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Decreto Sisma e Protezione Civile è legge dello Stato: tutte le novità per la ricostruzione post-sisma

Tra le novità della legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possono beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.

La legge 21/2023 del 10 marzo, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", di conversione con modifiche del DL 3/2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.60 dell'11 marzo 2023 ed è ufficialmente entrata in vigore.

Il provvedimento prevede l'estensione anche ai territori (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dalla crisi sismica del 2016/2017 delle misure di accelerazione e semplificazione già previste per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma del 2009 in Abruzzo.

Vediamo le principali misure di interesse per il comparto edilizia, costruzioni e per i professionisti tecnici, con il solito prezioso aiuto del dossier ufficiale del Parlamento.

Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici

L'articolo 1 stabilisce che le disposizioni speciali dettate dalla Parte II, titolo IV, del decreto-legge 77/2021 (cd. Semplificazioni Bis), ove di maggiore favore, si applicano anche alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici di aprile 2009 nella regione Abruzzo e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione di merito nel corso dell’esame del provvedimento, dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria eccetto quelli già finanziati con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016

L'articolo 3-bis modifica l’articolo 4, comma 3 del decreto legge 189/2016, estendendo le risorse finanziarie della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, in capo al Commissario straordinario, sia alla ricostruzione che alla ripresa economica delle aree terremotate.

Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate.

Anticipazione per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016

L'articolo 3-ter prevede che, al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016 e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni a valere sulla contabilità speciale a esso intestata.

Si rinvia, inoltre, alle ordinanze del Commissario straordinario per l'individuazione delle modalità e delle condizioni per la concessione delle anticipazioni suddette, nel limite massimo del 5% delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché per la disciplina per il recupero delle somme anticipate.

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016

L’articolo 3-quater, approvato in sede referente al Senato, prevede che gli immobili danneggiati dal sisma del 2016 con danni lievi possano beneficiare di un contributo pari al 100 per cento anche per il costo degli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche, costi che potranno essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Viene altresì estesa la platea dei beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, in relazione a determinate categorie di immobili, ai familiari muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato.

Infine, viene disposto che le varianti, resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori per danni lievi, siano ammesse nei limiti del contributo concedibile.

Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016

L’articolo 3-quinquies, approvato in sede referente al Senato:

  • prevede che ai fini del calcolo dei contributi riservati agli interventi di ricostruzione o recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici i computi metrici estimativi possano essere redatti non solo sulla base del prezzario unico interregionale ma, in via alternativa, anche sulla base dei vigenti prezzari regionali di riferimento;
  • introduce un ulteriore articolo 20-bis.1 al decreto-legge 189/2016, dedicato ad ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti previsti a favore delle imprese situate nelle aree colpite dagli eventi sismici.

Ruderi e gli edifici collabenti

L’articolo 3-sexies modifica i termini di cui all’articolo 10, commi 1 e 2 del DL 189/2016, per l’ammissione ai contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016 con particolare riguardo ai ruderi e agli edifici collabenti.

Nello specifico, si precisa che l’inammissibilità al contributo per gli edifici destinati ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016, non erano utilizzabili ai fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di accertamento o certificazione del comune, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi, si applica agli immobili che si trovano nei comuni di cui all'art.1 commi 1-2 del DL 189/2016.

Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016

L’articolo 3-septies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione di merito, modifica in parte, intervenendo sul testo dell’articolo 11 del DL 189/2016, la disciplina degli interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione degli aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016.

La novità principale è rappresentata dal fatto che il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell’aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

Comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016

L’articolo 3-octies, inserito nel corso dell’esame presso la Commissione referente, modifica l’articolo 12, comma 2, del DL 189/2016, prevedendo l’autorizzazione degli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, realizzati con SCIA edilizia, nei comuni, indicati dall’articolo 1, commi 1 e 2, del medesimo DL 189/2016, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, nonché per quegli immobili nei comuni, diversi da quelli indicati, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici.

Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti dal sisma

L’articolo 3-novies, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga all'anno scolastico 2028/2029 la facoltà (già accordata, da ultimo, dal DL198/2022, sino all'anno scolastico 2023/2024, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal DPR 81/2009, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative situate nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.

Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile

L’articolo 5-bis, introdotto in sede referente, prevede l’applicazione dei poteri sostitutivi di cui all’art. 8 della L. 131/2003 nei comuni a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia.


IL TESTO DELLA LEGGE 21/2023 E DEL DL 3/2023 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE, PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE, SONO SCARICABILI IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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