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Bonus Ristrutturazioni 2024 al 50%: chi lo prende, per quali interventi, scadenza, tetto massimo

In virtù del regime speciale per ultimo prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, per le spese inerenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sostenute fino al 31 dicembre 2024, il Bonus Ristrutturazioni edilizie è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

Col Superbonus ormai declinato a 'mero' soprammobile (residuale per i condomini ma col 'decalage'), le agevolazioni edilizie più gettonate al momento sono quelle che 'terminano' a fine 2024, cioè Bonus Ristrutturazioni Edilizie, Ecobonus e Sismabonus.

 

Bonus Ristrutturazioni al 50% fino al 31 dicembre 2024: cos'è

In realtà il Bonus Ristrutturazioni edilizie (agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio), disciplinato dall'articolo 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), consiste in una detrazione dall'IRPEF 'a regime' (cioè senza scadenza), da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Ma al momento, in virtù del regime speciale per ultimo prorogato dalla Legge di Bilancio 2022, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.

Poi, dal 1° gennaio 2025, si tornerà - salvo ulteriori proroghe - al 36% con tetto massimo a 48 mila euro.

 

I beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Il Bonus Ristrutturazioni spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese, e cioè:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (inquilini) o comodatari dell’immobile;
  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio (per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016);
  • soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

 

Bonus Ristrutturazioni: per quali interventi?

A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del dpr 380/2001:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

B. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

C. Lavori finalizzati:

  • all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
  • alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai
    sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

NB - Sappiamo che per questi tipi di lavori esiste anche il Bonus Barriere Architettoniche 75%.

D. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

Ad esempio, rientrano tra queste misure:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

E. Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

F. Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia.

E' evidente che per questo tipo di interventi, fino al 31/12/2024, è più conveniente l'Ecobonus al 65%, ma dal 1° gennaio 2025 ci sarà solo il Bonus Ristrutturazioni (se l'altra agevolazione non verrà prorogata...).

G. Interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Anche qui, sesi 'migliora' la classe sismica, c'è il Sismabonus fino alla fine del 2024, con lo stesso discorso fatto sopra per l'Ecobonus.

H. Interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

 

Altre spese ammesse al Bonus Ristrutturazioni edilizie

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile 'scaricare':

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71);
  • le spese per l’acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

NB - Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

 

Bonus Ristrutturazioni per le parti comuni e in condominio: per quali tipi di lavori?

Il Bonus ristrutturazioni vale anche per le parti comuni, cioè quelle che appartengono a più unità immobiliari funzionalmente autonome, indipendentemente dal numero di proprietari.

Le parti comuni interessate comprendono quelle indicate dall'articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del codice civile, che includono:

  • il terreno su cui sorge l'edificio, le fondamenta, i muri principali, i tetti, i terrazzi, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili e tutte le altre parti dell'edificio necessarie per l'uso comune.
  • ilocali destinati alla portineria, all'alloggio del portiere, alla lavanderia, al riscaldamento centrale, agli stenditoi e ad altri servizi simili condivisi.
  • le strutture, le installazioni e i manufatti di vario tipo che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, e così via.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali (cd. condomini) le detrazioni spettano a ogni singolo condomino in base alla quota millesimale di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Gli interventi sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 del dpr 380/2001, e cioè gli interventi di:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Si può beneficiare della detrazione del 50% anche per i lavori già precedentemente descritti.

 

Cessione del credito: la dead-line del 17 febbraio 2023

Sappiamo che c'è stato iun brusco stop alla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi, in virtù delle limitazioni imposte dal DL Cessioni (11/2023).

Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del provvedimento sopracitato, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è più possibile optare per l'opzione alternativa alla fruizione diretta (cioè scaricandola dalle tasse).

E' però ancora possibile esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in riferimento agli interventi non rientranti nella disciplina del “superbonus, per i quali, prima del 17 febbraio 2023, quindi entro il 16 febbraio 2023:

  • risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • sono già iniziati i lavori ovvero è già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, quando non occorre un titolo abilitativo (cosiddetti interventi in edilizia libera). Se al 17 febbraio 2023 non risultano versati acconti, la data antecedente dell’avvio dei lavori o della stipula di un accordo vincolante tra le parti dev’essere attestata, sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore, tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione di lavori edilizi agevolabili con il:
    • a) bonus ristrutturazioni al 50% per l’acquisto o la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
    • b) bonus ristrutturazioni al 50% per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
    • c) sismabonus per l’acquisto di abitazioni realizzate da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, in comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico.

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