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Decreto Energia e Aiuti: proroga Superbonus unifamiliari con SAL 30% al 30 settembre 2022, novità caro materiali

Nel nuovo provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri, spiccano la proroga ufficiale del Superbonus per le villette, una serie di ulteriori semplificazioni in materia di energie rinnovabili e un rifinanziamento per gli aiuti contro il caro materiali con nuovo meccanismo di compensazione.


Altro giro sulla giostra dei decreti-legge "a catena" ormai diventati un 'must': dopo il DL Energia e Bollette (legge 34/2022) pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella sua versione finale, ecco il Decreto Energia e Investimenti (che qualcuno chiama Decreto Aiuti) che ha visto la luce nel Consiglio dei Ministri n.85 del 2 maggio 2022, per il quale è disponibile però al momento solo una bozza in via di definizione (quindi: il decreto non è ancora in vigore, bisogna attendere la pubblicazione in GU) ma che contiene diverse misure di interesse per il mondo dell'edilizia e dei professionisti tecnici, oltre che delle imprese di costruzione.

Come sempre, vediamo di fornire un quadro generale delle misure di interesse, allegando in fondo la bozza, in attesa che il provvedimento venga perfezionato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto Energia e Aiuti: proroga Superbonus unifamiliari con SAL 30% al 30 settembre 2022, novità caro materiali

Superbonus 110 case unifamiliari: proroga di 3 mesi per il completamento del 30% dei lavori

La misura (nella bozza è l'art.14 comma 1 - Proroga del termine di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020) era nell'aria ormai da tempo.

Nello specifico, si sostituisce il secondo periodo dell'articolo 119, comma 8-bis, del DL 34/2020, stabilendo che "per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo".

Tradotto: viene ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno più tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma.

NB - Per completamento dei lavori si intende 'completamento complessivo'.

NB 2 - Il comma 2 dell'articolo 14 in bozza reca "cessione dei crediti - in valutazione": è possibile che prima della pubblicazione in GU venga quindi inserita una norma per la modifica della quarta cessione del credito appena entrata in vigore (a uso esclusivo delle banche verso i propri correntisti). Le banche che, stante il DL Bollette ed Energia, potranno effettuare una quarta cessione ai propri correntisti, potrebbero - ma il condizionale è d'obbligo - vedersi allargare questa possibilità sin da subito, ossia sin dalla seconda cessione.

 

Procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Si va a modificare l'art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate.

Per fascia di rispetto si intende:

  • nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela;
  • per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela.

 

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo

Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.

 

Investimenti e formazione 4.0

Si dispone che:

  • si alza al 50% la misura del credito d’imposta prevista dall’art.1, comma 1058, della legge 178/2020 per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
  • con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti.

 

Caro materiali: rifinanziamento Fondo e nuovo meccanismo di compensazione

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e l'aumento dei costi dell'energia.

Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali:

  • 2 miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle opere in corso o aggiudicate:
    • 700 milioni stanziati per le opere del PNRR, per le opere del Fondo nazionale complementare al PNRR e per le opere commissariate; 
    • 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere
    • 500 milioni per incrementare il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti-legge precedenti
  • 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le opere che saranno avviate successivamente al decreto legge in questione

Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni.

L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023.


LA BOZZA DEL DL ENERGIA E INVESTIMENTI (AIUTI) ENTRATA NEL CDM DEL 2 MAGGIO 2022, ANCORA IN FASE DI DEFINIZIONE E NON IN VIGORE, E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

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