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Criteri Ambientali Minimi (CAM) edilizia 2022: ecco le nuove FAQ aggiornate

CAM - criteri ambientali minimi edilizia: nel nuovo aggiornamento al 15 novembre 2018, inseriti chiarimenti su impianti termici, serramenti e sostanze pericolose

CAM edilizia: tutte le nuove FAQ aggiornate

Sempre utili e assolutamente indispensabili per i professionisti tecnici, le FAQ del Minambiente sui criteri ambientali minimi in edilizia: nel recente aggiornamento al 15 novembre 2018 ci sono chiarimenti sui CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con DM 11 ottobre 2017 e pubblicati sulla G.U n. 259 del 6 novembre 2017.

Tra i chiarimenti forniti dalle nuove risposte alle domande frequenti figurano gli impianti termici, i serramenti e le sostanze pericolose.

Sostanze pericolose

D: Si chiede se al punto 3, “Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo”, si intenda escludere le singole sostanze a prescindere dalla concentrazione nella miscela oppure se ci si riferisca alla sostanze solo se in concentrazione superiore a quanto previsto dal CLP per la classificazione delle miscele.
R: No, non si intende escludere le singole sostanze. In questo contesto per “Sostanze” si intende riferirsi alle sostanze che siano presenti in concentrazione tale da comportare la classificazione di una miscela ai sensi del Reg. (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. secondo una delle indicazioni di pericolo elencate di seguito nel criterio.

D: Nel criterio è riportato che “Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP)”: (segue elenco frasi di rischio). Ma le frasi di rischio riportate non sono tutte quelle pericolose previste dal regolamento, come mai? R: E’ stata fatta una scelta tra tutte le frasi di rischio riportando solo quelle ritenute più critiche ai fini del documento CAM.

D: In quali casi devono essere effettuati i rapporti di prova previsti per la verifica del punto 1?
R: Solo nel caso in cui nelle componenti, parti o materiali usati vengano aggiunti intenzionalmente gli additivi di cui al punto 1. Tale condizione può essere desunta dalla documentazione già richiesta per i successivi punti 2 e 3.

D: Si chiede conferma che, nel caso dei punti e 1 e 2 i rapporti di prova debbano essere emessi da un laboratorio accreditato ISO 17025 ma che non sia necessario che tale laboratorio abbia nello scopo di accreditamento le prove specifiche per la determinazione di metalli pesanti (punto 1) e ftalati (punto 2) R: E’ ammissibile accettare prove effettuate da laboratori che sono accreditati per prove su matrice assimilabile/simile (ovvero con caratteristiche e proprietà fisiche simili).

Impianti di riscaldamento e condizionamento

D: Nel testo del criterio è fatto riferimento a due decisioni Ecolabel non più in vigore. Come ci si deve comportare rispetto alla verifica del criterio che richiede che “Il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente”?
R: I criteri ecologici stabiliti dalle due decisioni 742 del 2007 e 314 del 2014 citate al comma 2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento del Decreto 11 ottobre 2017, non più in vigore rispettivamente dal 31 dicembre 2016 e dal 28 maggio 2018, vengono attualmente superati e sostituiti dai requisiti minimi previsti dai regolamenti di eco progettazione ed etichettatura energetica vigenti per le pompe di calore e gli altri sistemi di riscaldamento che sono quindi, ai fini della verifica della rispondenza al requisito, l’unico riferimento normativo valido. Nell’ambito della prossima revisione del testo dei CAM sarà predisposta una modifica di tale criterio.

Serramenti

I CAM serramenti non sono più in vigore essendo stati sostituiti dai CAM edilizia fin dalla edizione del gennaio 2017 (vedi decreto 11 gennaio 2017 “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili”).

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