Economia Circolare | Ambiente | Sostenibilità
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Decreti sull'Economia Circolare: sguardo alle principali novità del Codice dell’Ambiente

approfondimento sulle principali modifiche apportate al Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) a firma del Professor Giovanni De Feo

Nella Gazzetta Ufficiale n.226 dell’11 settembre 2020 sono stati pubblicati 4 decreti legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla "Economia Circolare" adottato dall'Unione europea nel luglio 2018, che impatta in maniera significativa sulla sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti e quindi sull'attuale d.lgs. 152/2006 - Testo Unico Ambientale

Di seguito un interessante approfondimento sulle principali modifiche apportate al Codice dell’Ambiente (d.lgs. 152/2006) a firma del Professor Giovanni De Feo dell'Università di Salerno.

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Trasporto dei rifiuti

Il tema del trasporto dei rifiuti è intimamente connesso al problema della tracciabilità dei rifiuti. Ai sensi del nuovo art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (introdotto dal d.lgs. 116/2020), il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito con il supporto tecnico operativo dell’albo nazionale dei gestori.

Rimangono confermati gli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti (FIR), con modalità che cambieranno e che saranno specificate da successivi decreti.

Il nuovo art. 190 del Codice dell’ambiente disciplina il registro cronologico di carico e scarico, la cui tenuta è obbligatoria per chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi.
Nel registro sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità di prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del FIR.

Il trasporto dei rifiuti è espressamente trattato dal rinnovato art. 193, nel quale, appunto, si specifica che il trasporto, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione dal quale devono risultare i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario
.

Fino all’emanazione dei nuovi decreti, il FIR in formato cartaceo continua a dover essere redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore. La prima copia continua ad essere quella che rimane presso il produttore o il detentore. Le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore: si tratta della “famosa” quarta copia, la cui trasmissione può essere sostituita dall’invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all’invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

Ai sensi del comma 19 dell’art. 193, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Ai sensi del comma 20 dell’art. 193, per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, con riferimento alla movimentazione del materiale tolto d’opera prodotto, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Nuove definizioni e aspetti connessi

All’art. 183 del d.lgs. 152/2006, viene espressamente introdotta la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” che, ovviamente, sono definiti come “i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione” (lett. b-quater).

Lo stesso articolo chiarisce che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione (lett. b-sexies). Infatti, il rinnovato articolo 184 del Codice dell’ambiente (comma 3, lett. b), fermo restando il concetto di sottoprodotto (art. 184-bis), colloca i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, tra i rifiuti speciali.

L’art. 185-bis, comma 1, lett. c, specifica che in tema di raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, per i rifiuti da costruzione e demolizione, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.

Al nuovo articolo 198-bis viene introdotto il programma nazionale per la gestione dei rifiuti, che, tra gli altri, deve contenere il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

Le modifiche apportate all’art. 205 del d.lgs. 152/2006 (“misure per incrementare la raccolta differenziata”), promuovono, previa consultazione con le associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità, di quanto residua dalle attività di costruzione e demolizione tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.

Nuova definizione ad essere introdotta è quella di “riempimento”, che consiste in qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. Inoltre, i rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini già menzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini (art. 183, comma 1, lett. u-bis).

L’operazione di riempimento viene chiamata in causa a proposito di specifiche questioni. Ad esempio, nella nuova versione dell’art. 181 (“Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti”), al comma 4, lett. b), si specifica che, le autorità competenti dovranno adottare le misure necessarie affinché, entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sia aumentata almeno al 70 per cento in termini di peso.

Infine, il riempimento rientra nel recupero di materia ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t).

Classificazione dei rifiuti

Il d.lgs. 116/2020 apporta modifiche anche all’art. 184 concernente la classificazione dei rifiuti. 

La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti dovrà essere effettuata dal produttore sulla base di linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente. Inoltre, l’allegato D della Parte IV del d.lgs. 152/2006, contenente l’elenco dei rifiuti e che descrive la procedura di classificazione dei rifiuti, è integralmente sostituito con il nuovo testo riportato nel d.lgs. 116/2000. 

I rifiuti presenti nell’elenco dell’allegato D possono appartenere a tre categorie:

rifiuti univocamente pericolosi (con asterisco*, senza voce speculare);

rifiuti pericolosi con voce speculare (con asterisco*, con voce speculare);

rifiuti non pericolosi (direttamente non pericolosi oppure voci speculari).

I rifiuti univocamente pericolosi sono contrassegnati nell’elenco con un asterisco “*” e non hanno la voce speculare, cioè un codice immediatamente successivo che contiene la seguente dicitura: “…, diversi da quelli di cui alla voce …”.

I rifiuti corrispondenti ai codici con asterisco con “voce a specchio” (ovviamente, non si fa riferimento alla voce a specchio che è relativa al rifiuto non pericoloso) sono classificati come pericolosi a seguito di una specifica valutazione descritta nell’allegato.

I rifiuti non pericolosi sono tutti quelli senza asterisco e possono essere di due tipi:

i rifiuti non pericolosi in quanto “diversi” da quelli pericolosi (“voce a specchio”);

i rifiuti direttamente e univocamente non pericolosi (non sono “voce a specchio” di un rifiuto potenzialmente pericoloso).

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco dell’allegato D al d.lgs. 152/2006 sono definiti mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Per identificare un rifiuto nell’elenco occorre seguire la procedura spiegata in dettaglio nell’allegato. Non seguire la procedura può essere fonte di errori.

Un classico errore in cui si incorre quando per l’individuazione del codice non si seguono pedissequamente le indicazioni del legislatore è il caso dei rifiuti di “Ferro e Acciaio” prodotti da un’azienda manifatturiera. L’errore comune consiste nel ritenere che il codice da adottare sia 17.04.05 “Ferro e Acciaio”, essendo tratti in inganno dalla coincidenza nella nomenclatura. L’errata attribuzione del codice si deduce risalendo alla definizione completa corrispondente al CER 17.04.05: 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati); 17.04 Metalli (inclusi le loro leghe); 17.04.05 Ferro e Acciaio. In pratica, quindi, se si accettasse il codice 17.04.05, si dovrebbe ritenere che la fonte che ha generato il rifiuto in questione sia un’attività di demolizione e costruzione e non già un’attività manifatturiera. Si ribadisce, pertanto, l’importanza di seguire la procedura sistematica per l’individuazione del codice riportata nell’allegato D.

Responsabilità estesa del produttore

Gli articoli 178-bis e 178-ter del Codice dell’Ambiente riscrivono il tema della responsabilità estesa del produttore, demandando, tuttavia, a successivi decreti l’adozione di ulteriori misure per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. In particolare, i regimi di responsabilità estesa del produttore dovranno prevedere misure appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i noti criteri di priorità nella gestione dei rifiuti.

Queste misure, inoltre, dovranno incoraggiare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Un aspetto particolarmente innovativo è che le suddette misure dovranno tenere conto dell’impatto dell’intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della potenzialità di riciclaggio multiplo.

Viene, quindi, chiamata in causa la Life Cycle Assessment (LCA), che è uno strumento metodologico che consente di valutare gli impatti ambientali potenziali (e i danni) di un prodotto lungo il suo ciclo di vita (dalla culla alla tomba, “from cradle to grave”), attraverso le fasi di estrazione delle materie prime, produzione, imballaggio, trasporto, uso e fine vita (riuso, riciclo, recupero di energia, smaltimento), sulla base dell’inventario delle risorse, dell’energia, delle emissioni in aria, acqua, suolo, nonché della produzione di rifiuti, utilizzati con riferimento a un’unità funzionale, al goal e ai confini del sistema assunti a base dello studio.

La Life Cycle Assessment (LCA).

Figura 1: La Life Cycle Assessment (LCA).

Obiettivi sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio

Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei rifiuti deve essere adottato il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che dovrà fissare idonei indicatori e obiettivi qualitativi e quantitativi per valutare l’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso stabilite (art. 180, d.lgs. 152/2006).

Ai sensi dell’art. 181 del Codice dell’ambiente, al fine di procedere verso un’economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti dovranno adottare misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17.05.04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in peso;

c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55% in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso.

Obiettivi minimi per il riutilizzo e il riciclaggio in peso previsti per i rifiuti urbani. 

Figura 2: Obiettivi minimi per il riutilizzo e il riciclaggio in peso previsti per i rifiuti urbani.

Scompare, quindi, l’obiettivo della percentuale minima del 65% in termini di raccolta differenziata. Il tema di fondo è cercare di coniugare sia gli aspetti quantitativi che qualitativi. Infatti, si può conseguire anche una percentuale di raccolta differenziata dell’80%, ma se i materiali separati alla fonte hanno elevate percentuali di scarti e impurità si vanificano praticamente tutti gli sforzi. I materiali da raccolta differenziata, per essere avviati al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia devono essere selezionati, ed i costi di selezione, sia in termini economici che ambientali, possono appunto essere talmente esorbitanti dal rendere non conveniente il recupero stesso. Grande attenzione, quindi, dovrà essere posta sull’esecuzione delle caratterizzazioni merceologiche dei flussi di rifiuti raccolti, e questo apre interessanti spazi di mercato per i laboratori. Accanto allo svolgimento delle analisi merceologiche andrebbero condotte indagini sociologiche tese a verificare i livelli di conoscenza e di consapevolezza delle famiglie per capire e correggere, attraverso programmi di educazione ambientale, i principali errori commessi.

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