI EN 1090-1, sono rientrati nel caso A (realizzati dal fabbricante). Da ricordare che la norma armonizzata citata è stata pubblicata per la prima volta nel 2009, quindi successivamente a quella delle Norme tecniche del 2008. In questi 10 anni, perciò si era venuto a creare una sovrapposizione di indicazioni normative che le attuale norme tecniche del 2018 hanno rimediato. 

Rientrano nel caso B, perciò, soltanto i prodotti per carpenteria metallica che ancora non hanno una normativa armonizzata di riferimento, un ETA o un “Certificato di Valutazione Tecnica. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione, che ha 5 anni di validità. 

Il caso C: cambiano alcuni riferimenti 

Infine, alcune modifiche formali riguardano anche i prodotti rientranti nel caso caso C: il riferimento ai “Benestare Tecnico Europeo” (ETA), è stato sostituito con “Valutazione Tecnica Europea” (ETA, marcatura CE a livello Europeo volontaria in assenza di normativa armonizzata) ed il “Certificato d’idoneità tecnica all’impiego” è stato sostituito dal “Certificato di Valutazione Tecnica” (impiego del prodotto in ambito italiano). 

Compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori nella identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti da costruzione 

Come segnalato in precedenza il Direttori dei Lavori deve acquisire e verificare la documentazione di identificazione e qualificazione dei prodotti e dei materiali secondo il caso di appartenenza, (A-B-o C).

Le nuove norme rafforzano quanto già richiesto nella versione precedente: è onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione,accertarsi del possesso della marcatura CE (casi A o C, con ETA) e richiedere copia della documentazione (marcatura CE e Dichiarazione di Prestazione). 

Nuova possibilità per la DL di richiedere certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica 

Viene aggiunto inoltre che la Direzione lavori, qualora lo ritenga necessario, ai fini della verifica di quanto indicato sopra potrà chiedere copia del certificato di costanza della prestazione del prodotto o di conformità del controllo della produzione in fabbrica, di cui al Capo IV ed Allegato V del Regolamento UE 305/2011.

Crediamo che richiedere documentazione superflua, quando questa non è necessaria, comporti futili perdite di tempo ma può essere molto utile, invece, in quei casi dove la documentazione risulti incompleta, dubbia e/o quando vengano riscontrate inesattezze nei documenti d’accompagnamento obbligatori.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione (caso B)o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C), sempre in fase di accettazione.

I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all’impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell’entrata in vigore delle NTC2018, fino al termine della loro validità. 

NTC 2018: inserite ulteriori certificazioni accompagnatorie per le forniture in acciaio (caso B) 

Le NTC2018 hanno aggiunto delle ulteriori certificazioni accompagnatorie al prodotto, infatti, al punto 11.3.1.5 sotto riportato, la norma indica:

“…Omissis…Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito…Omissis”

Perciò per i prodotti rientranti nel caso B, le forniture devono essere accompagnate dal certificato di controllo interno tipo 3.1.

Diviene fondamentale sottolineare che il citato certificato (tipo 3.1) non è obbligatorio per i prodotti ricadenti nel caso A. Da una lettura delle norme tecniche, al punto 11.3.1.5, sembrerebbe il contrario:

(*)“…Omissis…Tutte le forniture di acciaio, per le quali sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla “Dichiarazione di prestazione” di cui al Regolamento UE 305/2011, dalla prevista marcatura CE nonché dal certificato di controllo interno tipo 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204, dello specifico lotto di materiale fornito…Omissis” . 

Il chiarimento della Circolare n.7/2019 

A seguito della pubblicazione della Circolare n°7 del 21/01/2019 "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", questo aspetto è stato chiarito, facendo luce su un argomento che aveva portato confusione e perplessità negli operatori.

Infatti, al punto C-11.3.1.5 “Forniture e documentazione di accompagnamento” per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti in acciaio, due sono i chiarimenti più importanti riportati nella nuova circolare.

Il primo spiega a quali prodotti faccia riferimento: “il certificato di controllo interno 3.1, di cui alla norma UNI EN 10204” citato dalle NTC: “deve intendersi strettamente riferito al certificato di origine fornito dall’acciaieria (produttore) all’atto di immissione in commercio del prodotto laminato”. Da questo si desume che il certificato richiesto riguarda soltanto il “prodotto laminato” all’atto di immissione in commercio da parte delle acciaierie.

Il successivo chiarimento comprende i casi di prodotti marcati CE in ottemperanza alla EN 1090-1, poiché questa normativa non prevede la redazione di un certificato 3.1 per l’immissione in commercio dei prodotti. È bene innanzitutto ricordare che la norma EN 1090-1 riguarda i componenti strutturali ed i kit immessi sul mercato come prodotti da costruzione.

Leggi anche "La tracciabilità dei prodotti in acciaio secondo la circolare n. 7 delle NTC2018"

Per i kit coperti da Marcatura CE non necessario il certificato di controllo interno tipo 3.1 

La circolare ha chiarito quindi che per ikit”, così come definiti all’art. 2 del CPR e coperti da marcatura CE (i prodotti realizzati in ottemperanza alla EN 1090-1 rientrano in tale categoria), è sufficiente accompagnare la fornitura con la copia della dichiarazione di prestazioni CE (DOP) e del documento di trasporto completo di tutte le informazioni necessarie.

È così definitivamente stabilito che i “kit”, ovverossia le strutture in acciaio intese nel loro complesso, marcati CE e realizzati ai sensi della EN 1090-1, immessi sul mercato e installati come opere da costruzione NON sono obbligati ad essere accompagnati dal certificato di controllo interno tipo 3.1.

Abbiamo accolto con soddisfazione questi chiarimenti giacché condividiamo l’importanza di avere a disposizione la certificazione 3.1 nei casi in cui sia necessario, ad esempio verificare i reali valori di snervamento del prodotto utilizzato, in particolare per strutture in zone sismiche dove sia fondamentale controllare il rispetto della gerarchia delle resistenze negli elementi strutturali, ma non ne vediamo la necessità, invece, quando il certificato 3.1 diviene un mero atto di burocrazia.

Per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti in acciaio e le novità delle nuove Norme Tecniche, occorrerebbe approfondire i capitoli dedicati ai Centri di trasformazione per prodotti in carpenteria metallica ed i controlli di accettazione in cantiere. Gli aggiornamenti ed i chiarimenti riportati nella nuova normativa sono numerosi per quanto riguarda la carpenteria metallica. 

Documento a cura dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Promozione Acciaio > www.promozioneacciaio.i

 

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