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Certificazione energetica e validità temporale Liguria: guida completa

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento obbligatorio che certifica l’efficienza energetica degli edifici e ne determina la classe energetica, da A4 (massima efficienza) a G (minima prestazione). Recentemente la Regione Liguria ha introdotto nuove linee guida che rafforzano i controlli sugli impianti termici, chiarendo i casi di decadenza e di non sanabilità dell’APE.

Attestato di Prestazione Energetica (APE): guida completa alle classi energetiche

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un immobile, fornendo informazioni essenziali sulla sua efficienza e sui consumi energetici annui attesi. Essa è fondamentale in quanto deve essere allegata ai contratti di compravendita e di locazione di un'unità immobiliare.
L'attestazione di prestazione energetica viene redatta da professionisti certificati, come ingegneri, architetti o geometri abilitati alla certificazione energetica.

L'APE assegna all’edificio una classe di prestazione energetica come per gli elettrodomestici. Tali classi vanno dal livello A4, il più efficiente perché essenzialmente a zero emissioni, fino alla lettera G, corrispondente invece al livello meno performante. Ciò permette di comprendere immediatamente e in modo intuitivo il livello di efficienza dell'immobile e quindi i consumi attesi in caso di acquisto o locazione.

La scala delle classi è definita a partire dal valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile dell’edificio di riferimento (EPgl,nren,rif,standard (2019/21)). L'unità di misura di tale indice è kWh/(mq*anno) ed esprime il consumo di energia primaria non rinnovabile per l’edificio in relazione alla sua superficie utile.
In seguito è riportata una tabella relativa alle classi energetiche.

L'APE ha validità di 10 anni, a meno che non vengano eseguite delle modifiche tecniche all’immobile o agli impianti che ne comportino l’aggiornamento anticipato.

Secondo l'art. 6 del d.Lgs. 192/2005, l'attestato di prestazione energetica non solo deve essere redatto per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti (ossia quelle che interessano più del 25% delle superfici disperdenti o dell’impianto), ma deve essere, allegato come anticipato, ai contratti di:

  • locazione di immobili;
  • vendita di immobili;
  • donazione di immobili (tranne in caso di eredità).

Tale attestazione va prodotta anche per edifici pubblici con superficie utile superiore a 250 m² e contratti di gestione calore riguardanti edifici pubblici.

L'APE quindi si configura come uno strumento informativo essenziale per stimolare gli interventi di riqualificazione energetica e contribuire agli obiettivi nazionali ed europei di riduzione dei consumi energetici.
Recentemente la Regione Liguria ha approvato nuove linee guida per la certificazione energetica degli edifici
, introducendo importanti chiarimenti sulla validità temporale degli Attestati di Prestazione Energetica e sul loro legame con la regolarità degli impianti termici.

Vediamo di cosa si tratta…

 

Decreto 6422/2025: cosa cambia per la certificazione energetica in Liguria

Il 5 settembre 2025, il Dirigente del Settore Blue Economy, Energia e Sviluppo del Sistema Logistico e Portuale della Regione Liguria ha emanato il decreto n. 6422, volto a definire le linee guida per la certificazione energetica degli edifici nella Regione Liguria, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 22/2007.
Il decreto nasce dall’esigenza di garantire la piena conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di efficienza energetica, con particolare attenzione agli impianti termici degli edifici.

Secondo il comma 5 dell'art. 6 del d.lgs 192/05, la validità temporale dell'APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici.
In tale quadro gli impianti termici assumono grande rilevanza in quanto in caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Ecco perché sono importantissimi i libretti di impianto, che peraltro vengono allegati in originale (o in copia conforme) all’attestato di prestazione energetica.

È importante chiarire che con la parola “impianto” si intendono una moltitudine di situazioni che possono essere riscontrate sul campo:

  • impianti regolarmente IN FUNZIONE;
  • impianti INATTIVI: installati ma non ancora messi in funzione;
  • impianti DISMESSI: definitivamente smantellati con rimozione del generatore e che quindi non possono oggettivamente essere rimessi in esercizio;
  • impianti DISATTIVATI/DISTACCATI: il cui esercizio è sospeso perché scollegati dalla rete di alimentazione, ma che possono essere successivamente riattivati.

A questo punto le linee guida delineano due casistiche:

  • CASO A, che riguarda una condizione (alla data della redazione dell’APE) di conformità ai requisiti normativi dell’impianto con anche il rispetto dei controlli di efficienza energetica. Tale condizione comporta che l'APE possa essere emessa con durata decennale, ma la stessa potrà sempre decadere qualora sopravvenga il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio il 31 dicembre dell'anno successivo all’inadempimento;
  • CASO B, che tratta la situazione in cui l'APE viene emesso senza il rispetto dei requisiti previsti, in particolare senza libretto di impianto e rapporto di controllo di efficienza energetica. La FAQ 2.7 ex MISE chiarisce come ciò costituisca di fatto una violazione normativa che comporti a sua volta sanzioni, ma precisa anche che di conseguenza l’APE possa essere emessa solo se si provvede a redigere il libretto ed effettuare i controlli, salvo impianti dismessi, distaccati o inattivi. In questi ultimi casi non è necessario allegare suddette documentazioni. L'APE può avere validità limitata se le mancanze riguardano controlli passati, ma al tempo stesso essa non può mai essere emessa senza codice CAITEL (Catasto Impianti Termici Liguria), salvo particolari eccezioni, garantendo l’affidabilità della certificazione energetica.

 

Scarica in fondo all'articolo il D.D n_6422_2025 Liguria_Validità tempoarle APE_linee guida

 

APE non sanabile retroattivamente: le novità delle linee guida in Liguria

Un punto molto interessante delle linee guida regionali è l'irretroattività della sanatoria.
Viene chiarito che l’APE non può essere sanata retroattivamente una volta decaduta:

  • caso in cui sia stata emessa in modo invalido fin dall'origine, perché rilasciato per un immobile dotato di impianto accatastato su CAITEL ma già non in regola con le manutenzioni al tempo della redazione;
  • caso di mancata manutenzione programmata.

Detto ciò, per favorire l’interoperabilità tra il Sistema Informativo degli APE e il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria, verrà quindi eliminata dal sistema SIAPEL (Sistema Informativo APE Liguria) l’opzione relativa all’indisponibilità del codice CAITEL, rendendo il codice “ bloccante al fine dell’emissione dell’APE”.

Infine le linee guida individuano le situazioni in cui l’APE potrà essere emessa con validità decennale. Tali casistiche sono esplicitamente dichiarate e corrispondono alle seguenti situazioni:

  • assenza di impianto termico;
  • impianti dismessi;
  • impianti non ricadenti nella definizione di “impianto termico” di cui al D.lgs. 192/2005;
  • radiatori elettrici fissi;
  • boiler elettrici per la produzione di acqua calda sanitaria al servizio di edifici ad uso non
    residenziale;
  • compresenza di impianti non accatastati;
  • impianti disattivati compresi i casi di immobili soggetti a procedura di asta giudiziaria;
  • impianti a biomassa quali ad esempio stufe o caminetti di potenza nominale inferiore a 10 kW;
  • cucine economiche ovvero cucine dedicate alla cottura dei cibi e non collegate all'impianto di riscaldamento.

 

Linee guida APE: il quadro nazionale e quello regionale

Il provvedimento ligure non è isolato, molte regioni negli ultimi anni hanno infatti adottato delle proprie linee guida (talvolta simili), come ad esempio:

  • la Lombardia: con la DGR XI/3502 del 5 agosto 2020 e la precedente DGR X/3868 con DDUO n. 6480 del 30 luglio 2015;
  • l’Emilia-Romagna: DGR n. 1275/2015 e successive modifiche;
  • la Toscana: DGR 754 del 3 luglio 2023;
  • il Piemonte: DGR 24-2360 del 2 novembre 2015;
  • il Veneto: DGR 1258 del 28 settembre 2015;
  • la Valle d'Aosta: DGR 1824/2016;
  • la Provincia Autonoma di Trento: deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 11/2021 e n. 22/2022.

Inoltre, diverse regioni (Basilicata, Sicilia, Calabria, Molise, Marche, Lazio, Sardegna) hanno adottato linee comuni, in particolare quelle i cui sistemi informativi APE sono gestiti da ENEA.

In questo modo, si delinea un quadro nazionale sostanzialmente uniforme, che se anche dovesse presentare delle differenze di dettaglio, comunque contempla una comune ratio: garantire che l'APE non sia un documento puramente formale, ma rifletta lo stato reale di efficienza energetica dell'edificio. In altre parole, la certificazione vuole diventare uno strumento di controllo e di stimolo al miglioramento delle prestazioni energetiche del costruito.

In conclusione, le linee guida della regione Liguria rappresentano un impegno nella promozione dell’efficienza energetica, nella sicurezza degli impianti e nella corretta applicazione delle disposizioni nazionali, fornendo agli operatori strumenti chiari e aggiornati per il rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica.

 

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L'efficienza energetica in edilizia e impiantistica è fondamentale per la progettazione sostenibile, puntando alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione delle risorse. Normative, certificazioni, isolamento termico, domotica e dettagli costruttivi giocano un ruolo chiave nel migliorare le prestazioni energetiche degli edifici.

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