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Ecobonus 2025-2026: il 50% sulla prima casa vale anche per chi ha la nuda proprietà

La persona fisica titolare della nuda proprietà di un immobile adibito ad abitazione principale da parte dei genitori (usufruttuari), può usufruire delle detrazioni per interventi di efficienza energetica con un'aliquota del 50%

L'Ecobonus vale anche per chi ha la nuda proprietà di un immobile sul quale vengono eseguiti lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta pubblicata sulla "Posta di Fisco Oggi", dove non si fa menzione della proroga - ormai decisa - delle detrazioni 'maggiorate' al 50% per Eco, Sisma e Bonus Ristrutturazioni per interventi sulle abitazioni principali anche a tutto il 2026 come da bozza della Legge di Bilancio attualmente al 'vaglio' del Parlamento e che sarà perfezionata entro il 31/12/2025.

 

La proroga delle detrazioni al 50% per le abitazioni principali

Le aliquote di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus saranno quindi confermate al 50% per un altro anno (senza la proroga sarebbero scese al 36%), mentre si scenderà al 36% (sarebbe stato il 30%) per le altre abitazioni.

Le detrazioni fiscali per la casa saranno quindi:

  • del 50% per le spese sostenute nel 2026 se esse siano inerenti a prime case (titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
  • del 36% per le spese sostenute nel 2026 inerenti alle altre case (dalla seconda casa in poi).

Il tetto massimo agevolabile, nel 2027, quando le aliquote scenderanno rispettivamente al 36 e 30%, resta a 96 mila euro.

Dal 2028 si scenderà a 48 mila euro con detrazione (sia prima casa che altri edifici) fissa al 30%.


Ecobonus per la nuda proprietà: ok alla detrazione

Il Fisco - visto che la proroga è stata decisa ma non è ancora in vigore - evidenzia che come previsto dalla legge di bilancio per il 2025 (articolo 1, comma 55, lett. a), la detrazione per interventi di efficienza energetica spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Quello che ci interessa in questa sede è la possibilità di usufruire del bonus da parte dei nudi proprietari, per quanto riguarda le varie percentuali abbiamo già ricordato della proroga al 2026 delle stesse condizioni vigenti nel 2025.

 

Ecobonus: i tipi di interventi agevolabili e i tetti massimi di spesa

Ecco un riepilogo di tutti i tipi di interventi edilizi - tratti dalla preziosa guida ufficiale del Consiglio nazionale del Notariato - agevolabili con l'Ecobonus:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) - massimale (spesa massima sulla quale calcolare la detrazione) 100 mila euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti); finestre comprensive di infissi - 60 mila euro;
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali - 60 mila euro;
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, accompagnati dalla contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (escluse le spese per gli interventi di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili - no caldaie a gas metano) - 60 mila euro;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore - 30 mila euro;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti - 100 mila euro;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative (per interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020 non è previsto limite di detrazione, dopo il limite è 15 mila euro);
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 - 60 mila euro;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili - 30 mila euro;
  • interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell’edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 - 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari;
  • interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, ove gli interventi determinino il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore - 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

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