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Ecobonus mobilità elettrica: fino a 6000 euro di incentivi per rottamazione e sostegno anche per le 2 ruote

La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha introdotto 2 distinti incentivi

auto-elettrica-2.jpgLa Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), come noto, ha introdotto 2 distinti incentivi volti ad incoraggiare il passaggio ai veicoli elettrici o ibridi, i cosiddetti ecobonus per la mobilità sostenibile.

I benefici, previsti dalla L. 145/2018, prevedono:

  • un incentivo per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia un veicolo non inquinante – emissioni di CO2, inferiori a 70 g/km – di categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo di listino (prezzi ufficiali della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa). I veicoli di categoria M1 corrispondono, secondo la definizione dell’articolo 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 285/1992 – Nuovo codice della strada – ai mezzi destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente (commi da 1031 a 1038),
  • un incentivo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1e L3e con contestuale rottamazione di un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi (commi da 1057 a 1064).

Con la conversione in legge del Decreto crescita (L. 58/2019) è stato ampliato l’ambito oggettivo dei benefici dedicati al settore “2 ruote”: nello specifico, l’articolo 10 bis L. 58/2019, sostituisce integralmente il comma 1057 della Legge di bilancio 2019, prevedendo per i soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano nel 2019 un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, con rottamazione di un mezzo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi, il riconoscimento di un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve appartenere alla categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero esser stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011.

La rottamazione dei veicoli a quattro ruote di categoria M1

Per quanto riguarda, invece, il contributo destinato ai veicoli a 4 ruote di categoria M1, l’ammontare spettante viene differenziato sulla base di determinate fasce di emissioni di CO2 e a seconda che ci sia o meno la contestuale rottamazione di un veicolo Euro 1, 2, 3 o 4 (si veda la tabella sotto riportata).

emissioni di CO2 Contributo con rottamazione Contributo senza rottamazione
0-20 g/km 6.000 euro 4.000 euro
21-70 g/km 2.500 euro 1.500 euro

L’ecobonus per entrambe le fattispecie descritte è corrisposto direttamente dal concessionario all’acquirente mediante sconto sul prezzo di acquisto; il rivenditore viene rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo mentre quest’ultime, a loro volta, recuperano le somme rimborsate tramite un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.

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