Collaudatore tecnico-amministrativo: arrivano i chiarimenti sull’affidamento esterno
L’articolo analizza le regole sul collaudatore tecnico-amministrativo alla luce dell’art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici, chiarendo quando è possibile l’affidamento esterno dell’incarico. Centrale è il parere del MIT n. 3919/2025, che estende l’applicazione del comma 4-bis anche al collaudo tecnico-amministrativo e definisce i criteri di nomina per le stazioni appaltanti.
Collaudatore tecnico-amministrativo: regole e chiarimenti
Il collaudo, tecnico-amministrativo e/o strutturale, è regolato dall’articolo 116 del Codice dei Contratti Pubblici, che stabilisce precise modalità per la nomina del collaudatore e ne definisce le relative competenze.
In particolare, al comma 4 lett. b) del precedente articolo viene sancito che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori di cui almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche. Tutti i collaudatori devono possedere qualificazione rapportata alla tipologia e alle caratteristiche del contratto e requisiti di moralità, competenza e professionalità”.
Quindi sembrerebbe chiaro e assodato che le stazioni appaltanti non inquadrate come pubbliche amministrazioni devono nominare da uno a tre collaudatori, di cui almeno uno appartenente a una pubblica amministrazione e comunque tutti in possesso di un’adeguata qualificazione tecnica, così come requisiti di moralità e professionalità.
Tuttavia la normativa ha subito delle modifiche, introducendo specificazioni importanti in merito alle condizioni per l’affidamento esterno dell’incarico di collaudatore, aspetto che ha generato dubbi interpretativi tra le stazioni appaltanti.
Una di queste novità è riportata proprio al comma 4-bis del medesimo articolo, secondo il quale “Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante può verificare la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni, e, in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni, affidare l'incarico con le modalità previste dal codice. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per il personale della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per il personale di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, dell'allegato II.14.”
In sintesi, il collaudatore può essere scelto tra il personale della stazione appaltante o, in caso di carenza o complessità tecnica, tra dipendenti di altre amministrazioni. Qualora non sia possibile individuare il collaudatore né internamente né presso altre PA (interpellate almeno tre amministrazioni), solo in assenza di riscontro entro trenta giorni, si può provvedere ad assegnare l’incarico mediante affido esterno secondo il codice.
Questo articolo però nulla esplicita in merito alle stazioni appaltanti non rientranti nella categoria delle amministrazioni pubbliche in senso stretto. Restano quindi dubbi sulle questioni relative alla possibilità di ricorrere a professionalità esterne in caso di carenza di organico interno per le realtà non pubbliche.
Sul tema si è pronunciato il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) che ha fornito un importante chiarimento, proprio in materia di “Collaudo e verifica di conformità - Collaudatore Tecnico-Amministrativo”, con il parere n. 3919/2025.
Art. 116 Codice Contratti Pubblici: quando è possibile l’affidamento esterno del collaudo
L’aggiornamento del Codice dei Contratti Pubblici ha sollevato molti interrogativi interpretativi (ovvero non ha risolto precedenti dilemmi) soprattutto per quanto riguarda le possibilità di affidamento esterno dell’incarico del collaudo per le stazioni appaltanti non appartenenti alla PA.
La principale criticità riguarda il comma 4 dell’articolo 116 che, nella formulazione originaria, non chiariva espressamente la distinzione tra le diverse tipologie di collaudo, lasciando margini di incertezza interpretativa.
Con l’aggiornamento più recente, invece, sono state introdotte nuove condizioni che hanno generato ulteriori dubbi, in particolare, sembrerebbe che la facoltà di affidamento esterno per carenza di personale sia ora riservata esclusivamente al collaudatore, come specificato nel comma 4-bis (precedentemente riportato).
In particolare è stato quindi richiesto al MIT un “(…) chiarimento in merito alla nomina del collaudatore, secondo quanto riportato al comma 4. (...). Se la suddetta facoltà fosse ritenuta lecita anche per il collaudo tecnico-amministrativo, si chiede se le stazioni appaltanti che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche (per esempio un ente pubblico economico), nell'ipotesi di non riuscire a reperire un collaudatore tra le amministrazioni pubbliche, possano limitarsi a nominare il personale interno, anche al fine di contenere la spesa. Infine, si chiede la modalità di ricerca di un collaudatore tecnico-amministrativo appartenente ad una pubblica amministrazione e se vale la stessa modalità presente nel comma 4-bis: "...apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni...".
A questo punto il MIT ha precisato che “Le disposizioni di cui al secondo periodo dell'art. 116, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, non sono né espressamente né sistematicamente riferite esclusivamente al collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. (...).
Quanto al secondo quesito, per le stazioni appaltanti di cui all'art. 116, comma 4, lett. b), del codice, si osserva che l'Interpretazione letterale dell'inciso normativo “almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche” in caso di nomina di un solo collaudatore implica che il collaudatore deve essere individuato tra il personale di un’amministrazione pubblica. Quanto all'ultimo quesito, si rappresenta che la modalità di ricerca di un collaudatore tra i dipendenti di una P.A. contenuta nel comma 4-bis potrà essere utilizzata.”
Quindi le disposizioni contenute nel secondo periodo dell’articolo 116, comma 4-bis, non sono da riferirsi esclusivamente e letteralmente al solo collaudatore strutturale, ma la medesima disciplina e le stesse modalità di ingaggio possono essere estese anche al collaudo tecnico-amministrativo, come emerge anche dall’osservazione del Consiglio di Stato (parere n. 1463/2024).
Per quanto riguarda le stazioni appaltanti di cui all’articolo 116, comma 4, lettera b), viene chiarito che l’interpretazione letterale della disposizione normativa "almeno uno deve essere individuato tra il personale di amministrazioni pubbliche" comporta, nel caso in cui sia nominato un solo collaudatore, l’obbligo che questi sia necessariamente individuato tra il personale di un’amministrazione pubblica. Infine, viene confermato che prima di procedere ad affido esterno, anche per il collaudo tecnico-amministrativo, è possibile invitare tre pubbliche amministrazioni per l’individuazione di un tecnico qualificato non presente internamente.
In questo modo viene garantita uniformità nell’applicazione delle norme e una maggiore chiarezza operativa per le stazioni appaltanti non appartenenti alla PA.
In conclusione, il parere del MIT chiarisce la modalità di applicazione dell’art. 116, confermando non solo la centralità della funzione del collaudo, ma fornendo anche alle stazioni appaltanti indicazioni utili per operare nel rispetto del quadro normativo vigente.
Scarica il parere in allegato
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