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Chiosco stagionale in legno: basta la CILA

Se il chiosco rispetta i requisiti di stagionalità, amovibilità e non altera stabilmente il territorio, può essere realizzato in edilizia libera tramite CILA, purché sia effettivamente rimosso a fine stagione.

L'installazione temporanea di un chiosco stagionale in legno per la somministrazione di bibite e panini rientra nell'edilizia libera (o assentibile con CILA) o richiede un permesso di costruire?

Con l'avvento ormai imminente dell'estate, è chiaro che chioschi e "chiringuiti" inizieranno a pullulare soprattutto nelle città di mare (ma non solo) e allora vale la pena fare chiarezza sul titolo abilitativo adeguato, prendendo spunto da una recente sentenza del Tar Campania, la n.3701/2025 del 12 maggio.

 

Il caso: chiosco sul lastrico solare

Il Comune aveva ordinato la demolizione di un chiosco stagionale in legno installato sul lastrico solare di un immobile, sostenendo che:

  • l'opera non era conforme alla normativa edilizia e alla giurisprudenza, soprattutto per la presunta mancanza di stagionalità e precarietà;
  • la struttura avrebbe trasformato stabilmente il lastrico in terrazzo praticabile;
  • il chiosco costituirebbe nuova edificazione, non consentita nella zona di piano (E/1), e non risulterebbe legato a un'attività commerciale preesistente;
  • sarebbero mancanti elementi documentali e la conformità urbanistica dell'intervento.

 

Perché il chiosco può essere assentito in edilizia libera e con CILA

Il TAR accoglie il ricorso contro la demolizione, chiarendo che:

  • l'art. 6, comma 1, lett. e-bis, del DPR 380/2001 (TUE) consente la realizzazione di opere stagionali, purché siano effettivamente rimosse al termine della necessità e comunque non oltre 180 giorni, previa comunicazione (CILA);
  • nel caso concreto, il chiosco era privo di opere in muratura, facilmente amovibile, smontato annualmente e fornito di sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, come da documentazione;
  • la stagionalità si distingue dalla mera "temporaneità contingente": le opere stagionali soddisfano esigenze ricorrenti, anche annuali, e non solo eccezionali;
  • il Comune ha errato nel richiedere la contemporanea sussistenza di stagionalità, temporaneità e contingibilità: per la legge basta il requisito della stagionalità;
  • è irrilevante che l’opera non sia legata a un’attività commerciale “storica”, poiché la SCIA stagionale era comunque presente.

Si è altresì precisato, in relazione ai requisiti suddetti, “che se l’assenza di muratura risulta necessaria quale prova evidente (e prospettica, all’atto della realizzazione) della semplice e periodica amovibilità del manufatto (alla quale la presenza di muratura, invece, risulterebbe ovviamente ostativa), la stagionalità qualifica, appunto, la temporaneità o, se si vuole, la "periodicità" della presenza del manufatto sul territorio” (Consiglio di Stato, sentenza n. 4934/2023 cit.); ne deriva che ciò che rileva non è soltanto l’attitudine dell’opera a essere periodicamente smontata e reinstallata, ma anche - in prospettiva - la sua effettiva e ricorrente rimozione, con conseguente inidoneità dell’intervento, nella sua valutazione complessiva, a comportare una stabile e definitiva modificazione dell’assetto dei luoghi.

In tal senso:

  • la stagionalità è un elemento essenziale: il chiosco, per essere assentibile in edilizia libera, deve essere smontato ogni anno alla fine della stagione di utilizzo, senza determinare una trasformazione stabile e definitiva dell’assetto dei luoghi;
  • se la struttura venisse lasciata in opera permanentemente, perderebbe il carattere stagionale e servirebbe il permesso di costruire;
  • la presenza di opere in muratura o di collegamenti fissi renderebbe l'opera non più amovibile e quindi soggetta a regole edilizie più restrittive.

 

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Dulcis in fundo: basta la CILA

Ne consegue, quindi, l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui - esclusi, correttamente, i requisiti diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee - omette di far rientrare nell'attività edilizia libera l'opera in questione, nonostante la stessa rivesta, alla stregua delle sopra delineate coordinate, il carattere della stagionalità.

Invero, da quanto risulta in atti, i ricorrenti hanno provveduto ad effettuare puntualmente lo smontaggio della struttura al termine della stagione estiva, come anche comunicato all'ente (sia nel 2022 che nel 2023), ciò in ragione della documentata amovibilità della struttura, priva di opere in muratura oltre che di allaccio al sistema fognario, in quanto, come incontestatamente dedotto, fornita di collegamento con separato serbatoio di scarico, anch'esso suscettibile di essere smontato, in relazione al quale risulta stipulato un contratto smaltimento rifiuti periodico per lo svuotamento.

Naturalmente, il carattere di stagionalità - e quindi la legittimità del manufatto - verrebbe meno ove esso non fosse annualmente smontato, poiché in questo caso esso determinerebbe una modificazione permanente del territorio, con conseguente obbligo di essere munito di titolo edilizio adeguato.


LA SENTENZA E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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