Decreto Bollette è legge: novità per comunità energetiche, rinnovabili, bonus 200 euro
La conversione del Decreto Bollette contiene modifiche in materia di comunità energetiche rinnovabili, novità per la remunerazione della produzione di energia elettrica da FER, semplificazioni amministrative per alcuni tipi di installazione di impianti ad energia rinnovabili, ed introduce il Bonus da 200 euro per l'energia elettrica con ISEE inferiore a 25 mila euro.
Comunità energetiche rinnovabili, FER, energie rinnovabili: ci sono alcune disposizioni di interesse per il comparto edilizia e professionisti tecnici contenute nella legge di conversione del Decreto Bollette (19/2025), definitivamente approvata dal Senato lo scorso 23 aprile e ora in 'viaggio' verso la Gazzetta Ufficiale.
Con l'ausilio del dossier ufficiale del Parlamento, vediamo le principali novità apportate dalla Legge 'Bollette'.
Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale
L’articolo 1 dispone per il 2025 il riconoscimento di un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica per i clientidomestici con un ISEE fino a 25.000 euro.
Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Bonus elettrodomestici
Il comma 3-bis dell'art.1, aggiunto dalla Camera, interviene sull’iter di attuazione del cd. bonus elettrodomestici, previsto dalla legge di bilancio 2025, rinviando a un decreto interministeriale l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica ai fini del corrispondente smaltimento dell’elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore.
Si prevede inoltre che la gestione dei contributi avverrà tramite la piattaforma informatica gestita da PagoPa, mentre le attività istruttorie, di verifica e controllo, saranno svolte da Invitalia: tali costi gestionali graveranno sui 50 milioni disponibili ai sensi della citata legge di bilancio, entro il limite del 3,8%.
Disposizioni per la promozione della costituzione di comunità energetiche rinnovabili (CER)
L’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera, estende la qualifica di socio o membro delle comunità energetiche rinnovabili (CER) alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale, agli istituti pubblici di assistenza e beneficienza, alle aziende pubbliche per i servizi alle persone e ai consorzi di bonifica.
Viene inoltre specificato che le PMI, già incluse nel novero di soggetti che esercitano poteri di controllo nelle comunità energetiche rinnovabili, possono anche essere partecipate da enti territoriali.
Entrata in esercizio di impianti asserviti a comunità energetiche
L’articolo 1-ter definisce le modalità di ottenimento degli incentivi previsti per gli impianti annessi alle comunità energetiche rinnovabili (CER), nel caso in cui essi abbiano avviato la propria attività entro 150 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale che disciplina gli incentivi a favore delle configurazioni di autoconsumo diffuso di energia rinnovabile (cd. decreto CACER).
Si stabilisce inoltre che, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, il MASE aggiorni le regole operative approvate ai sensi del suddetto decreto.
Remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
L'art.3-ter modifica la normativa per la remunerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, si prevede che il GSE stipuli contratti per differenza a due vie tramite procedure concorsuali al ribasso dal lato dell’offerta, la cui disciplina è demandata al MASE, secondo regole operative predisposte dal GSE. I contratti sono stipulati su base volontaria, con una durata di cinque anni e la loro sottoscrizione non è compatibile con altri schemi di supporto.
Prima dell’avvio delle procedure concorsuali dal lato dell’offerta si svolgeranno le procedure concorsuali dal lato della domanda, a cui partecipano le imprese consumatrici di energia.
Con decreto del MASE verranno altresì stabiliti i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato domanda e diritti acquisiti dal lato dell’offerta, anche attraverso sistemi di garanzia che prevedano il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori.
Disposizioni in materia di iter autorizzativi degli impianti di accumulo
L’articolo 3-sexies, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, con una modifica al TU Rinnovabili (decreto legislativo n. 190 del 2024) estende l’applicazione dei regimi amministrativi (procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica) previsti per gli impianti di accumulo elettrochimico agli accumulatori elettrici termomeccanici.
Misure per favorire l'installazione di rinnovabili e la stabilizzazione dei prezzi energetici
L’articolo 4-bis, aggiunto dalla Camera, introduce una serie di modifiche al procedimento di autorizzazione per la realizzazione e modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, intervenendo sul d.lgs. 190/2024 (T.U. Rinnovabli).
In primo luogo, si prevede che, per quanto riguarda la realizzazione di impianti off-shore o di modifiche che comportino un incremento di potenza superiore a 300 megawatt, la regione costiera interessata venga consultata durante il procedimento autorizzativo.
Viene inoltre ampliato il coinvolgimento delle regioni in sede di conferenza di servizi anche nel caso di interventi su impianti di accumulo idroelettrico a pompaggio puro.
Il testo introduce inoltre il regime di attività libera per alcuni interventi su impianti idroelettrici con potenza inferiore a 500 kW, purché realizzati su condotte ed edifici esistenti, senza modificare portata, durata del prelievo, volumi, superfici o destinazioni d’uso, e senza intervenire sulle parti strutturali dell’edificio.
Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, viene eliminato il riferimento agli stessi nella procedura abilitativa semplificata (PAS).
Infine, viene modificata la normativa ambientale per includere tra i progetti da sottoporre a previa verifica di assoggettabilità regionale quelli che prevedono il rifacimento o il potenziamento di impianti eolici esistenti, quando tali interventi comportino un aumento di potenza superiore a 30 MW e siano realizzati nel medesimo sito degli impianti originali.
Remunerazione migliore per l'aumento della potenza degli impianti FER
L’articolo 4-ter, introdotto dalla Camera, prevede che interventi su taluni tipi di impianti a FER che comportino un incremento di potenza di almeno il 20 per cento siano meglio remunerati rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL BOLLETTE (19/2025), APPROVATA DEFINITIVAMENTE DAL SENATO, E' SCARICABILE IN ALLEGATO. SI ATTENDE LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE.
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