Data Pubblicazione:

Distanze tra costruzioni: i 10 metri valgono anche per le tettoie

Tar Calabria: la tettoia è un manufatto rilevante ai fini del rispetto della distanza fra i fabbricati

sentenza-norma-giudizio-legge-10-700.jpg

 

E' legittimo il diniego del permesso di costruire per una tettoia, in contrasto con quanto previsto all’art 9 comma I punto 2) del DM 444/1968, se l'opera in progetto e l’immobile esistente del lotto adiacente risultano essere ad una distanza inferiore ai 10 metri prescritti dalla citata norma.

Lo ha ricordato il Tar Calabria nella sentenza 752/2021 dello scorso 9 aprile, che ha ritenuto infondate le rimostranze del ricorrente, secondo il quale il diniego avversato sarebbe stato adottato in violazione dell’art. 9 DM 1444/1968, che prescrive la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché in violazione dell’art. 2 del P.S.C. del Comune, poiché la tettoia oggetto del progetto edilizio presentata dal deducente - poiché da realizzarsi in “pilastri e travi in legno lamellare, e manto di copertura a tegole” e pertanto, priva di pareti laterali - non si sarebbe potuta annoverare nel concetto di parete di edificio di cui all’art 9 DM 1444/1968, cosicché il manufatto risulterebbe inidoneo a creare intercapedini tra gli edifici, dannose per la salubrità e per l’igiene.

 

Distanze tra fabbricati: cosa dice la legge?

Il Tar premette che l’art. 9, comma 1, n. 2) cit - rubricato “Limiti di distanza tra i fabbricati”- stabilisce che “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: … 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”.

La riportata disposizione ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, che stabilisce in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 settembre 2020, n. 5466).

La giurisprudenza, sia amministrativa sia civile, ha poi precisato che “ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze legali tra edifici di origine codicistica, la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio, ma deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 marzo 2021, n. 1867; Corte di Cassazione, Sez. II, 15 dicembre 2020, n. 28612; 10 febbraio 2020, n. 3043; 28 ottobre 2019, n. 27476).

Tanto chiarito, dalla determinazione avversata risulta che la costruzione in esame è costituitada una tettoia con struttura lignea, sorretta d n. 6 pilastri, avente copertura opaca di tegole a due falde, di dimensioni di pianta di m. 3.90 x 5.00 m e altezza alla gronda di m 2.30, adiacente ad una struttura già esistente con funzione di garage…”.

 

La tettoia è una nuova costruzione ed è soggetta alle regole sulle distanze

In applicazione dell’art. 9 cit. e della richiamata giurisprudenza, tale manufatto è quindi da considerarsi alla stregua di nuova costruzione, rilevante ai fini del calcolo della distanza minima tra edifici, poiché costituirebbe un ampliamento funzionale del corpo di fabbrica già esistente, il quale presenta una porta di accesso e una finestra proprio in corrispondenza della tettoia medesima.

Dal provvedimento di diniego emerge quindi che l’opera in progetto e l’immobile esistente del lotto adiacente sono collocati ad una distanza inferiore ai dieci metri prescritti dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968, risultando pertanto legittimo il rigetto della richiesta di rilascio del permesso di costruire.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

banner-dalprato-700.jpg

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi