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Casetta in legno sull'albero, il Testo Unico Edilizia non fa sconti: permesso di costruire e autorizzazione sismica obbligatori

Secondo i dettami del Testo Unico Edilizia, le regole sull'autorizzazione sismica si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dalla natura precaria o permanente dell'intervento

Per una costruzione in legno di circa 3 metri per 2, con altezza di 2 metri, posta a circa 3-4 metri da terra, sopra una quercia, adattata ad appostamento per la caccia, sono necessari il permesso di costruire e l'autorizzazione sismica, qualora ci troviamo in zona 1 o 2?

La Cassazione risponde affermativamente ad entrambe le domande, in una particolare ma interessante sentenza, la n.5436/2023 dello scorso 13 gennaio, perché aldilà della valenza 'penale' del disposto, affronta la tematica della teoria precarietà dei manufatti edilizi e della necessità, in ogni caso, di chiedere e ottenere l'autorizzazione sismica prevista dal Testo Unico Edilizia per le opere in zona sismica.

Casetta sopra gli alberi: configurazione edilizia e urbanistica

Per 'spiegare' al meglio la 'storia', partiamo dall'opera della discordia: un privato era stato condannato per aver realizzato una costruzione in legno della superficie di circa 3,00 m. X 2,00 m. e di altezza di 2,00 m., sopra una quercia, a circa 4,00 m. da terra, ubicata in zona sismica, senza darne preavviso e senza attendere la necessaria autorizzazione.

La difesa si basa soprattutto sul fatto che, per l'opera in questione, erano stati rilasciati, da parte della Regione, un'autorizzazione, qualificato il manufatto come appostamento fisso per la caccia, e successivi rinnovi della stessa.

La Regione non può 'andare' contro il Testo Unico Edilizia

In primis, la Cassazione evidenzia che è dubbia è la compatibilità con la Costituzione di una legislazione regionale che esonera la realizzazione degli appostamenti fissi per la caccia dall'obbligo del preventivo rilascio di un titolo edilizio abilitativo, e che, in ogni caso, la disciplina della Regione Umbria ha fissato significativi limiti dimensionali.

Tra l'altro, ricordano gli ermellini, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1,
della legge della Regione Veneto n. 25 del 2012, nella parte in cui esenta dall'assoggettamento al regime del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica gli appostamenti fissi per la caccia.

Insomma: bisogna tenere sempre conto di quanto 'dispone' il Testo Unico Edilizia e, in ogni caso, la Regione
Umbria, con legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, ha sì previsto la possibilità di realizzare "appostamenti fissi per la caccia" senza titolo edilizio, ma purché gli stessi abbiano dimensioni modeste.

La casetta sull'albero senza autorizzazione sismica

Ma poi, evidenziano gli ermellini, la sentenza impugnata ha escluso che l'opera indicata nel capo di imputazione possa essere qualificata come "appostamento fisso per la caccia" all'esito di una valutazione delle diverse fonti di prova.

La struttura e le dimensioni del manufatto non sono infatti quelle tipiche degli appostamenti, ma di una «casa sull'albero», che peraltro ben si confà alla decisione del Comune di ordinare l'ordine di demolizione dell'opera per l'assenza di titoli abilitativi sia urbanistici sia sismici.

Proprio per la tipologia del manufatto, cioè, deve ritenersi integrata anche la fattispecie di cui all'art. 95 del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ancora: la violazione della disciplina antisismica deve ritenersi realizzata perché l'opera ricade in zona all'epoca classificata a media sismicità, in forza di specifica delibera della Giunta Regionale, e perché l'imputato non aveva dato preavviso scritto in ordine alla sua realizzazione, né aveva depositato il relativo progetto esecutivo.

In considerazione degli elementi indicati, e dei riferimenti normativi rilevanti, le conclusioni della Corte d'appello sulla sussistenza dei reati di cui agli artt. 44 e 95 dpr 380/2001 sono incensurabili, in quanto:

  • la valutazione della sentenza impugnata in ordine alla necessità di un titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico sono motivate con riferimento agli atti, né può parlarsi di travisamento della prova nei termini
    indicati nel ricorso;
  • l'apprezzamento sulla non necessità del titolo abilitativo sotto il profilo edilizio deve essere molto rigoroso, posta la giurisprudenza della Corte costituzionale che, pur pronunciandosi con riferimento ad una legge della Regione Veneto, ha ritenuto la necessità del permesso di costruire ai fini della realizzabilità degli appostamenti fissi per la caccia.

Qui è stato realizzato un manufatto la cui superficie è di circa 3,00 metri per 2,00 metri, quindi certamente superiore ai 4 metri quadrati che costituiscono il limite massimo per la configurabilità di un appostamento fisso per
la caccia, a norma dell'art. 89, comma 2, legge Regione Umbria n. 1 del 2015.

Abuso edilizio e inottemperanza di norme antisismiche

Ma se da un lato - cioè per determinare l'abuso edilizio - il requisito dimensionale è significativo, dall'altro, la giurisprudenza ha ripetutamente precisato che le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 del Testo Unico Edilizia si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dalla natura precaria o permanente dell'intervento.

La Cassazione aggiunge, sul finale, che la necessità di applicazione della disciplina antisismica per le opere edilizie con
struttura in legno è stata ravvisata sulla base della persuasiva osservazione secondo cui l'utilizzo di elementi strutturali di minore solidità rende ancora più necessari i controlli e le cautele prescritte dalla citata legge in materia di costruzioni in zona sismica.


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Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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