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Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 2024: i beneficiari della detrazione

Tutti coloro che hanno diritto a beneficiare delle detrazioni edilizie Ecobonus, Sismabonus e Superbonus nel 2024, e come funziona il subentro nella detrazione.

Chi può prendere il Bonus Ristrutturazioni, l'Ecobonus, il Sismabonus o il Superbonus nell'anno corrente? Quali sono le caratteristiche dei beneficiari e cosa succede quando si subentra nella detrazione?

A tutte queste domande ha risposto il Consiglio Nazionale del Notariato con la sua speciale guida ai bonus edilizi, riservando peraltro uno specifico capitolo ai beneficiari dei bonus edilizi, cioè ai destinatari che, per legge, possono 'detrarre' le spese.

NB - E' importante ricordare che delle agevolazioni sopracitate, solo il Bonus Ristrutturazioni è 'a regime', cioè senza scadenza, anche se con aliquota (36%) e tetto massimo (48 mila euro) minore rispetto a quelli validi per il 2024 (50% e 96 mila euro).

Eco e Sismabonus infatti 'scadono' alla fine dell'anno, il Superbonus è già in 'decalage' per i condomini (70%, nel 2025 si scende al 65%) e sopravvive con l'aliquota piena per alcuni specifici interventi (Onlus socio-sanitarie, zone terremotate) fino al 31 dicembre 2025.

 

I beneficiari di Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus

Hanno diritto alla detrazione per interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, efficientamento energetico e antisismici:

  • proprietari e possessori: inclusi proprietari, nudi proprietari, titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, abitazione), comodatari e locatari;
  • società e imprenditori: comprende imprenditori individuali e soggetti che producono reddito in forma associata, come società semplici o in accomandita;
  • familiari conviventi: rientrano in questa categoria coniugi, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, purché vivano nell'abitazione oggetto dell'intervento;
  • coniugi separati e conviventi more uxorio: anche in questi casi, purché ci sia la disponibilità dell'immobile derivante dalla convivenza;
  • promissari acquirenti: devono aver già ottenuto il possesso del bene e devono essere registrati il preliminare di vendita;
  • cooperative di abitazione: possono beneficiare della detrazione per interventi sugli immobili di loro proprietà assegnati ai soci;
  • altri soggetti, tra i quali istituti autonomi case popolari, cooperative edilizie e soggetti passivi IRES.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i benefici si estendono anche ai titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla qualificazione degli immobili su cui sono stati eseguiti gli interventi.

 

I soggetti che possono ancora prendere il Superbonus

Possono ancora beneficiare del Superbonus, con le aliquote ovviamente divese a seconda dei casi:

a) i condomini e le persone fisiche, per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate (cd. mini-condomini).

E' importante sapere che

  • le delibere per l'approvazione degli interventi devono essere approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell'edificio;
  • i singoli condomini possono manifestare in assemblea l'intenzione di accollarsi l'intera spesa per gli interventi;
  • i titolari di reddito d'impresa o professionale possono beneficiare solo se partecipano alle spese per interventi "trainanti" effettarti dal condominio sulle parti comuni.

b) ONLUS, Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione Sociale (ApS).

Ci sono in ogni caso delle condizioni da rispettare:

  • gli enti devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali;
  • i membri del Consiglio di Amministrazione non devono percepire compensi.
  • gli immobili devono rientrare nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

c) Soggetti proprietari di edifici in zone terremotate (condomini e persone fisiche), i quali possono, per i lavori inerenti edifici colpiti dal sisma, beneficiare del Superbonus al 110% fino al 31 dicembre 2025, con la possibilità di poter optare ancora per cessione del credito o sconto in fattura, dopo un dietrofront dell'ultimo momento del Governo sul DL Stop Cessioni (che in origine non consentiva alcuna deroga per nessun tipo di intervento).

Dal 1 gennaio 2024, non possono più beneficiare del Superbonus in via diretta:

  • le persone fisiche, tranne nel caso dei "mini-condomini";
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti con finalità simili;
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili da loro posseduti e assegnati in godimento ai soci.

 

Stretta sui Bonus Edilizi e Energetici: nuovo DL stoppa sconto in fattura e cessione del credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che pone fine agli sconti in fattura e alla cessione del credito per i bonus edilizi ed energetici per chi poteva ancora esercitare l'opzione alternativa. Viene inoltre eliminata la "rimessione in bonis", introducendo una comunicazione preventiva per i nuovi interventi, mirando a una maggiore trasparenza e controllo finanziario per limitare gli abusi e tutelare la finanza pubblica.


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Le regole per il subentro nella detrazione

Il Notariato riepiloga anche le regole riguardanti il trasferimento del diritto alla detrazione fiscale in caso di vendita di un'unità immobiliare:

  1. subentro dell'acquirente: se l'unità immobiliare è stata oggetto di detrazione fiscale e vi sono quote di detrazione non ancora utilizzate al momento del trasferimento, il diritto alla detrazione passa al nuovo acquirente. In ogni caso, le parti possono concordare che il diritto alla detrazione resti al venditore, e questa clausola deve essere inclusa nell'atto di trasferimento;
  2. accordo tra le parti: in mancanza di un accordo specifico nell'atto di trasferimento, il diritto alla detrazione residua può restare al venditore se viene redatta una scrittura privata autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, sottoscritta da entrambe le parti, che attesti l'accordo esistente sin dalla data del rogito;
  3. trasferimento della quota: se viene trasferita solo una quota dell'immobile, il diritto alla detrazione non viene trasferito, ma resta al proprietario dell'intero immobile. Tuttavia, se il nuovo acquirente diventa proprietario esclusivo dell'intero immobile, la detrazione residua si trasmette a lui;
  4. usufrutto: in caso di costituzione dell'usufrutto, le quote di detrazione non utilizzate rimangono al nudo proprietario e non si trasferiscono all'usufruttuario;
  5. decesso: se il titolare del diritto alla detrazione viene a mancare, il beneficio fiscale viene trasmesso all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile. Se più eredi detengono l'immobile congiuntamente, la detrazione viene divisa tra di loro in parti uguali,
  6. vendita o donazione da parte dell'erede: se l'erede che detiene l'immobile vende o dona la proprietà, le quote residue della detrazione non trasferiscono al nuovo acquirente o donatario, anche se la vendita o la donazione avviene nello stesso anno di accettazione dell'eredità.

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